Protocollo sulle spese straordinarie: strumento capestro per i padri separati

 

 

Aula di Tribunale

Ecco una richiesta di aiuto giunta alla nostra associazione da parte di un padre.

Gentile associazione, sono un padre di tre minori che ogni mese è costretto a sborsare un botto di soldi per le spese straordinarie che mi vengono imposte secondo un protocollo inventato dai giudici e avvocati locali per le quali devo solo pagare senza poter intervenire sia sulla loro opportunità, sulle mie possibilità economiche che sulla scelta di dove effettuarle. Mi sono opposto ma il giudice mi ha condannato anche a pagare il legale alla mia ex-compagna!

Certe spese sono coperte dall’assegno di mantenimento e le altre “costano” di più perché la madre sceglie professionisti “amici” e compiacenti e negozi molto cari. E’ giusto tutto questo?

Sono arrabbiato e mi sento “violentato” dal tribunale e dai legali che, per vocazione, troppo spesso tutelano solo le loro parcelle. Cosa possiamo fare noi genitori di sesso maschile, ostaggi delle “lobby” istituzionali e professionali? Ringrazio per la eventuale risposta.

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Abbiamo da sempre combattuto questi protocolli sulle spese straordinarie, che sono una vera e propria espressione di un consolidato potere che non dovrebbe trovare spazio in chi amministra la giustizia. Ma, purtroppo, non è così. Nella maggior parte dei tribunali la madre è intoccabile e i protocolli sulle spese straordinarie ne sono una palese dimostrazione. Non spetta ai giudici formulare e sottoscrivere “protocolli” per la gestione delle spese straordinarie, ai quali si fa riferimento nelle sentenze, poiché a loro, istituzionalmente, compete applicare la legge, così come hanno voluto i legislatori.

I veri tutori dei minori sono i loro genitori, ma non i legali, di cui, della conflittualità per l’affido dei minori e per le separazioni, troppi ne hanno fatto un business economico. Non si comprende, pertanto, come i legali possano sostituire i genitori nella stesura di un protocollo “illegale” (cioè, privo di valenza giuridica) e come il contestato protocollo possa “imporre” al genitore non collocatario/affidatario spese che sono da sempre ritenute ordinarie e coperte dall’assegno di mantenimento.

La ferrea solidarietà tra i giudici (che, così, “tutelano” ulteriormente la loro “fugace” e generica applicazione della legge negli affidi) ed i legali (che dalla conflittualità tra i genitori - conseguenza anche di ingiuste disposizioni dei protocolli, che, di fatto, escludono il genitore obbligato da decisioni che lo riguardano – ne traggono consistenti vantaggi economici, spesso nemmeno dichiarati integralmente al fisco) è indiscutibile e mina la giustizia e il dovere del giudice di rispettare la legge.

I protocolli sono contraddittori e stabiliscono che alcune spese ordinarie sono considerate straordinarie e che, per la maggior parte di queste, non sia necessario l’assenso del genitore non affidatario/collocatario a cui spetta, invece, senza batter ciglio, pagare. Sempre! Altrimenti, interviene il giudice e ti condanna a pagare anche il legale di controparte. Tanta solerzia, purtroppo, non viene dimostrata dal tribunale quando vengono palesemente violate le disposizioni di affido dei figli. Due pesi, due misure, come troppo spesso avviene.

Le spese straordinarie sono spese eccezionali e imprevedibili, devono essere preventivamente concordate tra i genitori secondo le loro reali possibilità economiche, ma non imposte da un assurdo e “illegale” protocollo di circostanza. Il giudice ha il dovere di stabilire, caso per caso, quali siano le spese straordinarie su cui chiedere il preventivo consenso tra i genitori e deve imporre – obbligatoriamente - che tali spese vengano effettuate solo con il preventivo consenso (scritto in maniera tracciabile) sia sulla loro natura, che sui professionisti “straordinari” e sui negozi dove effettuarle, poiché i costi per le stesse spese variano da punto vendita a punto vendita, anche in modo consistente. Nessuno, poi, può escludere che certi costi siano “accomodati” a favore dell’unico genitore che decide.

La cattiva gestione - meglio sarebbe dire l’assurda imposizione - delle spese straordinarie, che spesso costituiscono un secondo assegno di mantenimento per il genitore obbligato, procura conflittualità tra i genitori, perché molti “obbligati” non sono in grado di pagare e devono subire, oltre alla discriminazione istituzionale, i ricatti della madre, che subordina il pagamento di dette spese al diritto di visita dei figli. La conflittualità, è bene ricordarlo, è sempre negativa per i figli, soggetti deboli, facilmente soggetti ai condizionamenti del genitore collocatario/affidatario.

La soluzione c’è, basta volerla. In specifico:

  1. abolizione degli assurdi "protocolli" sottoscritti dai soli giudici e avvocati locali, con la voluta esclusione dei genitori e/o delle associazioni che li rappresentano, ed imposti al genitore non collocatario, quasi sempre il padre, contestando (chiedere l’applicazione o meno del protocollo non è un reato) per iscritto, anche mediante la verbalizzazione in udienza, chi tenta di applicarli, compresi i legali convolti nel singolo procedimento di affido dei suoi figli;
  2. revocare il mandato difensivo al legale che non si oppone, per spirito di allineamento con i colleghi o per propri interessi personali, all’applicazione del protocollo;
  3. pretendere che il giudice - solo lui è competente e “obbligato” a farlo – stabilisca, non genericamente come fa il protocollo, ma caso per caso, quali siano le spese straordinarie sostenibili, tenendo presenti le possibilità economiche di ambedue i genitori (considerando anche i redditi presumibili, ma non dichiarati, del collocatario/affidatario), e vincolando la loro validità all’accordo preventivo (scritto in maniera tracciabile) di chi deve pagarle e di come effettuarle. Non si può trascurare il fatto che il genitore beneficiario dell’assegno di mantenimento può attingere a questa ulteriore risorsa economica per pagare la propria quota;
  4. denunciare, nelle sedi competenti, chi non rispetta la legge, compreso chi pretende spese straordinarie “impossibili” per attività non prevedibili ed eccezionali, comprese le attività sportive, poiché, con la fine della convivenza dei genitori, i loro redditi disponibili devono servire per mantenere non uno, ma ben due nuclei familiari e certe spese straordinarie potrebbero non essere più sostenibili. Il genitore che le pretende se l’altro non può sostenerle vi provvederà direttamente, ma non può pretenderle per discreditare l’altro genitore, economicamente più debole.

Ignorare ciò non è garantire le pari opportunità genitoriali, ma vuol dire alimentare le controversie genitoriali e foraggiare quelle lobby professionali prive di “deontologia professionale”.

 

Ubaldo Valentini, pres. Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps), Tel. 347.6504095, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., www.genitoriseparati.it

 

 

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