Il protocollo per le spese straordinarie non può essere imposto nei tribunali

Il protocollo per le spese straordinarie (ogni tribunale ha il proprio concordato e sottoscritto con l'ordine degli avvocati locali), come si legge in quasi tutte le premesse, avrebbe dovuto regolamentare le spese, ordinarie e straordinarie, per i figli, nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio, al fine di ridurre, quanto più possibile, il contenzioso tra i genitori.

Buono il fine ma l'articolazione, poi, afferma tutto il contrario poiché non è risultato uno strumento per aiutare i genitori a raggiungere la definizione consensuale delle questioni economiche relative al mantenimento dei figli “e garantire la rapida attuazione degli obblighi di mantenimento – si legge addirittura nella premessa di un protocollo risalente al 2024, cioè dopo il palese fallimento dell'iniziativa - funzionali alla soddisfazione del primario interesse dei figli a godere pienamente della vita sociale, scolastica e dell'assistenza sanitaria necessaria” (Protocollo Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere sottoscritto il 28.03.2024).

I vari protocolli ribadiscono che sono da considerarsi spese ordinarie quelle che hanno il carattere della ordinarietà e/o quotidianità, coperte dell'assegno di mantenimento, mentre le spese straordinarie (o extra-assegno di mantenimento) devono essere imprevedibili (an), cioè avere un carattere di necessità, e indeterminabili (quantum) nell'ammontare effettivo e talvolta variabile della spesa stessa e perciò vanno concordate, di volta in volta dai genitori e, per evitare, ricorsi legali per il mancato consenso deve essere espresso per iscritto, cioè documentato. Ogni protocollo, invece, sostiene che il consenso non è necessario in presenza di urgenza e/o se la spesa era già stata approvata in passato.

I costi delle spese straordinarie non possono essere imposti extra-legem al genitore non collocatario, anche se autorizzate, perché i costi specifici variano, anche di molto, da professionista a professionista, da negozio a negozio e quindi i preventivi, per evitare operazioni furbesche, vanno sempre presentati all'altro genitore per la scelta concordata.

Resta fermo che i protocolli formulati e imposti ai genitori senza averli minimamente consultati sono un abuso istituzionale vero e proprio perché con l'applicazione tabellare, meccanica, dei protocolli la conflittualità genitoriale invece di diminuire si è incrementata per la radicalizzazione delle discriminanti nei confronti del genitore non collocatario, il 94% dei padri, sempre più ridotto in miseria ed emarginato dai figli e quasi sempre impossibilitato a sostenerle. Il protocollo, di fatto, non è a tutela dei genitori e dei figli e della loro socializzazione, non ha incrementato le scelte economiche consensuali tra i genitori ma, anzi, ha incrementato il lavoro dei tribunali e di tutti coloro che gravitano attorno ai minori con genitori non più conviventi, le ben note lobby che affiancano in modo non sempre discreto i servizi sociali e i tribunali.

Il vero fine di questa discutibili iniziative di giudici e avvocati con l'esclusione degli unici patentati a dire la loro opinione sui propri figli, cioè i genitori, non era e non è nemmeno quello di ridurre i tempi dei procedimenti (dicasi ridurre le lungaggini giudiziarie tanto amate sia dai giudici che dai legali poiché i primi riducono la mole di lavoro arretrato con formulette economiche non previste dai legislatori, mentre i secondi, possono trascorrere meno tempo sui fascicoli dei procedimenti di affido (alimentando un oneroso contenzioso di ritorno a causa dell'applicazione formale del protocollo) ma lasciano inalterate le ponderose parcelle. Dunque, meno lavoro per i professionisti ma inalterata resta l'entità dei soldi pretesi per la difesa, anzi in prospettiva aumenta la conflittualità genitoriale e l'incremento delle casse dell'avvocato.

