Conservatori musicali, Tar Valle d'Aosta: nomine "per chiara fama" sono omaggio a personalità con meriti straordinari

 

I giudici sulla nomina dell'ex direttore Blanc: chiara fama non sussiste per chi ha diretto cori alpini e bande locali

Conservatoire-sculturax530

AOSTA. La nomina "per chiara fama" prevista dal Testo unico in materia di istruzione del 1994 è "non è solo legittima, ma anche per certi versi 'doverosa': un omaggio alla personalità individuata, una garanzia di professionalità per l'attività di vertice che il designato andrà a svolgere a beneficio del prestigio delle istituzioni pubbliche e private, a sicuro e felice soddisfacimento degli interessi della collettività". Lo scrive il Collegio dei giudici del Tar della Valle d'Aosta che si è occupato del ricorso sulla nomina dell'ormai ex direttore dell'Istituto Musicale Pareggiato Valle d'Aosta Efisio Blanc, dimessosi a marzo scorso, da parte dell'ex assessore all'Istruzione e Cultura Emily Rini.

Alla base del ricorso - le cui basi sono venute a cadere con il passo indietro di Blanc - c'era appunto il profilo di "chiara fama" che consente ad un ministro (o, come in questo caso, ad un assessore) di scegliere il direttore senza indire una procedura pubblica e basandosi appunto sui meriti speciali, ed obiettivi, della persona scelta.

Nella sentenza i giudici riportano alcune "considerazioni a valersi, "incidentalmente", come "obiter dictum" sul requisito di chiara fama. Per avvalersi di questa possibilità "occorre che si sia in presenza - scrivono i giudici - di figure professionale di spiccatissima, anzi eccezionale bravura universalmente loro riconosciuta e per le quali è sufficiente scorrere il loro curriculum vitae perché siano consacrati ad essere nominati in deroga a quale che sia procedura concorsuale". Per fare qualche esempio la sentenza richiama "la nomina di Ugo Foscolo avvenuta nel marzo del 1808 a titolare della cattedra di Eloquenza nell’Università degli Studi di Pavia o quella di Giosuè Carducci, nel 1860 (allora venticinquenne) a titolare della cattedra di letteratura italiana nell’Università di Bologna".

"Appare evidente allora - si legge sempre nella sentenza - come non possa configurarsi, rimanendo nel campo musicale, la sussistenza di una nomina per chiara fama a ricoprire l'incarico di Direttore di un Conservatorio di Musica (al di là delle connotazioni della vicenda all'esame) quella effettuata in favore di soggetto che ha svolto attività di direzione di cori alpini o di persona che ha diretto bande musicali di carattere locale (ferma restando la pur non trascurabile rilevanza di tali figure professionali)".

Insomma, "vi sono figure professionali e personalità - aggiungono i giudici del Tar - che hanno meriti straordinari e alle stesse va giustamente riconosciuto ogni più ambito, prestigioso incarico, lì dove la valutazione di tali professionalità se sottoposta al giudizio di esperti diventa una sorta di presa d'atto, avendo in sostanza i designati sicuramente già conseguito detta fama presso l'opinione pubblica oltrechè gli studiosi della materia".

 

C.R.

Pin It

Articoli più letti su Aostaoggi.it

 

-  STRUMENTI
app mobile

 

Società editrice: Italiashop.net di Camilli Marco
registrata al Tribunale di Aosta N° 01/05 del 21 Gennaio 2005
P.IVA 01000080075