Elezioni, respinto anche dal Consiglio di Stato il ricorso di ADU

Confermata l'esclusione dalle elezioni 2020 della lista. 'Insussistente la denunciata violazione dei principi costituzionali di libertà di voto'

 

assemblea Ambiente Diritti Uguaglianza

AOSTA. Nulla da fare per Ambiente Diritti e Uguaglianza, esclusa dalle elezioni regionali e comunali di Aosta. Il Consiglio di Stato con sentenza pronunciata ieri ha respinto il ricorso del movimento politico confermando quindi la non ammissione alla competizione elettorale di settembre 2020.

I giudici hanno confermato l'invalidità delle firme dei candidati ribadendo quanto già affermato dal Tar di Aosta sul fatto che la mancanza delle giuste autenticazioni non fornisce "legale certezza circa l’identità del sottoscrittore".

"Il Collegio - è scritto nella sentenza - non può che convenire con quanto rilevato dal primo giudice in ordine al fatto che nella specie non viene in rilievo una mera irregolarità per imperfezione della formula di autentica (quale potrebbe essere l'omessa indicazione delle modalità di identificazione del sottoscrittore), bensì la totale mancanza degli elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione" delle firme.

Inoltre "neppure è secondario osservare quanto già rilevato dal primo giudice e non confutato da parte appellante, ovvero che in sede di reclamo non sono stati prodotti nuovi moduli di accettazione delle candidature recanti la dichiarazione di autenticazione delle sottoscrizioni della consigliera Carpinello, bensì un documento (proveniente da quest'ultima ma estraneo al procedimento elettorale) recante semplicemente la descrizione delle modalità con cui la stessa ha apposto la propria firma sui moduli originali. Dunque, non vi è stata alcuna integrazione degli atti mancanti, interpretabile nei sensi di una “sanatoria".

Nel suo ricorso ADU contestava la violazione dei principi di libertà di voto, tesi che il Consiglio di Stato respinge. "Stante l'essenzialità della formalità omessa - si legge ancora nella sentenza -, non integrabile aliunde, deve ritenersi insussistente la denunciata violazione dei principi costituzionali e convenzionali in materia di libertà di voto, tanto più che l’onere di effettuare un’autentica amministrativa, in sé niente affatto sproporzionato, costituisce garanzia di genuinità delle sottoscrizioni dei candidati, rappresentando uno strumento di contrasto ad abusi e contraffazioni e, quindi, un importante presidio della libertà di espressione elettorale (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2471/2017)".

 

 

Marco Camilli

 

 

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