Caccia, Tar rigetta ricorso sui prelievi di pernice bianca e lepre variabile

Respinto il ricorso del Comitato regionale caccia e di Federcaccia contro lo stop al prelievo nella stagione 2020/2021

 

perniceAOSTA. Il Tar della Valle d'Aosta ha rigettato il ricorso del Comitato regionale per la gestione venatoria e di Federcaccia Valle d'Aosta contro il divieto di cacciare la pernice bianca e la lepre variabile per la stagione 2020/2021.

Il ricorso è "infondato", scrivono i giudici amministrativi respingendo le richieste con sentenza pubblicata oggi.

Il ricorso del Comitato caccia e della sezione valdostana della Federazione italiana caccia valdostana chiedeva di annullare il calendario venatorio della stagione 2020-2021 nella parte in cui vietava il prelievo venatorio della pernice bianca e della lepre variabile. 

Il calendario era stato approvato a luglio 2020 con deliberazione della Giunta regionale in seguito ad una mozione approvata dal Consiglio Valle. Secondo i cacciatori il provvedimento era "viziato da un assoluto difetto di istruttoria e motivazioni" e "solo la legge nazionale e regionale può vietare di cacciare singole specie".

A periodo di caccia già concluso, i giudici hanno respinto le contestazioni. "L'atto di indirizzo che nasce dall'approvazione di una mozione non vincola la Giunta a doverlo attuare in maniera pedissequa - scrive il Tar nella sentenza -, ma indubbiamente la Giunta se ritenesse di fare diversamente dovrebbe motivare; in ogni caso l'organo governativo ha ritenuto di aderire all'indicazione del Consiglio con una condotta del tutto legittima". Il fatto che la Giunta al momento dell'approvazione della deliberazione fosse in regime di prorogatio "non priva l'atto della sua legittimità"

E se è vero che "l'indicazione in via generale di quali siano le specie cacciabili è rimessa al legislatore nazionale e per la Valle d'Aosta al legislatore regionale", questa circostanza "non significa che temporanee limitazioni al prelievo di alcune specie cacciabili non possano essere adottato con atto amministrativo".

Sulla contestata "mancanza di un'adeguata istruttoria" sull'effettiva necessità di vietare la caccia alle due specie i giudici spiegano che "non si ravvisa" a tal proposito "alcun difetto istruttorio poiché è proprio la mancanza di elementi adeguati di conoscenza che impone di sospendere il prelievo venatorio fin quando non sarà possibile verificare in che modo il suo esercizio sia compatibile con la conservazione della specie".

 

 

Clara Rossi

 

 

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