Al cliente l’avvocato deve dare tutta la documentazione


La mancata consegna della documentazione al cliente comporta la censura dell’Ordine per l’avvocato: lo ha ribadito, anche se il diritto era noto a tutti, la Cassazione, con una recente ordinanza (Cass., Sez. Unite civili: ord. n. 20608 del 18/06/2026).

Molti genitori, con minori collocati prevalentemente presso l’altro, hanno difficoltà, con il proprio legale, ad avere la copia dei loro fascicoli, civili e/o penali, e, spesso, nemmeno vengono consultati sull’atto che l’avvocato presenta al giudice perché, secondo loro, il difensore può agire autonomamente, avendo l’assistito sottoscritto una procura che prevede la delega ad agire. Tanti genitori che si rivolgono a noi in mano non hanno il fascicolo del procedimento, nemmeno quando è ancora aperto, perché il legale, anche se esplicitamente richiesto, sottopone l’assistito ad interrogatorio per conoscere le ragioni di questa richiesta, anomala, a suo dire, perché manifesterebbe il venir meno della fiducia nel difensore.

Ciò accade anche da qualche anno a questa parte, nonostante la digitalizzazione dei fascicoli, nel civile, in generale, ma non per tutto, sia iniziata nel lontano 2014. Recentemente è partita anche quella nel penale.

Con tono rigido, il difensore spesso chiede e richiede cosa ne farà di questi suoi documenti, se vuole cambiare legale e gli ricorda che il richiedente non è in grado di valutare i documenti presenti nel fascicolo.

Stando a quanto ci riferiscono le persone che si rivolgono, qualche volta capita anche che il difensore dica al cliente che non ha diritto ad averne la copia o, addirittura, che, per la privacy, è vietato dargli la copia dei documenti. Naturalmente, noi non sappiamo se ciò sia vero o meno.
Non mancano numerosi casi in cui l’assistito viene a sapere dell’atto presentato al giudice e, dopo serrata insistenza, riesce ad averne una copia.

Dalla lettura di quanto scritto dall’avvocato a sua insaputa, il pagante assistito constata che le sue puntuali richieste vengono citate in modo vago e senza la dovuta insistenza, facendo passare le puntuali richieste del genitore come un suo desiderio, ma non come applicazione di un suo diritto, previsto dalla legge italiana. L’esito dell’atto, divenuto di circostanza, sarà quello prevedibile e l’unica certezza per il genitore, estromesso dalla vita dei propri figli, sarà quella di essere nuovamente impotente dinnanzi alla ingiustizia verso di lui ed i suoi figli, però con la certezza che anche quell’atto rientrerà nell’esosa parcella del legale che lo assiste, sulla carta.

Se il cliente vuole tenere personalmente i documenti che riguardano lui e/o i suoi figli, non fa altro che chiedere il rispetto di un proprio diritto, che, se negato, il legale incorre in provvedimenti disciplinari (art. 27 del Codice deontologico forense). Nel conferimento dell’incarico, l’avvocato e il cliente non premettono la dicitura secondo cui gli atti del procedimento restano di esclusiva proprietà del difensore, fra l’altro, ben pagato e, spesso, anche per atti ripetitivi. Il genitore ha diritto di conservare tutto il materiale che riguarda lui e i suoi figli e poter esprimere la propria volontà sul processo in corso. Se non si sente difeso, ha tutto il diritto di cambiare difensore, revocando il mandato e l’avvocato dovrebbe chiedersi le ragioni della revoca, una delle quali potrebbe essere anche quella del non coinvolgimento dell’assistito in atti che lo riguardavano direttamente o, cosa ancora più grave, atti dove non vi si trova traccia delle pressanti richieste del genitore committente da inoltrare al giudice a tutela dei propri figli.

Alcuni legali, in modo anche non sempre cortese, rispondono all’assistito che richiede di avere il proprio fascicolo - fra l’altro, spesso, telematico (in gran parte o del tutto) e che può essere trasferito con un semplice clic – che non hanno tempo e che lo invieranno, comunque, al nuovo legale quando gli verrà rimesso il mandato. Una scusa per guadagnare tempo e allungare la durata di un processo che non tutela affatto il superiore interesse dei minori e che si muove nei meandri di una cultura giuridica scarsamente attenta al principio secondo cui La legge è uguale per tutti. Solo talvolta, però!

Il mondo degli affidi e delle separazioni è una panacea per gli studi legali e per gli psicologici che affollano le strutture pubbliche, coinvolte nella gestione dei minori con genitori non più conviventi.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconfermato, con la ordinanza citata, l'obbligo dell'avvocato di restituire direttamente al suo assistito tutta la documentazione relativa al processo per il quale ha ricevuto il mandato. Se ciò non avviene, il Consiglio di Disciplina provvederà ad applicare l’art. 27, c. 2, del Codice deontologico forense nei confronti del legale inadempiente. Il legale, inoltre, ha il dovere di dare al proprio assistito tutte le informazioni richieste sul procedimento stesso e la copia del fascicolo anche durante lo svolgimento del processo.

L’art. 27, comma 6, del Codice deontologico forense – sottolinea la Corte di Cassazione - impone all'avvocato di informare il cliente sullo svolgimento del mandato e di fornirgli copia di tutti gli atti e documenti relativi al suo oggetto ed alla sua esecuzione “l’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in seconda comma, del presente codice ... L'art. 27, comma 6, del Codice deontologico forense impone all'avvocato di informare il cliente sullo svolgimento del mandato e di fornirgli copia di tutti gli atti e documenti relativi al suo oggetto ed alla sua esecuzione” (Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza cit.).

La mancata riconsegna dei documenti contenuti nel fascicolo dell’assistito si ripete con molta facilità e spesso il cliente, a monte delle migliaia di euro spesi per l’assistenza legale, si ritrova, in mano, solo il decreto di affido dei figli e/o la sentenza di separazione e l’assistito trova difficoltà ad entrare in possesso direttamente dell’intero fascicolo, perché le cancellerie non sempre sono disponibili a fare la ricerca, soprattutto se è già archiviato e, addirittura, dicono all’ignaro cittadino che la richiesta del fascicolo depositato presso il tribunale deve essere fatta non dal diretto interessato, ma dal suo legale. Ma non è così!

Indubbiamente anche la difesa legale rientra nel business delle lobby che condizionano la gestione della giustizia e la prassi di informare velocemente (poco) l’assistito è sempre presente, ma i giudici nulla fanno per assicurare al cittadino che La legge è uguale per tutti, purché personalmente il cittadino vigili per il rispetto di tale massima ed abbia il coraggio di pretendere il rispetto di tutti i suoi diritti. Per farlo, però, è necessaria una corretta applicazione della Legge, a partire dai propri difensori.

Infine, giova ribadire che, al momento solo in ambito civile, se un assistito si è costituito nel procedimento o in una fase, sia esso pendente o concluso, può sempre chiedere al proprio difensore di insegnargli a fare l’accesso al fascicolo telematico, in maniera tale da renderlo indipendente su ciò. Ci auguriamo che, nel minor tempo possibile, ciò avvenga anche per i procedimenti penali.

In mancanza di un difensore incaricato, siamo disponibili ad insegnare ciò a chi ce ne faccia richiesta.

 

Ubaldo Valentini, pres. Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps),
tl. 347.6504095, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..