Contributi Covid: la Regione Valle d'Aosta con i suoi figli e figliastri

L'impignorabilità dei ristori può essere applicata ai contributi regionali, ma ciò non avviene. In cosa consisterebbe, dunque, l’Autonomia della Valle d’Aosta?

 

Orlando Navarra

Una Partita Iva avente diritto ai contributi regionali per i danni economici subiti a causa della pandemia in corso, ma pignorati dal fisco, ha chiesto alla Regione Valle d’Aosta di pagarli a seguito di una recente norma introdotta, dal Governo, con decreto del 9 dicembre. Il Governo ha infatti approvato una Norma di interpretazione autentica, in materia di contributi a fondo perduto per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, stabilendo che l'erogazione degli aiuti Covid non è vincolata dalle disposizioni previste dall'art. 48-bis del DPR 29/09/1973, n. 602 ovvero dalla norma che il fisco ha usato per pignorare, direttamente, le somme spettanti ai danneggiati in base ad una legge regionale della Valle d'Aosta.

In pratica, il pignoramento dei contributi si è risolto in una duplice beffa perché da un lato, l’indennizzo non è andato agli aventi diritto gravemente danneggiati dall’emergenza e, dall’altro, ha finito per finanziare direttamente il fisco con somme dei contribuenti valdostani. E anche la Regione ha finanziato direttamente il fisco con qualche milione di euro.

La risposta alla pec, da parte della struttura burocratica, non si è fatta attendere. Infatti nella comunicazione della Regione, relativa al Bonus ai titolari di partita Iva di cui dall’articolo 9 della l.r. 15/2021, si legge: ”Si fa seguito alla Sua nota per rilevare che, diversamente da quanto da Lei prospettato, l’articolo 3 del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209 (pubblicato nella GU n. 294 dell'11 dicembre 2021), stabilisce che: “le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

Per i funzionari regionali "Il decreto-legge, quindi, limita esplicitamente la non applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 48bis del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 ai soli contributi erogati dall’Agenzia delle entrate in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, con ciò confermando la correttezza delle determinazioni assunte dall’Amministrazione regionale in merito all’applicabilità, per contro, delle predette disposizioni all’erogazione dei contributi erogati da ogni altra Pubblica Amministrazione, Regione compresa. La richiesta di pagamento diretto del contributo concesso ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 15/2021 non può, pertanto, essere accolta".

Da questa risposta si ricavano alcuni spunti di riflessione. Innanzitutto sembra di avere a che fare con dei burocrati che si limitano a fare da passacarte senza prendersi la briga di valutare il fatto che una norma di interpretazione autentica, di così grande portata, può essere facilmente applicata anche ai contributi concessi dalla Regione Autonoma della Valle d’Aosta viste le chiare finalità di indennizzo degli operatori economici danneggiati dalle chiusure. È infatti detta interpretazione autentica l'interpretazione della legge effettuata dal medesimo organo che ha posto in essere l'atto normativo. Si tratta di un meccanismo normativo, non interpretativo a dispetto del nome, poiché impone norme ed è fonte del diritto. E’ evidente che il Governo non poteva interpretare una norma regionale ma solo le leggi statali che comunque introducono un principio di diritto valido in tutta Italia. Del resto, non rientrerebbe nemmeno nei poteri della Regione quello di interpretare una norma statale, quale il pignoramento diretto da parte del fisco, previsto dall’articolo 48-bis del DPR 29/09/1973, n. 602.

La seconda riflessione è che la Regione Valle d’Aosta non si ingegna poi così tanto e non si danna l’anima per venire incontro alle esigenze dei suoi cittadini. Rispondere in questo modo significa gettare la spugna in attesa che qualcuno faccia trovare ai funzionari “la pappa pronta”.

La terza riflessione è che in passato vi sono stati casi nei quali, pur sapendo che gli atti sarebbero stati impugnati dallo Stato ma rispondevano a tornaconti elettorali, non ci si è fatto scrupolo ad approvarli. Questo per dire che il diritto si applica ai nemici (i valdostani) e si interpreta per gli amici (che lascio alla vostra immaginazione). In pratica i solerti funzionari stanno dicendo che la Regione Autonoma pur avendo legiferato nell’ambito delle sue competenze non è più autonoma. In che consisterebbe, dunque, l’Autonomia della Regione Valle d’Aosta se, nonostante un assist del governo con la citata norma interpretativa, si cala definitivamente le braghe di fronte a dipendenti dello Stato, quali sono i funzionari del fisco, che magari sarebbero pure felici di togliersi la patata bollente restituendo i soldi alla regione per farli avere ai danneggiati? Ci facciamo promotori dunque, semmai ve ne fosse bisogno, di una modifica normativa, aggiungendo all’art. 3 del decreto sul fisco le parti in stampatello e confidando nelle forze politiche in grado di presentare emendamenti al testo di legge.

Si potrebbe aggiungere in grassetto all’articolo 3 del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209 (pubblicato nella GU n. 294 dell'11 dicembre 2021) le seguenti modifiche: “le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, o la supervisione dell’Agenzia delle Entrate per l’erogazione da parte di regioni, province e comuni, dei contributi aventi la medesima finalità di indennizzo si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

Mi auguro che i solerti funzionari non abbiano da ridire, per non aver menzionato specificamente, nell’emendamento alla legge, la Valle d’Aosta, altrimenti andrebbe puntualizzato che la modifica si intende valida anche per la ex regione autonoma.

 

Avv. Orlando Navarra

 

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