Metà assegno unico spetta al padre separato!

 

Cos'è l'assegno unico universale, a chi spetta e a quanto ammonta

L’assegno unico è un contributo economico, erogato dall’Inps a ciascun genitore nella misura del 50% quando non è più convivente, per ogni figlio a carico, a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento del 21 anno di età, o senza limiti di età se disabile, purché frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea, svolga un tirocinio o un’attività lavorativa, sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, svolga il servizio civile universale. (D. Lgs. n. 230/2021, convertito in Legge n. 46/2021).

L’importo dell’assegno unico viene determinato in base all’Isee del nucleo familiare, tenuto conto dell’età dei figli a carico e della situazione economica del nucleo di riferimento. È prevista una quota mensile per ogni figlio minore che va dai 203,8 euro mensili, per Isee fino a €. 17.468,51, fino ad un minimo mensile di €. 58,3 euro per ciascun figlio minore, in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a €. 46.582,71.

Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nei seguenti casi: quando ci sono figli minori con età inferiore ad un anno; per figli di età compresa tra uno e tre anni per nuclei con tre o più figli e Isee fino alla soglia massima rivalutata ogni anno (46.582,71 per il 2026); per figli disabili; in presenza di madri di età inferiore a 21 anni; quando entrambi i genitori sono titolari di reddito di lavoro; nuclei numerosi e l’intervento parte per i figli successivi al secondo; per nuclei familiari con quattro o più figli.

Sono attive le seguenti maggiorazioni: +50% della maggiorazione forfettaria per nuclei con almeno 4 figli (150 € mensili per nucleo); +50% dell’assegno per nuclei con 3 o più figli a carico, limitatamente ai minori di età 1-3 anni, con Isee fino a €. 46.582,71; +50% dell’assegno per nuclei con figli di età inferiore a 1 anno, applicato sugli importi spettanti secondo le fasce Isee.

La domanda va fatta annualmente, con riferimento alle mensilità che vanno da marzo a febbraio dell'anno successivo. I figli, una volta maggiorenni, possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota integrale dell’assegno riconosciuto. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, l’a.u.u. (assegno unico universale) spetta, con tutti gli arretrati, a partire dal mese di marzo. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’Isee al momento della domanda.

Il beneficio è corrisposto dall’Inps al richiedente, anche in caso di richiesta successiva, in pari misura tra i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale. L’accredito può avvenire su conto corrente bancario o postale; su libretto di risparmio dotato di codice Iban; su carta di credito o di debito dotata di codice Iban; con bonifico domiciliato presso lo sportello postale.

Il richiedente deve: essere cittadino italiano; cittadino di uno Stato UE o familiare titolare di diritto di soggiorno o soggiorno permanente; essere cittadino extra-UE con: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con permesso unico di lavoro superiore a 6 mesi; permesso per motivi di ricerca superiore a 6 mesi; essere soggetto al pagamento dell’Irpef in Italia; essere residente e domiciliato in Italia; essere stato residente in Italia per almeno 2 anni (anche non continuativi) oppure essere titolare di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale.

In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente indica le modalità di pagamento prescelte, proprie e relative all’altro genitore. In caso contrario, l’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale potrà accedere alla domanda del richiedente con le proprie credenziali e provvedere autonomamente ad inserirlo. Il pagamento della quota al secondo genitore decorre dal mese successivo alla comunicazione della scelta di accredito al 50% all’Inps. In caso di affidamento esclusivo, il richiedente può chiedere il pagamento del 100% dell’importo spettante.

Abolite le detrazioni Irpef per figli a carico

Con l’entrata in vigore la legge n. 46/2021, di conversione del relativo d. lgs., sono state abolite le detrazioni Irpef per i figli a carico sotto i 21 anni, che, ogni mese, venivano inserite nella busta paga del dipendente, mentre saranno reintrodotte dopo i 21 anni e fino ai trenta, se ricorrono le condizioni per beneficiare dell’assegno per i figli, perché ancora a carico dei genitori, cioè ciascun lavoratore vede, dal 2021, il proprio stipendio diminuire in modo significativo, rendendo ancor più critica la propria sopravvivenza economica. L’assegno unico ne è una compensazione che deve essere amministrata con equità e nel rispetto della legge, perché il genitore non collocatario (diciamo, quasi sempre il padre) ha una diminuzione dello stipendio mensile che, nell’arco dell’anno, può ammontare anche ad alcune migliaia di euro.

Di conseguenza, la tutela della bigenitorialità è garantita anche dal rispetto del decreto legislativo che ha introdotto l’assegno unico ed ha eleminato le detrazioni per i figli a carico e per le famiglie numerose.

