I minori hanno diritti che vanno rispettati da tutti, compresi dai giudici che spesso li tolgono dal contesto familiare ritenuto non adeguato e ricorrono all’affido etero-familiare con molta liberalità senza porsi, seriamente, il rispetto dei loro diritti inalienabili, fra i quali quelli di essere ascoltati, sempre, prima di procedere all’affido e collocazione a famiglie terze, anche quando la collocazione è di breve durata.
Con la sentenza n. 3723/2026 del 19.02.2026 la Cassazione ritorna sul tema dell’affido dei minori al Comune con collocazione presso una famiglia terza, consuetudine, questa, assai diffusa nonostante la contrarietà della letteratura scientifica che ammette l’affido etero-familiare solo in casi eccezionali e in presenza di specifiche carenze della famiglia di origine che non possono essere rimosse con specifici interventi di aiuto da parte del servizio sociale.
La Cassazione anche in passato si era espressa negativamente sugli affidi etero-familiari, ribadendo il principio che i minori, prima di procedere a questo particolare forma di collocazione, devono messere ascoltati direttamente dal giudice, senza delegare intermediari, con eventuale ausilio in presenza di psico-pedagogisti. La prassi dell’ascolto dei minori, però, sovente è solo una farsa per nascondere l’affido etero-familiare e il parere dei minori, sommariamente sentiti e spesso senza cognizione di causa da parte del giudice, comunque, non viene doverosamente ponderato proprio perché certi affidi e certe collocazioni segnano per sempre la vita di un bambino.
Una madre si oppone all’affido dei figli al Comune di residenza con la collocazione presso una famiglia terza dapprima ricorrendo alla Corte d’Appello, che rigetta il ricorso, e poi alla Cassazione per la violazione di norme di diritto (art. 360, 1c, n.3, c.p.c.) per mancato ascolto dei minori per l’intero procedimento come prevede l’art. 4, c. 5-quater, 12 Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York nel 1989 e ratificata con la legge n.176 del 1991, e ratificata con legge n. 176 del 1991, 6 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall’Italia l. n. 77 del 2003.
Gli ermellini sconfessano il Tribunale per i Minori di Genova che aveva emesso la prima sentenza e la Corte d’Appello e ribadiscono a chiare lettere che “l’ascolto del minore è uno strumento necessario di scrutinio dell’interesse attuale ed effettivo del minore. La sua omissione è stata censurata (dalla madre) tempestivamente dalla parte in un procedimento, qual è quello di specie, all’esito del cui svolgimento è stato adottato un provvedimento fortemente incisivo sulla relazione genitore-figli, come è, insieme al disposto affido presso i Servizi Sociali, la collocazione presso una famiglia terza; si tratta di provvedimento che, nel suo negativo rilievo, non resta sconfessato dalla provvisorietà della misura e dall’indagine comunque devoluta, per il futuro, ai Servizi Sociali circa l’opportunità di ascolto della minore la più grande dei figli”.
“Ogni modifica nel collocamento – continua la sentenza della Cassazione - anche laddove in via provvisoria stabilita, destabilizza il minore e non può ritenersi bilanciata dalla complessiva dizione del provvedimento adottato e quindi dalla cautela dimostrata dai giudici di appello nel disporre l’eventualità dell’ascolto, all’esito di ulteriori accertamenti. L’interesse del minore da realizzarsi, anche, attraverso lo strumento dell’ascolto per essere effettivamente tutelato va curato all’attualità e senza riserve salvo che la situazione pregiudizievole, al cui contenimento anche l’omesso e procrastinato incombente debba valere, non si prospetti nell’immediato”.
Per i giudici della Cassazione “è mancato un accertamento su capacità genitoriali, profili personologici della madre e capacità della famiglia di origine ad integrare un polo di riferimento e supporto per madre e figli, dove, ancora una volta, il carattere provvisorio della misura impugnata non vale a superare la mancanza di una istruttoria necessaria, nell’assoluto rilievo della recisione del legame madre-figli che è effetto del provvedimento di affido presso struttura pubblica e collocamento presso famiglia terza, per un periodo di due anni”.
L’autonomia decisionale deve essere garantita al giudice, però nel rispetto dei diritti inalienabili dei genitori e dei minori che, anche in età inferiore ai dodici anni, possono, o meglio devono, essere sentiti direttamente dal giudice senza il ricorso a strutture terze che, purtroppo, proprio terze non sono.
Prima di togliere i figli ai genitori, anche per un periodo non troppo lungo, occorre il rispetto di tutti i diritti del minore e dei suoi genitori, anche se tutto ciò richiede tempo e una professionalità che troppo spesso non è tale. Togliere i figli ai genitori, anche in presenza di difficoltà esistenziali, non è mai una soluzione praticabile e utile alla crescita equilibrata dei minori a cui non può essere tolto il diritto alla affettività, aiutando i genitori a superare i limiti sociali e, talvolta, anche esistenziali.
Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps),
tl. 347.6504095,




