Vendita della casa in Valle d'Aosta, come viene tassata

 

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Anche se il mercato immobiliare ancora non sembra voler decollare come era stato previsto mesi addietro, si può essere possessori di una casa e aver necessità di venderla. Ma prima di farlo, però, bisogna considerare che ci sono alcune cose da sapere circa la tassazione, sia che si sia acquistata la casa che si intende mettere in vendita, sia che, invece, si desideri vendere la casa ereditata. Ebbene, in tutti questi casi è prevista una tassazione.

La casa acquistata, quando è speculazione se si vuole vendere?

Quando si decide di acquistare una casa, soprattutto se si è una giovane coppia, la prima cosa che si valuta è la possibilità di ottenere un mutuo. Oggi abbiamo diversi strumenti che ci consentono di confrontare quelli più convenienti; tra questi, portali come calcolaratamuto.com, permettono di trovare soluzioni ottimali. Il passo successivo quindi e di richiedere il mutuo e infine acquistare la casa. Eppure, anche se quando si va a vivere in una casa nuova si pensa che sia per sempre, o comunque per un lungo periodo, può capitare che le cose non vadano a finire così. Può accadere che una coppia decida di separarsi e che quindi si finisca per vendere la casa acquistata anche poco tempo prima.

Purtroppo però, in questi casi, si viene tassati. Infatti, quando si acquista una casa e la si rivende prima che siano trascorsi 5 anni dal momento dell’acquisto, in Valle d’Aosta si applica una tassa sulla plusvalenza. In pratica, se la casa è stata acquistata per 350 mila euro, e la si rivende a 400 mila, la differenza, quindi di 50 mila euro, viene tassata al 20%. Questo perché se la casa viene venduta entro i 5 anni dall’acquisto, rientra tra le attività speculative.

La casa ereditata

Un altro caso, invece, è quello della casa ereditata. Non si pensa di certo che un’eredità possa essere tassata. Invece si. Anche in questo caso, se la vendita non avviene prima dei 5 anni si andrà a pagare una tassa. In questo caso, però, la tassazione sarà del 5% e no del 20%, sempre applicata sulla plusvalenza, va chiarito però che se non vi è plusvalenza non viene applicato alcun tipo di tassazione. Per poter determinare la tassazione su un’eventuale plusvalenza, il quinquennio valido ai fini della tassazione viene calcolato mediante acquisizione dell’atto notarile, qualora l’immobile sia stato oggetto di acquisto ancor prima della sua cessione a titolo oneroso.

Immobili ricevuti per donazione

Nel caso in cui, invece, la cessione a titolo oneroso dell’immobile sia per donazione, si fa partire il calcolo dal momento in cui il donatario ha ceduto l’immobile, per cui si sommano gli anni di possesso del donatario cedente più quelli del ricevente.

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