Riceviamo e pubblichiamo
L’attuale emergenza sociale, con la chiusura delle scuole e la drastica riduzione o chiusura dell’attività lavorativa, crea difficoltà ai genitori collocatari (90-95% dei non conviventi) che si trovano senza risorse per pagare l’assegno di mantenimento dei figli e le spese straordinarie, quasi sempre regolate da un illegittimo protocollo tra avvocati e tribunale (prevedendo molte spese extra a piacimento del collocatario senza autorizzazione preventiva dell’altro). A tutto ciò vanno aggiunte le perenni difficoltà del genitore che si trova fuori casa e che non ha nemmeno i soldi per pagarsi una dignitosa abitazione per sé e per i figli quando sono con lui.
Il padre, perché di costui stiamo parlando, cosa dovrà fare per evitare le facili condanne seriali (quasi sempre identiche) del tribunale aostano, se con l’attuale crisi nazionale non riesce ad avere i soldi nemmeno per sopravvivere mentre la madre collocataria, oltre a svolgere attività abituale a nero, beneficia di assegni familiari, contributi vari e sostanziosi degli enti pubblici?
Come associazione chiediamo al tribunale di non procedere penalmente nei confronti del non collocatario in caso di riduzione e/o ritardo nel pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli e di sospendere l’applicazione del protocollo sulle spese straordinarie, subordinando qualsiasi spesa (eccetto in caso di pericolo di vita se l’altro genitore non è raggiungibile nemmeno per telefono) alla preventiva concertazione dei genitori.
Con le scuole chiuse sorge il problema della permanenza dei minori presso i rispettivi genitori durante l’orario scolastico. Alcuni genitori pretendono che ogni genitore li tenga con sé il 50% del tempo. In realtà ogni genitore, quando i figli dormono con lui, non potendoli accompagnare a scuola, li terrà anche durante l’orario scolastico fino all’orario (di chiusura della scuola) in cui deve riprenderli l’altro genitore.
Ovviamente se il padre concorda di tenere con sé i figli al 50% (non lavorando), in deroga al provvedimento del tribunale, l’assegno di mantenimento non ha più alcuna ragione di esistere, venendo ad essere applicato – di fatto – un momentaneo affido condiviso paritario e il genitore collocatario dovrà rimborsare in proporzione l’altro genitore dell’assegno di mantenimento versato e per detto periodo dell’uso non dovuto della casa coniugale.
I politici terranno conto di tutto ciò nella distribuzione dei contributi?
Invitiamo i genitori a far valere i propri diritti sia dinnanzi all’altro genitore sia dinnanzi tribunale, rimettendo il mandato al proprio legale se contrario a tutelarlo per il rispetto di questi suoi fondamentali diritti. Per ogni informazione dettagliata l’associazione è a disposizione al 347.6504095 o c/o la propria email genitoriseparati[at]libero.it.
Ubaldo Valentini
presidente associazione genitori separati