L’Inps non brilla per la mancata trasparenza sui diritti del padre

L’assegno viene corrisposto tramite l’Inps, che, spesso, per superficialità o negligenza professionale, si rifiuta di dare informazioni al genitore che vuole sapere a chi viene dato l’assegno unico e universale dei suoi figli, essendogli stata negata la sua quota, perché già percepita da altri, con l’assurda motivazione della privacy o perché si è sbagliato, dandolo tutto ad un solo genitore (che, al momento della presentazione della domanda, ha allegato una miserrima scrittura privata, non esistendo il relativo provvedimento giudiziale, come è avvenuto presso l’Inps di Fano, a seguito di una domanda di una signora che si è trasferita lì da Aosta), non sapendo, o non volendo sapere, questi impiegati Inps e, talvolta, anche i loro arroganti dirigenti, che un padre chiede informazioni sui propri figli e, in questi casi, non c’è alcuna privacy da rispettare e tantomeno divieti di accesso al fascicolo dei propri figli, quasi sempre con affido condiviso, ma, soprattutto, se il funzionario ha sbagliato l’erogazione, l’Inps deve provvedere a ridare i soldi al beneficiario ed a riprenderli da colui che ne ha presi di più.

Questo vero e proprio abuso a danno del padre deve essere perseguito senza esitazione alcuna da chi di competenza. Comunque, l’associazione può indicare a questi maltrattati padri la via da seguire per pretendere il rispetto dei loro diritti genitoriali e come denunciare il comportamento abusante dei dipendenti Inps e come pretendere, dal proprio legale, la richiesta, ferma, della quota dell’a.u.u. spettante.

Le responsabilità del proprio legale

I legali non sempre tutelano il proprio assistito, già spolpato per le incontrollate strategie e abusi del genitore collocatario, col pretendere, dal giudice l’applicazione integrale del d. lgs. n. 230/2021.

Spesso, sono i legali stessi a suggerire al proprio cliente di lasciare alla madre (o, comunque, al genitore collocatario dei figli) l’intero importo dell’assegno unico, con la motivazione di possibili ritorsioni del collocatario sul diritto di visita dell’altro genitore, senza tener conto del fatto che, con l’introduzione dell’a.u.u., i genitori non usufruiscono più delle detrazioni fiscali, che comportano, per il genitore obbligato al mantenimento dei figli, quasi esclusivamente il padre, una sensibile diminuzione dello stipendio mensile, che colpisce sempre il genitore che lavora e che non evade, come, molto spesso, fa la madre senza, che nessuno intervenga.

Cosa pretendere dal tribunale

Chiedere e pretendere la ripartizione dell’assegno unico tra i due genitori. Tale somma va tenuta presente nei redditi del genitore collocatario, che dovrebbe essere chiamato a versare, anche lui, l’assegno di mantenimento per i figli, così come prevede la Costituzione e la legge italiana. L’assegno unico ha comportato, per il non collocatario, una sensibile riduzione dello stipendio, che il giudice non può ignorare.

Tutta la materia economica nell’affido dei minori va rivista profondamente, applicando le leggi esistenti e lottando contro il tentativo evasivo, dei vari protocolli magistrati-avvocati sulle spese straordinarie, che non sono vincolanti, di farli diventare vincolanti per l’assurda considerazione dei giudici, spalleggiati dagli avvocati e dai servizi sociali, in occasione dell’affido dei figli. I padri, estromessi non solo dai figli, ma anche da una vita dignitosa, per assecondare insostenibili richieste da parte dell’affidataria/collocataria prevalente, consigliata – nelle strategie processuali e non – e tenuta per mano, molto spesso, dai centri antiviolenza, esperti a costruire situazioni del tutto non corrispondenti al vero, per discriminare il genitore non collocatario, quasi sempre il padre, e per "spolparlo” economicamente, riducendolo, per sopravvivere, a bussare alle mense gestite dalla Caritas o da altri enti di beneficenza ed a dormire in macchina o in letti di fortuna rimediati in casa di parenti e/o amici. Nessuno si preoccupa di controllare certi organismi femminili, violenti non solo nel nascondere la verità dei fatti.

L’indagine sui redditi non dichiarati dal genitore collocatario, quasi sempre la madre, è indispensabile, soprattutto quando l’altro genitore denuncia che controparte lavora a nero, facendo risultare solo piccoli redditi, mentre conduce una vita assai dispendiosa. I redditi non dichiarati e non controllati danneggiano il genitore non collocatario, costretto a vivere in miseria, a causa degli assegni di mantenimento per i figli esosi e non equilibrati tra i redditi dichiarati e non dichiarati. Il lavoro a nero, oltre ad essere evasione fiscale, è causa di conflittualità genitoriale e nega ai minori di poter avere gli stessi trattamenti offerti loro dalla collocataria, anche quando si trovano con il padre.

Facciamo un contro-protocollo, firmato dal genitore penalizzato e perseguitato dalle istituzioni, che, invece, di ricercare la verità dei fatti, complottano contro il genitore non collocatario (cioè, quasi contro il padre), spesso in combutta anche con il servizio sociale, alimentando il pericoloso disagio genitoriale, che, purtroppo in Valle d’Aosta, rende i minori orfani del padre.

La questione economica è fondamentale per garantire equità genitoriale e rispetto dei diritti di ambedue i genitori. L’a.u.u. va preteso, sempre e con tenacia, anche contro la volontà del proprio difensore, che, spesso, non vuole mettersi contro i colleghi ed i giudici. L’avvocato, pagato dal genitore, deve mettere a disposizione dell’assistito la propria professionalità per tutelarlo, assieme ai suoi figli, dagli abusi istituzionali, che vanno – sempre – denunciati.

 

Ubaldo Valentini, pres. Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps),
tl. 347.6504095, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.