Equo assegno di mantenimento


SoldiNell'affido dei figli un tema che richiede particolare attenzione è quello della determinazione e della durata del loro assegno di mantenimento, quasi sempre causa di comprensibile conflittualità tra i genitori. La mancata applicazione effettiva dell'affido paritario, come previsto dal 2006, con l'introduzione dell'affido congiunto o condiviso, autorizza i giudici a continuare sulla frequente discriminazione del genitore non collocatario dei figli (94% dei padri), l'unico dei due genitori obbligato a versare un assegno di mantenimento, per lui, sovente, impossibile e senza alcun diritto a conoscerne l'utilizzo fatto dal genitore beneficiario.

È dovere del giudice, come legge prevede, verificare i costi medi dei figli nel contesto sociale in cui vivono, verificare - soprattutto se ci sono segnalazioni da parte dell'obbligato - l'entità reale delle risorse economiche di ambedue i genitori, poiché è notorio che esiste una rilevante evasione con il lavoro a nero, soprattutto nel mondo femminile, e una abituale predisposizione del genitore a tenere nascosti i redditi e le somme investite. Nemmeno può essere sottovalutato il fatto che esistono tante convivenze negate per non perdere un mantenimento più consistente per i figli e che molti genitori collocatari percepiscono contributi pubblici e privati, proprio perché conviventi con figli minori, spesso tenuti nascosti al genitore obbligato al mantenimento. Queste somme, come avviene con l'assegno unico universale, devono essere ripartite, sempre, al 50% tra i due genitori, perché il non collocatario è obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento e, se ritarda nel versare all'altro genitore quanto dovuto, i giudici, quasi sempre, applicano, con sollecitudine (anche per un solo mese), le previste sanzioni penali e/o civili (eventualmente, anche con azioni esecutive).

Il genitore collocatario, nell'affido dei figli, deve pretendere dal giudice il rispetto dell'art. 30 della Costituzione, che impone il dovere del loro mantenimento da parte di ambedue i genitori, non di uno solo, come, invece, da sempre avviene nei tribunali, disconoscendo la carta costituzionale e il diritto civile.

Ai figli minori non può essere tolto il diritto alla bigenitorialità, facendo loro frequentare l'altro genitore con molta parsimonia, come se il genitore non collocatario fosse negativo per la loro crescita. In verità, più i figli stanno con un solo genitore, più alto è il mantenimento – quasi sempre sganciato dai suoi redditi reali – che l'obbligato deve versargli. Meno è presente l'altro genitore, minori sono, da parte di questo genitore penalizzato, le possibilità di contestare l'entità del pesante assegno di mantenimento e, quasi sempre, devastante per l'obbligato.

I finanziamenti pubblici e il lavoro saltuario e/o a nero dei figli devono rientrare nei redditi percepiti dallo stesso figlio, sia minore che maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, per il quale il genitore collocatario chiede all'altro l'assegno di mantenimento.

L'affido dei figli minori è un atto molto delicato, che richiede competenze specifiche, conoscenza della psicologia infantile e dell'età evolutiva, psicologia della coppia e psicologia dei comportamenti sociali. Specializzazioni che non sono vincolanti, nemmeno nel costituendo tribunale unico per le persone, per i minori e per la famiglia, dove verrà riversato, senza alcuna cernita, tutto il personale dei caotici tribunali per i minorenni.

Terminata la scuola e se non proseguono gli studi, i figli maggiorenni devono trovarsi una occupazione e devono ricorrere, se disoccupati, ai sussidi sociali esistenti per i cittadini. Possono chiedere di essere mantenuti dai genitori solo coloro che documentano la impossibilità a trovarsi una occupazione o se impediti per carenze psico-fisiche. Il lavoro non manca e, pertanto, non si comprende la facilità con cui il giudice concede gli assegni di mantenimento, quasi mai ponderati sui reali redditi dei genitori e dei figli stessi, anche se hanno solo prestazioni saltuarie o percepiscono sussidi pubblici. Al genitore richiedente, purtroppo, si concede tutto, senza minimamente considerare le argomentazioni dell'altro.

Proseguire gli studi è un ottima scelta, ma, per aver diritto al mantenimento, occorre dimostrare annualmente di sostenere regolarmente gli esami e, se non lavora, di avere un buon profitto negli studi. Una clausola, questa, che il giudice dovrebbe riportare nelle sentenze di affido. Se per una triennale si impegnano cinque/sei anni o anche più, non si ha più alcuna ragione d 'avere l'assegno di mantenimento, poiché il figlio prima si trova una occupazione e poi, come fanno tantissimi studenti italiani, frequenta l'università, tanto più che le lezioni si possono seguire anche "da remoto". Il giudice, anche in questi casi, talvolta è titubante a revocare il mantenimento.

Non mancano casi in cui i figli maggiorenni hanno una convivenza camuffata, (anche se non sempre con intelligenza) e lavorano a nero.

In conclusione, bisogna fare due precisazioni: il tenore di vita avuto dai figli durante la convivenza dei genitori, quando viene riconosciuto il diritto all'assegno di mantenimento, non può essere preteso dal richiedente il mantenimento e, tantomeno, concesso dal giudice, poiché, con la fine di convivenza dei genitori, i loro redditi devono, ora, far fronte a due famiglie, ma non più ad una.

La responsabilità della mancata equità nell'entità dell'assegno di mantenimento, per i figli minorenni o maggiorenni ancora non autosufficienti, va ricercata nei facili e sempre identici affidi dei minori da parte del giudice, che ha sempre fretta di chiudere il procedimento, restando, comunque, il dubbio che gli atti non vengano integralmente letti o se letti, manchi la dovuta oggettività.

I patrocinatori del genitore non collocatario, però, non sono propensi ad instaurare un contraddittorio con l'altro genitore e con il giudice stesso. Difendere un cliente non vuol dire seguire la procedura più facile e, soprattutto, non contrastare il giudice, che potrebbe rincontrare in altri procedimenti giudiziari.

Il genitore separato, quando non vede chiaro sia sulle somme pretese dal legale, obbligato a fare sottoscrivere il relativo (possibilmente dettagliato) preventivo, che sulle “suggestive e fumose” strategie processuali proposte, deve immediatamente rivolgersi ad altri difensori legali. Per il suo bene e per il bene dei figli, deve togliersi tutti i dubbi.

 


Ubaldo Valentini - Presidente dell'Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps) -
Contatti: tel. 347.6504095, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., www.genitoriseparati.it 

 

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