Genitori separati: i ticket sanitari non sono spese straordinarie

I ticket che si pagano per le prestazioni sanitarie, comprese le medicine, rientrano tra le spese ordinarie e solo quelli relativi a spese sanitarie straordinarie, di cui occorre il consenso preventivo dell’altro genitore (eccetto in caso di pericolo di vita e lo stesso non è raggiungibile), vengono ripartiti al 50% tra i genitori.

Le medicine che abitualmente si utilizzano per le evenienze sanitarie – eccetto le patologie imprevedibili – rientrano nelle spese ordinarie e sono coperte dall’assegno di mantenimento. Solo nel caso di affido paritario dei figli – che è ben diverso dall’affido condiviso o congiunto – queste spese gravitano su ambedue i genitori, restando vincolante, però, la concertazione preventiva. Infatti, in presenza di mantenimento diretto dei figli, certe spese non possono gravare su un solo genitore, mentre quando esiste l’assegno di mantenimento dette spese, non avendo il carattere della eccezionalità e della imprevedibilità, rientrano tra le spese ordinarie e quotidiane coperte dall’assegno di mantenimento. Altrimenti, il genitore collocatario dei figli verrebbe pagato per tale incarico del tribunale e non risponderebbe al dovere-diritto di mantenere i figli, anche quando è collocatario degli stessi.

I protocolli – che non hanno valore vincolante, perché il giudice deve emettere i provvedimenti, caso per caso, e non su prestabiliti (con gli avvocati, ma non con i genitori) parametri che, oltre ad essere contraddittori con la legge vigente, creano discriminazione tra i due genitori, in base ad una sommaria distinzione tra genitore collocatario e genitore non collocatario (per il 94% sempre il padre) - sorvolano sul dovere del giudice di deliberare in base a vari presupposti, indicati dal diritto di famiglia e dal diritto minorile, che variano da caso a caso. Da qui la responsabilità di molti giudici di tribunali e dell’entourage (meglio sarebbe chiamarle le lobby) che li spalleggia, per abbattere la figura del genitore non collocatario (ripeto, per il 94% sempre il padre), che provocano conflittualità con pesanti ricadute sui figli, l’emarginazione del genitore, di fatto, da loro allontanato da iniqui provvedimenti discriminatori, artefici di una giustizia ingiusta.

La discriminazione avvalla l’allontanamento del genitore meno presente (per scelta del giudice e dei suoi fidi assistenti sociali), il quale finisce per essere solo il genitore bancomat e per essere rifiutato dai figli, con tutte le conseguenze comportamentali con le quali la società oggi deve fare i conti. La figura di un genitore non può essere surrogata dall’altro genitore e tantomeno dalle figure sostitutive che affiancano il genitore collocatario, che molto spesso, alimentano confusione nei ruoli genitoriali e contribuiscono all’emarginazione di quello meno presente. È un dato di fatto che richiede risposte ben precise sia da parte dei giudici, tutti, che dei legislatori.

I provvedimenti del tribunale spesso sono generici, parziali e, troppo spesso, anche discriminatori, non solo sull’affido e sul diritto di visita, ma anche sulla determinazione del mantenimento dei figli, a carico di ambedue i genitori anche in presenza di collocamento prevalente presso un genitore, e sulla ripartizione delle spese straordinarie, da determinarsi in base all’accordo preventivo, ma non in base a strategie discriminatorie ai danni del genitore allontanato dai figli, come, invece, prevedono le alchimie dei protocolli che prevedono spese “obbligate” in base alle richieste del genitore collocatario che non richiedono alcun preventivo accordo (spese che, comunque, possono variare da struttura a struttura e da esercente ad esercente, che l’obbligato non potrebbe sostenere e, pertanto, devono essere autorizzate).

Tutte le spese straordinarie devono essere concordate o comunicate preventivamente all’altro genitore. I continui richiami ai locali protocolli ad esclusivo uso dei giudici e degli avvocati non hanno alcuna validità e servono solo per non dare risposte concrete ai singoli casi oggetto dei provvedimenti dei giudici. Facciamola finita con questi protocolli ingiusti, che, spesso, contengono principi contrari alla legge.

I giudici non sempre rispettano la legge e, purtroppo, il proprio legale, per non dispiacere a questi, sconsiglia al proprio assistito qualsiasi pretesa di chiarezza nei provvedimenti al fine di contenere la confusione e la conflittualità conseguenziale. Se ciò non avviene, si revoca il mandato al legale e si contesta la parcella, poiché il difensore non può operare contro le esigenze e la volontà del proprio assistito, che pretende solo una giustizia giusta, come suo diritto, e come dovere è per il suo difensore esigerla. Altrimenti, a cosa serve il mandato di difesa?

In ogni provvedimento del tribunale devono essere chiari sia la obbligatorietà del mantenimento dei figli per ambedue i genitori, che il preventivo consenso per esigere il rimborso della quota pro-genitore per le spese straordinarie, che la determinazione dettagliata delle spese straordinarie, specificando quali ticket rientrano tra le spese straordinarie.

Tutto ciò contribuisce a far si che la giustizia sia meno ingiusta.

Ringraziamo i lettori per le numerose segnalazioni pervenuteci sulle tematiche trattate.

 


A cura dell’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps) 
Contatti: tel. 347.6504095, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., www.genitoriseparati.it

 

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