Corte Ue: l'ovulo da partenogenesi è brevettabile

La decisione sollecitata dell'Alta corte di giustizia del Regno Unito - "Non è un embrione umano"

ricerca1Via libera dalla Corte di giustizia dell'Unione europea alla brevettabilità degli ovuli umani attivati per partenogenesi. Il tribunale europeo con sede a Lussemburgo era stata adito dalla High Court of Justice (Alta Corte di giustizia del Regno Unito) per una controversia che vede la società International Stem Cell Corporation (Isco) opposta all'Ufficio britannico dei brevetti relativamente alla brevettabilità di processi di produzione che includono l'impiego di ovuli umani attivati mediante partenogenesi.

La direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche prevede che non sono brevettabili le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali. Nella sentenza Brüstle del 18 ottobre 2011 la Corte ha rilevato che la nozione di "embrione umano' comprendeva gli ovuli umani non fecondati indotti a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi giacché tali ovuli erano, come gli embrioni creati mediante fecondazione di un ovulo, tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano. La High Court of Justice (Alta Corte di giustizia del Regno Unito) è stata adita con una controversia che vede la società International Stem Cell Corporation (Isco) opposta all'Ufficio britannico dei brevetti relativamente alla brevettabilità di processi di produzione che includono l'impiego di ovuli umani attivati mediante partenogenesi.

La High Court ha chiesto alla Corte di giustizia se la nozione di "embrione umano', come interpretata nella sentenza Brüstle, si limiti agli organismi atti ad avviare il processo di sviluppo che conduce ad un essere umano. A tal proposito, il giudice britannico spiega che, secondo le conoscenze scientifiche attuali, organismi come quelli che sono oggetto delle domande di registrazione di brevetto non possono in nessun caso svilupparsi in essere umano. Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che, per poter essere qualificato come "embrione umano', un ovulo umano non fecondato deve necessariamente avere la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano. Di conseguenza, il solo fatto che un ovulo umano attivato per partenogenesi inizi un processo di sviluppo non è sufficiente per considerarlo un "embrione umano".

Per contro, nell'ipotesi in cui un ovulo siffatto avesse la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, esso dovrebbe essere trattato allo stesso modo di un ovulo umano fecondato, in tutte le fasi del suo sviluppo. A tal riguardo, spetta al giudice britannico verificare se, alla luce delle conoscenze sufficientemente comprovate e convalidate dalla scienza medica internazionale, gli organismi che sono oggetto delle domande di registrazione presentate dalla Isco abbiano o meno la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano.

 

Clara Rossi

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