Regioni, Consulta: gruppi consiliari non obbligati a rendiconto sui contributi pubblici

 

Resta comunque la responsabilità in caso di uso illecito dei fondi

corte-costituzionaleLo Stato non può chiedere un rendiconto dei contributi pubblici erogati ai gruppi consiliari regionali. Lo ha deciso la Corte Costituzionale bocciando i decreti con cui la Corte dei Conti aveva ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari della regione Toscana e Piemonte di depositare i conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi.

La Consulta ha stabilito che i gruppi e in particolare i loro presidenti non possono essere in alcun modo reputati agenti contabili, ma restano figure eminentemente politiche. "L'eventuale attività materiale di maneggio del denaro costituisce, quindi, in relazione al complesso ruolo istituzionale del presidente di gruppo consiliare, un aspetto del tutto marginale" scrive la suprema Corte rilevando come il resoconto richiesto impropriamente dalla magistratura contabile per conto dello Stato configuri potenzialmente un'interferenza idonea a comprimere "l'autonomia organizzativa e contabile dei rispettivi Consigli regionali, violi la guarentigia dei consiglieri regionali di insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati" e in ultima battuta produca l'effetto di sottoporre al controllo giurisdizionale della Corte dei conti l'attività legislativa regionale.

L'attività di gestione amministrativa e contabile dei contributi pubblici assegnati ai gruppi consiliari è - sottolinea la Consulta - "meramente funzionale all'esercizio della sfera di autonomia istituzionale che ai gruppi consiliari medesimi e ai consiglieri regionali deve essere garantita", "in quanto espressione di partiti e correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri". I presidenti dei gruppi consiliari dunque non sono tenuti alla resa del conto giudiziale in ragione del particolare ruolo ricoperto e delle funzioni svolte, anche se in caso di illecita utilizzazione dei fondi destinati ai gruppi restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti).

 

C.R.

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