Presso il tribunale di Aosta esiste il reato di calunnia?

Qualche anno fa il tribunale di Aosta si esprimeva in merito all'affido di due minori stabilendo che i genitori (entrambi residenti ed abitanti in Valle) potessero trascorrere le vacanze estive con i figli senza disporre alcun vincolo, nemmeno, per esempio, in relazione al termine entro il quale il genitore si sarebbe dovuto accordare con l'altro.

Di recente, in base al menzionato provvedimento, un genitore di origini non italiane comunica all'altro (prima via email ed sms e, poi, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, regolarmente ritirata prima della partenza) che, nel periodo in cui i figli restavano con lui durante le ferie estive, li avrebbe portati in vacanza al proprio paese di origine, dove abitano i nonni, trattenendosi lì ovviamente per alcuni giorni (meno di quelli di sua spettanza per le citate vacanze estive).

Il genitore collocatario non nega (in nessun modo) il proprio consenso all'uscita dall'Italia dei minori, ma, subito dopo la partenza per le vacanze estive dei figli, querela l'altro genitore per sottrazione internazionale dei minori. Nella querela produce il provvedimento del tribunale di Aosta che disciplina la gestione dei figli e anche le comunicazioni ricevute dall'altro, anche a mezzo raccomandata, senza affermare di aver vietato al querelato di poter andare con i minori all'estero (confessando, quindi, anticipatamente la propria azione dolosa).

Qualche giorno dopo, lo stesso genitore sporge un'integrazione di querela (riunita a quella precedente), ma, per fortuna, il magistrato competente chiede l'archiviazione dell'indagine per infondatezza della notizia di reato avendo, la persona che ha sporto la querela (e la relativa integrazione), dimostrato la assoluta innocenza dell'ex partner. Il G.I.P., successivamente, la accoglierà, condividendone e facendo proprie le motivazioni.

Il genitore non collocatario è rientrato in Valle dopo una decina di giorni circa ed è venuto a conoscenza del fatto che la denuncia del genitore collocatario era stata al centro di un roboante (si fa per dire!) servizio giornalistico su un periodico locale. Il giornalista della Valle d'Aosta, nel suo articolo, scriveva che il genitore avrebbe preso fortuitamente i figli e li aveva portati all'estero, facendo esplicitamente intendere che lo stesso stava commettendo il reato di “sottrazione e trattenimento di minori all'estero”. Non è assolutamente chiaro come il giornalista sia venuto in possesso della querela e dei relativi allegati né se il querelante abbia avuto o meno, in relazione al diritto alla riservatezza dell'ex partner, l'autorizzazione di quest'ultimo a comunicare a soggetti terzi (il giornalista) i dati sensibili suoi e dei minori. La Procura, a nostro parere, ha l'obbligo di intervenire e noi siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Sicuramente ben più grave è quello che è seguito all'emissione del decreto di archiviazione del G.I.P., poiché quel genitore ha sporto querela per calunnia contro l'ex partner, documentando tutta la storia – anche processuale – del rapporto tra i due in maniera estremamente dettagliata.

Però, nulla da fare. Il magistrato competente non ha sentito storie e, in piena violazione della legge sempre secondo noi, in particolare dell'art. 5 codice penale (“ignoranza della legge penale”, il cui testo recita: “Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale”), ha chiesto l'archiviazione della querela, sostenendo che la persona che per prima ha sporto la querela non avesse la certezza sul fatto secondo cui attribuire un reato ad un'altra persona (ovviamente, depositando “uno scritto” all'autorità giudiziaria, n.d.r.) integra il reato di calunnia.

Certezza o non certezza, sempre di ignoranza si tratta!

I dubbi sorgono spontanei e ci si chiede: ma presso la Procura della Repubblica c/o il tribunale di Aosta si ignorano le leggi? Oppure, si fa finta di ignorarle quando, di solito, il reato è commesso da una donna. La stessa Procura perché non punisce chi commette il reato di calunnia? E le altre Procure italiane come si comportano in questi casi? Ci risulta che, negli altri tribunali, il reato di calunnia è perseguito anche quando chi lo commette asserisce, dopo, di non sapere che stava commettendo un reato. Il giudice ha commesso una violenza non applicando la legge? Se si, è violenza di genere e/o violenza istituzionale?

Inoltre, se questa vittima della giustizia valdostana si dovesse rivolgere alle istituzioni preposte al controllo dell'operato dei giornalisti, magari sporgendo una denuncia, c'è da sperare che almeno il consiglio di disciplina territoriale intervenga, adottando i provvedimenti di propria competenza. Alla Procura, comunque, spetta indagare su come il giornalista abbia ricevuto le informazioni e i documenti protetti dalla privacy e di procedere nei confronti di chi ha violato la legge sulla privacy.

Infine, il genitore oggetto della speculazione giornalistica, rientrato in Valle ha dovuto affrontare anche le conseguenze della diffamazione con il mezzo della stampa poiché veniva accusato di aver “rapito” i propri figli. Chi tutela, a questo punto, il genitore divenuto “zimbello” di un periodico locale?

Anche questa è la ben nota malagiustizia valdostana su persone senza santi in paradiso.

 

Ubaldo Valentini, Presidente dell'Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps)
Contatti: tel. 347.6504095, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., www.genitoriseparati.it

 

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