Il biotestamento è legge: 181 "sì" al Senato

Il biotestamento è legge: 181 "sì" al Senato

Gentiloni: "una scelta di civiltà" - Cosa prevede la legge

ROMA. Il Senato ha approvato in via definitiva la legge sulle "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento". Grazie all'intesa tra Partito Democratico e Movimento 5 stelle, i sì sono stati 180 e i voti contrari 71 con in più sei astensioni.

Dopo otto mesi, dunque, il biotestamento in Italia è legge e attende solo la promulgazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo scorso aprile il testo aveva già ricevuto l'ok della Camera.

Cosa prevede la legge

L'articolo 1 disciplina il consenso informato del paziente che costituisce la base della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Il paziente capace di agire ha il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso, nonché il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche qualora la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Rientrano nei trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente ma quest'ultimo non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

L'articolo 2 riguarda il principio della garanzia dello svolgimento, da parte del medico, di un'appropriata terapia del dolore. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da "ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati". In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

L'articolo 3 si occupa di minori e persone incapaci mentre l'articolo 4 introduce le Dat, Disposizione anticipate di trattamento, in cui è possibile dichiarare le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche in vista di una possibile futura incapacità ad esprimerle.

All'articolo 5 le legge introduce la pianificazione delle cure condivisa tra il medico ed il paziente in caso di patologia cronica e invalidante o contraddistinta da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta. Il successivo articolo, il numero 6, disciplina che la legge si applica anche alle Dat depositate presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della legge.

Infine l'articolo 7 specifica che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni della presente legge e l'articolo 8 prevede che il Ministro della salute trasmetta alle Camere ogni anno una relazione sull’applicazione della norma.


Clara Rossi

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