Robotizzate anche le spese straordinarie

Il superiore interesse del minore si tutela, secondo il tribunale e gli avvocati della Valle d’Aosta, con la formale applicazione di un Protocollo d’intesa, sottoscritto tra giudici del locale tribunale e l’ordine degli avvocati valdostani, per identificare le spese straordinarie e la loro applicazione nell’affido dei minori. L’iniziativa dovrebbe agevolare la distinzione tra le spese ordinarie, coperte dall’assegno di mantenimento versato solo dal genitore non collocatario, e quelle straordinarie da ripartire pro quota tra ambedue i genitori, cioè quelle spese eccezionali ed imprevedibili, che “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli” (Cassazione civ. ordinanza n. 40281 del 15.12.2021).

La determinazione delle spese straordinarie è stata da sempre fonte di contrasti tra i genitori, poiché a quello obbligato a versare l’assegno di mantenimento molto spesso viene richiesto, da parte del collocatario dei figli, anche consistenti ed incontrollate spese, non solo non concordate, ma anche quelle che rientrano tra le spese ordinarie.

Nel protocollo valdostano la confusione rimane molto alta, al punto tale per cui troppe spese sono considerate straordinarie, contrariamente a quanto fanno altri tribunali italiani che ritengono, ad esempio, spese ordinarie anche quelle scolastiche, perché prevedibili fin dal momento dell’affido dei minori e, quindi, già incluse nell’assegno di mantenimento. Il protocollo inserisce tra le spese straordinarie anche molte di quelle che sono notoriamente ordinarie.

Il protocollo è intoccabile, sacro, perché viene applicato in modo automatico, senza considerare che le spese straordinarie devono avere determinate caratteristiche (imprevedibili, imponderabili ed occasionali) e devono essere concordate, tutte e nessuna esclusa, ed autorizzate da ambedue i genitori, poiché il tenore di vita dei figli va determinato in base alle singole disponibilità economiche di ambedue i genitori e l’importo varia in base al fornitore scelto e alla qualità del prodotto. Chi è chiamato a risarcire l’altro genitore, deve avere il diritto di intervenire preventivamente con la sua decisione e non può delegare il genitore collocatario, che se ne potrebbe approfittare, come spesso, purtroppo, accade.

Compito dei giudici è quello di applicare la legge formulata dal Parlamento, ma non quello di legiferare assieme agli avvocati locali, con i quali, incuranti del ruolo fondamentale e insostituibile dei genitori, standardizzano modalità di gestione delle spese straordinarie, così come farebbe un robot, senza tener conto del fatto che il giudice dovrebbe deliberare in base alla legge vigente, alla giurisprudenza consolidata ed alla dottrina, analizzando in profondità caso per caso.

Gli avvocati sono prestatori d’opera professionale nei procedimenti di affido dei minori, di separazione e divorzio e vengono pagati per questa loro prestazione professionale dal singolo genitore e, per questo, non possono sostituirli nella loro inalienabile genitorialità. Se si voleva fare un protocollo, indicativo, perché non può avere valore impositivo, come di fatto avviene, il genitore – unico rappresentante dei propri figli – non poteva essere escluso nella stesura del protocollo sulle spese straordinarie, poiché questi atti impropri (ma nulli) vengono calati indistintamente sui loro figli.

La robotizzazione della determinazione e ripartizione delle spese straordinarie da parte del tribunale e degli avvocati locali è inaccettabile, perché il robot legale non esiste e non può esistere nella delicata questione dell’affido dei minori – stabilito caso per caso – dove i giudici, in prima persona, devono decidere, senza espedienti di genere e senza discriminazione. Occorrono giudici persone, ma non robot. Occorrono avvocati che, invece di fare protocolli con i giudici, agiscano per la tutela del genitore, senza riverenze e titubanze.

Il genitore utente, però, deve avere il coraggio di reagire alle proposte prima e alle sentenze poi di affido, che non hanno alcun appiglio con la bigenitorialità e la cogenitorialità. Nei tribunali si tutelano solo il giudice, i legali e il genitore collocatario ma non si garantisce affatto il superiore interesse dei minori e, di conseguenza, da parte del genitore, occorre la forza di pretendere una difesa di sé e dei propri figli giusta e proporzionata anche alle salate parcelle.

 

Ubaldo Valentini, presidente Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps)
Contatti: tel. 347.6504095, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., www.genitoriseparati.it.

 

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