Con il passare del tempo, la questione affido dei minori quando viene meno la convivenza dei genitori è sempre più complessa per le indebite interferenze delle consolidate lobby che condizionano (meglio sarebbe dire determinano) le decisioni della giustizia, succube dei servizi sociali e incapace a far valere il principio delle pari opportunità genitoriali, tenendo presente che le competenze genitoriali del padre sono cambiate da anni e sempre più evidente la sua attenzione ai bisogni esistenziali dei figli e, spesso, anche più adeguato della madre a crescerli ed educarli.
La giustizia non sempre è tale e, sovente, si dimostra ingiusta e discriminatoria proprio del genitore indispensabile per la formazione, nei figli, di una personalità serena e rispettosa degli altri, a causa degli ancestrali pregiudizi dei giudici, ma non solo, e del variegato e occulto mondo femminile che, a causa di evidenti condizionamenti culturali, imposti dai ben foraggiati (con soldi pubblici) centri antiviolenza e, ancora più grave, supportati dalla mancanza di una ferrea difesa del legale del padre.
Oggi c’è uno spiccato malessere dei genitori non più conviventi, con conseguenti ricadute sui figli stessi e la condivisione della genitorialità è affidata, prevalentemente, ai tribunali. Ci si dimentica, da parte degli organismi tutelanti i minori, che il superiore interesse dei figli viene prima dei diritti personali del singolo genitore, che, di solito, si dimentica dei doveri che derivano dalla loro nascita e che tali doveri – piaccia o meno - , come pure i diritti di ciascun genitore, vengono prima delle proprie libertà.
La conflittualità genitoriale è palese e, per interromperla, occorre che i diritti dei minori siano compresi, rispettati e tutelati con seri provvedimenti a salvaguardia della bigenitorialità e della cogenitorialità, perché i genitori restano sempre due, anche dopo la fine della convivenza.
La conflittualità genitoriale, però, non può essere sempre addossata ad ambedue i genitori per far passare provvedimenti fortemente negativi nei confronti del genitore non collocatario prevalente (figura creata dai magistrati e, solo dopo, è stata prevista dal codice) e per far sì che non venga concesso un affido condiviso paritario.
Da ventinove anni, come associazione, operiamo in tutta Italia a tutela dei minori e del genitore sistematicamente messo fuori gioco dalle istituzioni, che, invece, dovrebbero tutelare su basi scientifiche la bigenitorialità e la cogenitorialità, così come prevede la legge 54/2006 e come proposto dal Tribunale di Brindisi, che, nel marzo 2017, ha stilato, per una piena applicazione della legge, le Linee guida per l’affido condiviso paritetico, aggiornate definitivamente il 15.04.2021.
La sez. Famiglia del tribunale brindisino ha rivoluzionato la prassi giudiziaria, che, da 11 anni, parlava formalmente di condiviso, ma che, poi, nei fatti, non era altro che una continuazione dell’abuso di un genitore sull’altro, attraverso la collocazione prevalente del minore presso un genitore – invenzione dei tribunali per non rispettare il diritto alla bigenitorialità – e con protocolli standard sulla gestione delle spese straordinarie, regolamentate in modo che il genitore obbligato non possa mettere in discussione le richieste di controparte. Tali pseudo-istituzioni, inventate da alcuni magistrati, e, per le spese straordinarie, con il patrocinio dell’ordine degli avvocati locali, non sono previste dalla legge e non spetta ai magistrati ed avvocati legiferare al posto del Parlamento. I giudici applicano la legge, ma non possono sostituirsi, con gli avvocati, ai legislatori e nemmeno possono disconoscere l’obbligo di far rispettare una bigenitorialità reale, come sancito dall’art.30 della Costituzione e dagli artt. 147 e 148 c.c., che aiuta il minore a crescere in modo più sano rispetto a chi frequenta un solo genitore per un tempo superiore rispetto all’altro.
L’Unione Europea ci ricorda che, quando finisce la convivenza dei genitori, i figli minori devono trascorrere tempi uguali con ciascun genitore. Per farlo, però, ci ricorda il Tribunale di Brindisi, occorre modificare alcune prassi incompatibili con l’affido condiviso paritetico, quali la residenza dei figli, che ha valore esclusivamente anagrafico, mentre i minori devono essere domiciliati presso entrambi i genitori; la frequentazione dei genitori sarà regolamentata dal principio secondo cui ciascun genitore dovrà partecipare alla quotidianità dei figli; decade il principio dell’assegnazione della casa familiare al genitore presso cui sono collocati i figli e la casa ritornerà nel pieno diritto dei legittimi proprietari; le spese ordinarie (prevedibili) e quelle straordinarie (imprevedibili) dovranno essere divise tra i due genitori in base proporzionale ai loro effettivi redditi. Sparisce, così, la conflittualità tra i genitori sia per l’assegnazione della casa familiare che per il suo utilizzo da parte del genitore assegnatario, viene meno anche l’assegno di mantenimento per i figli, fonte di discriminazioni e conflittualità, che era sempre a carico di un solo genitore, ma non – idealmente – di ambedue. Ora, l’assegno di mantenimento per i figli è contemplato solo nella sua funzione perequativa, quando esiste un’ampia sproporzione tra i redditi dei due genitori. Rilevanza viene data all’ascolto del minore, che viene affiancato dalla figura del Curatore speciale.
