L'assegno unico universale per i figli


L’assegno unico universale (a.u.u.) spetta al 50% ad ambedue i genitori non conviventi ed esercenti la responsabilità genitoriale, anche in presenza di assegno di mantenimento stabilito dal tribunale ed a prescindere da chi viva con i figli. In caso di assegnazione al 100% ad un solo genitore, il genitore che ha rinunciato o non l'ha richiesto può, in qualsiasi momento, richiedere che l’assegno venga erogato ad ambedue i genitori al 50%, così come prevede la legge. Il sussidio spetta a tutti i genitori, compresi i lavoratori autonomi e i percettori di misure di sostegno al reddito e può essere cumulato con il reddito di cittadinanza e con i sussidi elargiti dalle Regioni, Province autonome e Comuni. La somma percepita in base all’Isee dei genitori, è esente dall’Irpef.

La domanda non deve essere presentata annualmente, a meno che ci siano variazioni economiche e chi, invece, non percepisce l’assegno, pur avendone diritto – e sono molti i genitori che ignorano la l. 46/2021 – deve presentare la domanda direttamente all’Inps, con l’aiuto di un patronato, se lo ritiene opportuno. Se non si presenta l’Isee entro il 28 febbraio di ogni anno, l’assegno per ciascun figlio viene ridotto ad €. 50 mensili. L’Inps verserà la somma mensile dovuta mediante accredito diretto sul c/c di ciascun genitore o con assegno presso il domicilio del genitore che ne ha diritto.

Con l’entrata in vigore della legge n. 46/2021, che istituisce l’Assegno Unico Universale, le detrazioni fiscali per figli a carico di età fino ai 21 anni, come pure gli assegni familiari, a partire dal 1° marzo 2022, non esisteranno più e ciò comporta, per ambedue i genitori, una consistente diminuzione dello stipendio mensile – si ribadisce – come avevamo già denunciato al momento dell’entrata in vigore della citata legge.

Molti giudici, durante il procedimento di affido dei minori, a seguito della fine della convivenza, propongono con insistenza (spesso percepita come una vera e propria minaccia) che il genitore non collocatario rinunci al suo 50% dell’a.u.u. a favore dell’altro, presso cui, con un assurdo stratagemma non previsto dalla legge, vengono collocati prevalentemente i figli - guarda caso al 94% alla madre – perché, secondo questi solerti e imparziali magistrati, il collocatario non percepisce più gli assegni familiari, che, in passato, venivano elargiti, ingiustamente, solo al genitore presso il quale vivono i minori e che il giudice non considerava nel determinare l’entità dell’assegno, rigorosamente sempre a carico del genitore non collocatario.

La legge di bilancio 2023 ha variato gli importi previsti inizialmente e, nello specifico: l’importo previsto in base all’Isee (non superiore ad €. 40.000) viene incrementato del 50% per i figli che non hanno ancora compiuto il 1° anno di età e per i nuclei con tre o più figli a carico; aumento del 50% della maggiorazione forfettaria, per i nuclei con almeno 4 figli, che aumenta da 100 a 150 euro mensili a nucleo; per i figli disabili è previsto un contributo mensile di €. 176, senza limiti di età, con maggiorazioni mensili per ogni figlio disabile a carico, con età compresa tra i 18-21 anni, di €. 105 in caso di non autosufficienza, di €. 95 euro mensili in presenza di disabilità grave, €. 85 euro per disabilità media; incremento di €. 120 mensili per nuclei con a carico un figlio o più con disabilità e con un Isee non superiore a 25.000 euro.

L’assegno unico universale per i figli spetta ai genitori conviventi, ai genitori separati e divorziati, al genitore unico, ai genitori affidatari, al tutore del figlio, al tutore del genitore e al figlio maggiorenne per sé stesso. L’assegno viene erogato al 50% ad entrambi i genitori che ne fanno richiesta; al 50% al solo genitore che presenta la richiesta e, al 100%, al genitore unico e al genitore affidatario/collocatario, quando l’altro genitore rinuncia per iscritto al proprio 50%.

Il Tribunale, di conseguenza, quando designa il genitore obbligato a passare all’altro genitore l’assegno di mantenimento per i figli e ne determina l’entità, non può:

  1. Ignorare che il mantenimento dei figli spetta ad ambedue i genitori, anche in presenza di collocazione prevalente presso uno di loro. Il genitore collocatario, come ci ricordano l’art. 30 della Costituzione e gli artt. 147, 315 bis, 317bis, 337 ter, 337septies, 377, c.c. deve contribuire alla gestione dei figli, anche economica, quando la convivenza dei genitori non esiste più o non è mai esistita. Prescindere da questa prerogativa vuol dire non applicare la legge e favorire un genitore a discapito dell’altro.
    Il collocatario non può essere pagato dall’altro genitore per la collocazione dei figli. Il giudice, di conseguenza, quando determina il mantenimento dei figli, deve prevedere un assegno di mantenimento per ambedue i genitori in base ai reali (non solo dichiarati) redditi e alle reali esigenze dei figli, tenendo presenti che i due nuclei familiari (famiglia del padre e famiglia della madre) non hanno più la consistenza reddituale di quanto vivevano assieme e le spese per la gestione familiare sono duplicate.
    Ciò comporta una diversa entità del mantenimento dei figli rispetto a quanto avviene oggi, dove a pagare è solo il genitore non collocatario, cioè quasi sempre il padre, e ciò causa conflittualità, perché un genitore non può rinunciare ai propri diritti genitoriali e non può vedersi ridotto in miseria, penalizzando anche la sua presenza con i figli, che, spesso, non ha il dovuto contesto dove ospitarli;
  2. ignorare che nella maggioranza degli affidi, in applicazione della legge 54/2006, deve essere stabilito l’affido paritario dei figli, con mantenimento diretto degli stessi e con la salvaguardia della disponibilità della casa coniugale/familiare ai legittimi proprietari;
  3. non considerare che tutti i contributi percepiti per i figli dal genitore collocatario devono essere conteggiati per determinare il costo reale dei figli, compreso l’assegno unico universale, che alcuni giudici lo sfruttano, contra leges, per aumentare l’assegno di mantenimento a carico dell’obbligato, dimenticando che, al contrario, il suo stipendio mensile è diminuito, perché non può più beneficiare delle detrazioni dalle imposte per i figli a carico;
  4. rinunciare a far effettuare approfondite indagini o accertamenti sui redditi non dichiarati da parte dei genitori - così come prevede la legge e ribadiscono con insistenza sia la giurisprudenza che la dottrina vuol dire rifiutarsi di avere parametri veri per la determinazione dell’entità dell’assegno di mantenimento per i figli e la ripartizione veritiera tra i due genitori.

La mancata garanzia di equità fiscale non aiuta la genitorialità e, soprattutto, sarà inevitabilmente fonte di conflittualità, a danno esclusivo dei figli.

L’assegno unico universale è un diritto per ambedue i genitori, il cui stipendio è diminuito a causa della abrogazione delle detrazioni fiscali per i figli a carico, e rinunciarvi, di fatto, vuol dire togliere qualcosa ai figli quando sono con il singolo genitore. E’ quanto mai improprio considerare l’assegno unico come assegno sostitutivo dei tradizionali assegni familiari – che, comunque, avrebbero dovuto essere ripartiti tra i due genitori – poiché detti assegni non intaccavano le detrazioni di ciascun genitore, come avviene oggi. Chi vuole delucidazioni in merito, ci può liberamente contattare al 347.6504095.

 


Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps)
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