Cambiata la procedura civile di affido minori e di separazione

 

Lo Stato ha anticipato (di 4 mesi) l’entrata in vigore una parte della riforma della procedura civile per quanto riguarda i minori, il loro affido, le separazioni e i divorzi. Tante novità, ma non così strutturali da cambiare una prassi che, troppo spesso, operava in pericolosa autonomia dal codice civile. Si è iniziato dalla procedura civile, mentre sarebbe stato più opportuno prima mettere mano al codice civile e fare chiarezza su cosa si intenda per “discrezionalità” del giudice, sull’affido condiviso paritario, sull’equo calcolo, in ottemperanza dell’art. 30 della Costituzione, dell’assegno di mantenimento anche per il genitore collocatario/affidatario, sulle modalità di utilizzo dei servizi sociali da parte del Tribunale per gli approfondimenti informativi sui minori e sulla loro famiglia e sull’accesso immediato al fascicolo (detenuto dai servizi incaricati, ma non di quelli detenuti dai vari tribunali/giudici, che sono accessibili anche agli utenti che non abbiano un avvocato) che riguarda i minori da parte dei genitori, anche tramite i loro legali, contenente i verbali dettagliati e le videoregistrazioni, oltre a tutti gli altri documenti necessari a relazionare al tribunale, delle singole sedute e dei colloqui facenti parte degli approfondimenti informativi sui minori e sui genitori.

La riforma Cartabia

Ma su queste fondamentali tematiche torneremo con specifici interventi. Ora ci soffermiamo su ciò che è cambiato con la riforma Cartabia.

In teoria, si dovrebbe accorciare la durata del procedimento di affido, separazione e divorzio, perché l’atto introduttivo dovrà essere completo di istanze, eccezioni, prove, testimonianze, relazioni sui minori, redditi e domande riconvenzionali. Scompare l’udienza presidenziale e quella successiva dinnanzi al giudice istruttore e, con loro, scompaiono una buona parte di quegli atti, di fatto inutili, che allungavano solo i tempi ed aumentavano inutilmente il lavoro. Ora, il giudice, fin dalla prima udienza, avrà in mano tutti gli elementi per poter già trovare un accordo (parlando personalmente con le parti anche delle prove di cui chiederà l’ammissione, con la conseguenza secondo cui gli avvocati non potranno più nascondere agli assistiti parte degli atti processuali) e, addirittura, emettere la sentenza (anche solo parziale, se è stato contestualmente chiesto il divorzio) di separazione.

Affidi, separazioni, divorzi

Nel ricorso di affido, separazione, divorzio dovrà essere indicato, come avveniva in passato, l’esistenza di altri procedimenti già pendenti, aventi, anche solo in parte, lo stesso oggetto, dei quali dovrà essere allegata copia degli eventuali provvedimenti definitivi o provvisori già adottati.

Non sono ammesse false dichiarazioni sui propri redditi e sulle proprie disponibilità mobiliari e immobiliari. Il giudice che deve determinare l’assegno di mantenimento per i figli o per l’ex-coniuge e la quota delle spese straordinarie ha facoltà di disporre accertamenti (anche con l’ausilio della polizia tributaria) su redditi, patrimoni e sull’effettivo tenore di vita delle due parti. 

Il Tribunale che riceverà il ricorso di affido e/o separazione indicherà il nome del giudice che seguirà il procedimento e la data della prima udienza, che dovrà essere tenuta entro 90 giorni. In presenza di figli minorenni, la competenza territoriale dei giudici sulle cause di famiglia sarà quella del luogo di residenza abituale del minore. Se non ci sono figli, il criterio per determinare la competenza territoriale, sarà la residenza del convenuto (cioè, del soggetto “chiamato” in tribunale “per secondo”).

Con un unico procedimento e dinnanzi allo stesso giudice si possono depositare gli atti introduttivi, con fatti e mezzi di prova, di separazione e di divorzio, il cui iter, però, avrà inizio dopo che la sentenza di separazione sarà passata in giudicato ed alla condizione che la convivenza tra i due coniugi non sia stata ripresa.

Ascolto dei figli minori

L’ascolto del figlio, anche di età inferiore ai 12 anni, sarà obbligatorio, poiché ha il “diritto di esprimere il suo pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate a incidere nella sua sfera individuale”, cioè, aiuta a meglio conoscere le sue esigenze e le sue aspettative per rendere meno conflittuale la decisione finale. Il giudice, in base all’età e al grado di maturità del minore, potrà effettuare direttamente l’ascolto o farsi assistere (ma non essere sostituito) da esperti in psicologia dell’età evolutiva e della psichiatria infantile.

Il piano genitoriale

A tutela dei minori, viene introdotto il piano genitoriale, che “indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali (parentali e diritto di visita del genitore) e alle vacanze normalmente godute” (ex 473 bis 12 c.p.c.). Il giudice, dinnanzi alla impossibilità di arrivare ad un piano genitoriale condiviso da ambedue i genitori, appronterà un piano genitoriale che terrà conto di quelli allegati ai rispettivi atti introduttivi (art. 473bis 50). Qualora un genitore si rifiuterà di rispettare il piano genitoriale disposto, il giudice potrà sanzionarlo.

Se un minore rifiuta di incontrare un genitore, «il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto» e assumerà gli eventuali provvedimenti nel superiore interesse del minore.

Il Tribunale per le persone

I Tribunali per i minorenni (a cui saranno riservate solo funzioni specifiche) e i Tribunali ordinari verranno “liquidati” entro l’ottobre del 2024 e sostituiti dal Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, strutture distrettuali (presso le Corti d’Appello, presiedute da un Collegio, le cui conclusioni sono impugnabili in Corte di Cassazione) e circondariali (presso il Tribunale ordinario, presiedute da un giudice monocratico), nelle città più piccole. E’ di competenza del nuovo tribunale la decadenza della responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.), il riconoscimento di figli nati da relazioni parentali (genitori non sposati), l’azione degli ascendenti per mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (art. 317 bis c.c.), gli interventi a favore di minori abbandonati o cresciuti da genitori incapaci di occuparsene, l’affido temporaneo del minore (art. 1 e 2 L. 184/93), l’autorizzazione al matrimonio del minore, l’amministrazione del patrimonio del minore e continuazione nell’esercizio dell’impresa.

La Riforma della procedura è stata portata avanti da politici che, per la maggior parte, provengono dalla magistratura e dal mondo forense, che, però, non hanno tolto contraddizioni che potrebbero finire per rendere vane le aspettative dei minori e dei loro genitori, che, purtroppo, continueranno ad essere estromessi dalla vita dei propri figli. Il Tribunale ordinario, con l’entrata in vigore della riforma, non può più intervenire nei ricorsi per affido dei minori, separazione e divorzio. Non esistendo un numero indispensabile di magistrati specializzati nel diritto minorile e familiare, chi porterà avanti il procedimento?
Non sempre la fretta e il pressapochismo aiuta la verità e permette alla nostra società di continuare ad avere fiducia nella giustizia. I tempi, invece di ridursi, potrebbero allungare il procedimento, anche in presenza di minori.

Ultima considerazione: ancora una volta predominano le ragioni degli adulti, ma non i diritti dei figli minori.

 

Avv. Francesco Valentini,
Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps)
Contatti: 347.1155230 - mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., www.genitoriseparati.it Tel. 347.6504095

 

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