La conflittualità genitoriale quasi sempre è suscitata e alimentata dal genitore collocatario, che si sente onnipotente e autorizzato, per la sola collocazione prevalente dei figli, a considerarli come una sua “proprietà” e, impunemente, li mette contro l’altro genitore, non presente nella loro vita. Parlare sempre di conflittualità di ambedue i genitori, non facendo distinzione sulle singole responsabilità, vuol dire salvaguardare il genitore veramente responsabile delle ingiustizie, tollerate, ma non represse dai giudici nemmeno in presenza di esplicite denunce.
Per combattere questo clima di sopruso della genitorialità – quasi sempre contro il padre – occorre denunciare chiaramente gli abusi istituzionali e gli interessi che stanno dietro a certi abituali provvedimenti giudiziari, incominciando a regolamentare, seriamente e senza equivoci, l’attività del servizio sociale, spesso incaricato di informare il giudice, perché con relazioni che sono oltre ad essere astratte e frutto dell’indiscusso sistema copia-incolla da altre relazioni, e/o talvolta sono, senza ritegno alcuno, pure palesemente menzognere, o, talvolta, volutamente lesive di un genitore, non rispettose di ambedue le figure genitoriali, danneggiando, in primo luogo, i minori, che si vedono privati della figura di un genitore.
Le difese dei genitori devono essere chiare e rispettose della loro volontà e occorre mettere al bando, nei procedimenti di affido, sia l’ipocrisia delle relazioni del servizio sociale che la superficialità di certi provvedimenti giudiziari di affido, emessi, come può sembrare, per colpire il solo genitore non collocatario. Gli avvocati facciano gli avvocati del proprio assistito, non i mestieranti bacchettoni e rispettino la deontologia professionale, andando anche contro il giudice quando ne esistono i presupposti giuridici.
L’affido condiviso paritetico, per applicarlo veramente e per rispettare il minore richiede anche che certe richieste e certe pretese del genitore collocatario o anche dell’altro, fatte in nome della libertà personale, non vengono prese in considerazione perché i figli hanno personalità giuridica e le loro libertà vengono prima di quelle del genitore collocatario tutto intento ad allontanare i figli dall’altro genitori con pseudo cause che nascondono, in realtà, solo esigenze affettive e sessuali. Quando si pone fine alla convivenza occorre essere consapevoli che le esigenze dei figli minori vengono prima delle proprie e che, per rispettarle, si dovrà rinunciare a trasferimenti distanti anche centinaia di km. dalla casa familiare in cui i figli hanno sempre vissuto ed hanno diritto di rimanere nella zona in cui hanno amici, i parenti e in cui svolgono tutte le loro attività extrascolastiche, comprese quelle del tempo libero.
L’affido condiviso paritetico, per applicarlo veramente e per rispettare il minore richiede anche che certe richieste e certe pretese del genitore collocatario o anche dell’altro, fatte in nome della libertà personale, non vengono prese in considerazione perché i figli hanno personalità giuridica e le loro libertà vengono prima di quelle del genitore collocatario tutto intento ad allontanare i figli dall’altro genitori con pseudo cause che nascondono, in realtà, solo esigenze affettive e sessuali. Quando si pone fine alla convivenza occorre essere consapevoli che le esigenze dei figli minori vengono prima delle proprie e che, per rispettarle, si dovrà rinunciare a trasferimenti distanti anche centinaia di km. dalla casa familiare in cui i figli hanno sempre vissuto ed hanno diritto di rimanere nella zona in cui hanno amici, i parenti e in cui svolgono tutte le loro attività extrascolastiche, comprese quelle del tempo libero.
Come Associazione Genitori Separati per la Tutela dei minori Aps siamo in ascolto 24 h e possiamo consigliare genitori e figli in difficoltà, mettendo a loro disposizione le specifiche competenze sul diritto minorile e sul diritto familiare in genere. Ci trovate su www.genitoriseparati.it e potete contattarci al +39 347 650 4095 o al +39 328 532 2200 (24h). Si risponde a tutti, anche a chi non è iscritto alla associazione.




