Le spese scolastiche (tasse scolastiche e materiale didattico, libri, che alcuni protocolli, ingiustamente, considerano straordinarie) sono spese ordinarie, coperte dall’assegno di mantenimento, eccetto alcune spese specifiche imprevedibili (viaggi studio o corsi specializzanti), che, comunque, devono essere concordate preventivamente da ambedue i genitori (meglio se per iscritto ed in maniera tracciabile) o, in caso di dissenso, autorizzate dal giudice, che non può prescindere dalla verifica della reale possibilità economica di ciascun genitore.
Sono spese scolastiche ordinarie quelle necessarie per l’istruzione ordinaria dei figli, già comprese nell’assegno di mantenimento e, pertanto, non necessitano di un ulteriore rimborso da parte dell’altro genitore, quali: le tasse scolastiche di iscrizione e le tasse universitarie, il materiale didattico, l’acquisto dei libri e altri materiali necessari per l'attività didattica, la mensa scolastica (gli alimenti fanno parte del mantenimento quotidiano del figlio), i costi del trasporto pubblico per raggiungere la scuola, ecc..
La spese straordinarie
Sono considerate spese straordinarie quelle imprevedibili o eccezionali, che, però, necessitano della preventiva approvazione da parte di ambedue i genitori e, se approvate, verranno ripartite tra loro in base alla reale capacità economica di ciascun genitore, compresi i consistenti redditi a nero, sui quali, una volta informato, il giudice dovrà predisporre una approfondita indagine, nonché le agevolazioni fiscali in genere riconosciute per il genitore presso cui vivono i figli, le agevolazioni per accedere alle graduatorie per l’edilizia popolare, e i contributi pubblici previsti dagli enti locali e i contributi di enti privati, come la Caritas o altre istituzioni private, anche quando non fanno reddito.
Abitualmente vengono considerate spese straordinarie le gite scolastiche con pernottamento o viaggi di studio all’estero, corsi di formazione specialistica anche quando non contemplati nel piano di studio scolastico, corsi di lingua, ripetizioni private, o altri corsi, libri e materiali didattici di alto costo per esigenze particolari, frequenza di istituti scolastici privati (se non concordati da ambedue i genitori), acquisto di attrezzature specifiche per attività sportive, siano esse scolastiche che extrascolastiche. Queste spese, comunque, devono essere individuate, caso per caso, dal giudice all’atto dell’affido dei figli e singolarmente devono essere, lo ripetiamo, condivise tra i due genitori, sempre, e in modo tracciabile.
Il riferimento al protocollo sottoscritto da giudici e avvocati locali, quasi sempre genericamente citato nelle sentenze di affido, non è vincolante, ma solo indicativo per le singole spese.
Non compete ai giudici e agli avvocati legiferare e la scelta delle spese straordinarie non può essere tabellare, perché va applicata, caso per caso, tenendo conto dei redditi reali, ma non solo di quelli pretestuosamente dichiarati dal genitore collocatario, e delle reali possibilità economiche dell’obbligato, il genitore non collocatario, che, spesso, è ridotto in miseria e non ha nemmeno i soldi per difendere i diritti dei figli e suoi e per ospitarli degnamente quando sono con lui. Ai giudici, lo ribadiamo ancora una volta, spetta l’applicazione delle disposizioni del legislatore e agli avvocati compete pretenderne l’applicazione.
I protocolli - invenzione dei giudici e avvocati per pianificare il lavoro, cioè per lavorare meno lasciando inalterate le parcelle – riportano, come spese straordinarie, spese che, invece, sono incluse tra quelle ordinarie e, quindi, non sono suscettibili di rimborso parziale da parte dell’altro genitore, perché sono coperte dall’assegno di mantenimento per i figli che, non dimentichiamolo, il giudice prevede solo per il genitore non collocatario e non anche per la madre, come vuole la Costituzione.
Rette scolastiche
Non sono considerate spese straordinarie, perché fanno parte delle spese ordinarie, in quanto sono prevedibili e facilmente calcolabili fin dal momento dell’affido dei figli.
In caso di fine della convivenza e affido dei figli non condiviso, la gestione delle spese scolastiche, come di quelle straordinarie, può generare incertezze. Individuare le spese da ritenere straordinarie e alimentano la conflittualità da parte del genitore che, da questa confusione, ne trae vantaggi economici.
Ripetizioni
Le ripetizioni vanno concordate e, comunque, sono spese prevedibili e dipendono, molto spesso, dalle responsabilità del collocatario, che non segue adeguatamente i figli, essendone il collocatario prevalente, e non sfrutta le offerte di recupero che ogni scuola, gratuitamente, prevede durante l’anno scolastico.
Baby sitter
Le spese per la baby sitter per portare i figli a scuola o riprenderli alla fine delle lezioni rientrano tra le spese ordinarie e sono, comunque, spese che potrebbero essere evitate se, in caso di seri impedimenti del collocatario, venisse coinvolto l’altro genitore e venissero sfruttate le agevolazioni che la legge prevede.
I Centri estivi
Non sono una spesa straordinaria e tantomeno possono durare per tutta l’estate. Altrimenti sarebbero un modo elegante per sollevare il genitore collocatario dai dovuti impegni genitoriali che il suo ruolo (quasi sempre preteso anche con motivazioni improprie) richiede, cioè la gestione dei figli anche durante le ferie scolastiche, e il non collocatario non deve pagare continuamente anche oltre le sue reali possibilità economiche, mentre il collocatario non versa un euro per il mantenimento dei figli, contrariamente a quanto prevedono la legge e la Costituzione.
Spese straordinarie e possibilità economiche
Le spese straordinarie, se sono sostenibili da parte di ambedue i genitori, devono costituire una possibilità ulteriore dei figli per soddisfare i propri desideri o le proprie aspirazioni, ma, come avviene anche nelle famiglie dove i genitori sono conviventi, purché esistano le possibilità economiche per sostenerle da parte del genitore non collocatario.
Con la fine della convivenza, con gli stessi redditi si deve provvedere a due famiglie, ma non più ad una e, di conseguenza, le spese extra devono essere ben ponderate per la loro sostenibilità, tenendo presente che devono essere, sempre, preventivamente autorizzate (anche perché i costi variano da professionista a professionista, da negozio a negozio), senza far ricorso al principio secondo cui sono dovute, purché fatte per il benessere dei figli. Nulla di più falso, perché, per i figli, si fanno le spese sostenibili, come avviene in ciascuna famiglia con i genitori conviventi.
Le spese straordinarie, contrariamente a quanto asserito da protocolli non vincolanti per le ragioni esposte, vanno decise congiuntamente, sempre e in anticipo, ovviamente da parte di ambedue i genitori, ma non possono essere un modo “elegante” per agevolare, sempre, il genitore collocatario dei minori. Il procuratore del genitore non collocatario non può, sempre e incomprensibilmente, dar ragione ad un protocollo palesemente schierato con il genitore collocatario. Se lo fa anche dopo le richieste specifiche del genitore da tutelare, va immediatamente cambiato e, se esistono le premesse nell’accordo preventivo di incarico sottoscritto tra legale e assistito, è opportuno richiedergli il risarcimento dei danni.
Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps),
tl. 347.6504095,