I protocolli, dunque, sono una violazione della legge e dei diritti dei minori nei procedimenti di affido e dei padri separati perché compito dei giudici è l'applicazione della legge formulata dal Parlamento e gli avvocati sono professionisti pagati dai genitori per la difesa dei loro diritti sanciti dalla legge e non per sostituirli in protocolli. I protocolli, pertanto, possono avere un valore indicativo e non impositivo come invece sta avvenendo purchè detti procedimenti siano concordati con i genitori, veri e gratuiti tutori dei propri figli. La genericità e la confusione tra spese ordinarie e straordinarie è a tutti evidente, tanto che si prevedono, senza preventivo consenso, anche le spese “voluttuarie”, che il genitore obbligato, spesso, non può sostenere e non si comprende come dette spese diventino “obbligatorie/necessarie” nelle separazioni, mentre in una famiglia non separata si fanno, senza drammi e tragedie, solo quelle spese sostenibili in base ai bilanci familiari. Nelle separazioni, però, secondo il protocollo, tutto è dovuto, come se i bilanci economici dell'obbligato (quasi sempre il padre) siano sempre medio-alti, e, per le spese extra assegno per le quali non è previsto il consenso preventivo, il citato protocollo è redatto in violazione dell'affido congiunto.

Per eliminare i possibili abusi di controparte, tutte le spese straordinarie o che un genitore arbitrariamente (supportato da strampalati protocolli) ritiene tali, eccetto quelle da sostenere quando il figlio è in pericolo di vita, quando il non collocatario non è raggiungibile nemmeno telefonicamente, devono essere tutte sostenute solo dopo aver ottenuto il consenso preventivo (per iscritto ed in maniera tracciabile) dell'altro genitore.

Il protocollo non è vincolante, perché indebitamente unilaterale e imposto come se fosse una legge, poiché le leggi le fa il Parlamento, mentre i Giudici le applicano e gli avvocati sono pagati per la difesa del genitore, ma non per sostituirlo – lo ripetiamo - in protocolli dove i genitori sono categoricamente esclusi, pur essendo i diretti autorizzati a decidere sui propri figli.

La determinazione delle spese straordinarie, fondamentale per contenere la conflittualità tra i genitori, deve avvenire facendo riferimento alle singole condizioni economiche del genitore obbligato e di quello affidatario ( i cui redditi dichiarati non sono mai del tutto veritieri), facendo leva sul principio della proporzionalità, così come recita l'art. 337 ter c.c., e per certe spese, quelle c.d. sanitarie e urgenti ci si rivolge al S.S.N. Resta vincolante, pertanto, il consenso preventivo dell'altro genitore per ogni singola spesa straordinaria, pena la mancata restituzione della quota di spettanza, ma occorre anche che dette spese straordinarie debbano avere il carattere della eccezionalità e della imprevedibilità rispetto a quelle ordinarie, che sono comprese nel contributo al mantenimento.

Ogni protocollo dovrebbe avere, per essere tale, l'approvazione di tutte le parti, anche di quelle abusivamente estromesse dal confronto, ricordando che il protocollo per le spese straordinarie riguarda il modus operandi della giustizia, cioè ha un carattere indicativo e, pertanto, non è vincolante e tanto meno può essere sbrigativamente imposto nell'affido dei minori, discriminando, come al solito, il genitore più debole, il padre nel 94% dei casi. Il resto è paranoia giuridica.

Il protocollo deve essere rigettato, sempre, perché le spese straordinarie devono essere determinate dal giudice, caso per caso, anche se ciò richiede maggior lavoro per giudici e legali, ma sono pagati per questo. Sull'argomento torneremo per analizzare altri aspetti.

Se l'avvocato – e non potrebbe essere diversamente – vi propone la compiacente adesione al protocollo, sottoscritto anche dall'ordine forense di appartenenza, non fatevi raggirare e mandatelo a quel paese, facendo, però, prima mettere per iscritto le ragioni della sua scelta.


Ubaldo Valentini, pres. Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps),
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