Aosta, il Tar: "illegittima" una parte del Piano regolatore
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Sentenza sul caso di una ex ferramenta: l'art. 17 delle Norme tecniche di attuazione ha effetti espropriativi dei diritti dei privati

AOSTA. Una parte del Piano regolatore comunale di Aosta è "illegittima" perché non rispetta i diritti dei proprietari di immobili. Lo scrive il Tar della Valle d'Aosta sentenziando sul ricorso presentato dai proprietari di un'ex ferramenta del centro storico.

Nel caso in questione i proprietari, per poter riavviare l'attività con una diversa tipologia, hanno eseguito dei lavori su tetto, pavimenti, intonaci, wc, infissi e impianti. Dopo un sopralluogo il Comune ha ordinato di riportare tutto allo stato precedente ritenendo che gli interventi fatti siano di manuntenzione straordinaria in violazione con le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore. Queste prevedono che (articolo 17, comma 3, lettera d) per edifici di quel tipo (classificati E4) sia possibile effettuare esclusivamente lavori di manutenzione ordinaria oppure demolizioni.

Proprio questa disposizione secondo il Tar è illegittima perché "il Comune, che mira alla valorizzazione del centro storico, non può, con una previsione limitativa, escludere la possibilità che il privato possa continuare a mantenere un immobile già edificato con le medesime volumetrie e sagome preesistenti".

Non solo: "la "forzatura" della prospettiva della sola demolizione, come alternativa alla manutenzione ordinaria, si palesa - dicono i giudici - come intervento pianificatorio non compatibile con il regime petitorio e con i principi di minima tutela".

Chiarisce ancora il Tar: "A fronte di un immobile degradato l'unica prospettiva, secondo il Comune, diverrebbe quella della demolizione; il che praticamente "azzera" il contenuto della proprietà edificata, con effetti per certi versi "espropriativi" dei diritti dominicali".

I giudici amministrativi quindi, pur concordando con il Comune sul fatto che i lavori a cui è stata sottoposta l'ex ferramenta sono di natura straordinaria, hanno accolto il ricorso e disposto "l'annullamento del provvedimento impugnato nonché della presupposta norma di Piano, art 17 NTA, comma 3°, lett. d)" delle Norme tecniche di attuazione del Prg.

 

Clara Rossi