I trasporti scolastici: li paga il genitore collocatario

Ancora una volta dobbiamo constatare le ingiustizie o i favoritismi (prevalentemente per le madri) contenuti in tantissimi protocolli stipulati tra tribunali e locale ordine degli avvocati, senza aver minimamente consultato i genitori, che, ordinariamente, sono – è bene non dimenticarlo - gli unici autorizzati a parlare e decidere per i loro figli. I giudici, tutti, devono applicare e far rispettare la legge, ma non stipulare scorciatoie per lavorare di meno, mentre i legali sono pagati per tutelare il genitore dinnanzi alla legge, che è vincolante per tutti, magistrati ed avvocati.

Nella gestione ordinaria dei figli spetta ai loro genitori decidere sul loro futuro e il giudice deve intervenire per l'applicazione oggettiva del diritto e i legali sono pagati per farlo rispettare. Ambedue non sono delegati a stipulare protocolli sostitutivi della legge emanata dal parlamento. Quando lo fanno abusivamente e propongono provvedimenti contra legem, esercitano un potere non previsto dal diritto e disconoscono ciò che il diritto italiano e le convenzioni internazionali sui minori, al contrario, impongono nell'affido dei minori e nella regolazione economica dei loro diritti per garantire l'inalienabile bigenitorialità e cogenitorialità.

Il mantenimento dei figli spetta ad ambedue i genitori, ma non solo a quello sbattuto fuori dalla casa coniugale e/o familiare, come superficialmente (speriamo che non sia, invece, una consapevole scelta ideologica) avviene da anni in troppi tribunali italiani, spalleggiati dalla perniciosa lobby dei servizi sociali deviati e delle società che speculano sui minori e sul genitore non collocatario (generalmente di sesso maschile).

Le spese per i trasporti scolastici dei figli sono spese ordinarie e non possono essere inserite tra quelle straordinarie (perché non hanno il carattere della rilevanza, della imprevedibilità e della imponderabilità), come fanno i nefasti protocolli. Sono spese coperte dall'assegno di mantenimento, che l'atro genitore, ogni mese, versa per il mantenimento dei figli e sono legate esclusivamente alle scelte abitative del genitore presso cui i figli sono collocati prevalentemente. Con l'affido paritario dei figli, sconosciuto alla maggior parte dei giudici da cui dipende il destino dei minori, ciascun genitore provvederebbe direttamente a queste spese ordinarie.

Se un genitore obbligato a queste spese non dovute si rifiuta di pagarle al 50% il genitore collocatario (al 94% sempre la madre) lo denuncia (o, comunque, ricorre al giudice civile (del tribunale ordinario o di quello dei minori) per chiedere le sanzioni di sua competenza) e il tribunale, con celerità, emette la sentenza, penale (o civile o minorile), di condanna, per aver fatto mancare gli alimenti ai figli, sorvolando sulle ragioni dell'obbligato e sulla non obbligatorietà dei protocolli citati nelle sentenze di affido. Il ricorso alla Corte d'appello sovente è inutile, perché i protocolli, illegali, sono sacri anche per i giudici competenti a decidere nel merito dell'impugnazione. I protocolli per le spese straordinarie, dunque, non hanno nessun vincolo giuridico - ma vengono imposti come una legge dai magistrati e dagli avvocati - non essendo emanati dal parlamento, e sono studiati per colpire, di fatto, il genitore non collocatario (94% dei padri).

I trasporti scolastici sono prevedibili e fanno parte della quotidianità dei figli e considerarli alla stregua delle spese straordinarie, senza alcuna preventiva autorizzazione dell'altro genitore, vuol dire condannare il genitore obbligato a sostenere spese illegali, perché incluse nell'assegno di mantenimento, per privarlo di ogni diritto e per ridurlo alla miseria.

Si continua ad alimentare, così facendo, solo la giustizia ingiusta e la conflittualità genitoriale a scapito della serenità dei figli.

Il genitore obbligato a pagare queste e le altre spese abusive straordinarie spesso non può contare nemmeno su una corretta difesa legale che abbia il coraggio di opporsi all'imposto protocollo per le spese straordinarie sottoscritto dal presidente del tribunale e del locale ordine degli avvocati. Infatti, il legale che deve difenderlo, spesso non è neanche disponibile a contestare l'operato del magistrato, né va contro un protocollo sottoscritto anche da lui tramite il presidente del foro di appartenenza.

La scelta di un difensore libero e non morbosamente condizionato da logiche che poco si addicono alla tradizionale figura del principe del foro è difficile, ma non impossibile. Esistono tanti porofessionisti liberi e che non rinunciano a tutelare i diritti inalienabili del proprio assistito, anche se ciò potrebbe portare ad uno scontro con i giudici. Purtroppo, non sempre i giudici dissenzienti con la prassi routinaria e discriminatoria esistente nei tribunali italiani hanno il coraggio di fare sentenze eque e chiare fino in fondo per tutelare le pari opportunità genitoriali, senza alcun canale preferenziale.

Quando si firma la delega (che dovrebbe essere dettagliata) per autorizzare un legale per la tutela giudiziaria è indispensabile farla precedere dal preventivo sui costi concordato e sottoscritto da parte dell'avvocato e dell'assistito ed è indispensabile vincolare ogni singolo atto del difensore alla preventiva approvazione dell'assistito. La procura alle liti non è una delega in bianco con assurde e pericolose discrezionalità al legale, spesso pagato anche saporitamente, a cui (non) va allegato il preventivo di spesa con tariffe chiare e dettagliate, ma va sottoscritto da assistito e legale prima della nomina. Se il legale, poi, non rispetta il preventivo di spesa e la volontà dell'assistito su ogni singolo atto va denunciato nelle sedi di competenza (sia penale che, soprattutto, disciplinare).

 

A cura dell'Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps)
Contatti: tel. 347.6504095, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., www.genitoriseparati.it

 

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