Le spese scolastiche sono spese ordinarie, cioè coperte dall'assegno di mantenimento

Riaprono le scuole e si ripresenta, come ogni anno, la questione se le spese scolastiche siano da considerarsi spese straordinarie e debbano essere ripartite al 50% tra i due genitori, almeno per quanto concerne le spese di inizio anno, i testi scolastici, le tasse scolastiche e le eventuali ripetizioni.

Molti giudici considerano spese straordinarie scolastiche solo le tasse di iscrizione, i libri di testo e le iniziative deliberate dal consiglio di classe o d'istituto, mentre per altri magistrati queste spese sono prevedibili e, di conseguenza, sono coperte dall'assegno di mantenimento, come ogni spesa ordinaria.

La maggioranza dei tribunali ricorre alle alchimie dei Protocolli per le spese extra-assegno, stipulati tra il tribunale e l'ordine forense locale, con l'esclusione dei genitori, cioè dei diretti interessati a tutelare i propri figli. Questi protocolli, diversi da tribunale a tribunale, spesso considerano spese straordinarie spese che sono, in realtà, ordinarie. Facciamo un esempio per tutti. La mensa è già pagata dal genitore obbligato con l'assegno di mantenimento del figlio e non può essere considerata una spesa straordinaria, che, così, pagherebbe due volte: i trasporti rientrano nell'assegno di mantenimento e così via. Il protocollo non ha alcun vincolo, poiché i giudici devono applicare la legge fatta dal Parlamento e non possono arrogarsi il diritto di legiferare; gli avvocati, poi, non sono delegati a sostituirsi ai genitori nel determinare quali siano le spese ordinarie e quali quelle straordinarie.

La delicata questione del diritto di famiglia e del diritto minorile non può essere robotizzata per garantire meno lavoro ai giudici - che devono decidere caso per caso – e meno lavoro agli avvocati, le cui parcelle, però, restano sempre eccessivamente alte e, troppo spesso, anche extra parametri forensi e, spesso, sottratte in elevata percentuale all'Iva e all'Irpef.

Secondo il protocollo per le spese extra-assegno, sottoscritto il 22.2.2015 dal presidente del Tribunale di Aosta e dal presidente del locale ordine degli avvocati, le spese scolastiche extra-assegno vanno così suddivise:

Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:

  1. tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
  2. rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
  3. libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
  4. gite scolastiche senza pernottamento; e) abbonamento trasporto pubblico;

Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:

  1. tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
  2. tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
  3. corsi di specializzazione e master;
  4. gite scolastiche con pernottamento;
  5. corsi di recupero e lezioni private;
  6. alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;

Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:

  1. un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
  2. prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
  3. spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
  4. spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;

Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:

  1. corsi di istruzione, attività sportive agonistiche , ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
  2. spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
  3. viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
  4. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
  5. soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
  6. spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
  7. spese per la patente;
  8. spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc

Il protocollo valdostano, come si legge, si basa su considerazioni inaccettabili: le spese della mensa sono coperte dall'assegno di mantenimento, come pure le spese di trasporto; le spese per il pre-scuola e il doposcuola rientrano nella somma versata dal genitore obbligato al mantenimento dei figli, come pure le spese per il telefonino e la manutenzione dell'auto, anche se acquistata con il consenso del genitore non collocatario.

C'è da chiedersi se solo il genitore non collocatario debba sostenere il 50% di spese già coperte con l'assegno di mantenimento oppure anche l'altro genitore sia lui stesso obbligato al mantenimento, anche economico, dei figli e, inoltre, se i tanti contributi e agevolazioni pubbliche e private, elargite ai genitori collocatari dei figli non debbano essere ripartite, come avviene per l'assegno unico universale, al 50% tra i due genitori non conviventi. Altrimenti, l'assegno di mantenimento diviene una illecita ricompensa al collocatario perché tiene i figli per qualche giorno in più al mese. “Ricompensa” che nemmeno fa reddito per il collocatario.

E' palesemente ingiusto imporre ad un genitore di contribuire alle spese scolastiche “ordinarie”, senza poter dire la sua opinione sui relativi costi e sugli acquisti fatti, che variano, anche notevolmente, da fornitore a fornitore. Per uno sport, con relativo abbigliamento tecnico ed eventuali accessori tecnici per praticarlo, il genitore obbligato all'assegno di mantenimento potrebbe non avere la disponibilità economica, poiché, con la fine della convivenza, le spese familiari si raddoppiano e gravitano prevalentemente sul genitore estromesso dai figli, che, magari, deve pagare anche il mutuo della casa assegnata dal giudice ai figli e alla madre, ma, poi, subito dopo, arriva il relativo amante ed i congiunti. Tutto ciò, però, non interessa al tribunale.

E' la solita ingiustizia a tutti nota, ma da nessuno contestata, eccetto dal genitore oppresso da impossibili mantenimenti e da spese straordinarie non urgenti e fortemente prevedibili fin dal momento dell'emissione dei provvedimenti provvisori e, poi, trasformati in definitivi da parte del tribunale. L'ingiustizia è la fonte della conflittualità genitoriale e della emarginazione del genitore bancomat, poiché due sono i genitori a cui compete mantenere i figli, cercandosi un lavoro retribuito e dichiarato.

Il genitore chiamato e rifondere il 50% delle spese straordinarie, di cui non ne era a conoscenza e che non aveva mai autorizzato, deve opporre un netto rifiuto, pertanto, a riconoscere le spese straordinarie, contestando pure la legittimità dell'applicazione del protocollo in modo generico e indiscriminato, senza tener conto che i provvedimenti del tribunale devono essere ad personam, ma non “tabellari”. Anzi, è opportuno far presente all'affidatario il mancato riconoscimento del protocollo richiamato (un semplice richiamo nel provvedimento non legittima nessun protocollo) dai giudici nelle sentenze e la richiesta di essere preventivamente consultato sulle spese che l'affidatario intende effettuare.

Non occorre far ricorso al legale per la lettera (perché chiede soldi) di contestazione/disconoscimento del protocollo e, se il genitore si trova in difficoltà per la sua stesura, la nostra associazione lo assiste gratuitamente.

La Cassazione si è espressa in merito alla gestione delle spese straordinarie (Cassazione civile, ordinanza 793 del 12.01.2023) e si è soffermata sull'obbligo della concertazione tra i genitori sulle spese straordinarie di cui si richiede il rimborso e, inoltre, anche in caso di accordo, occorre la trasmissione della copia (possibilmente conforme) della relativa documentazione fiscale.

 

Ubaldo Valentini, pres. Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps)
Contatti: tel. 347.6504095, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., www.genitoriseparati.it

 

Pin It

 

-  STRUMENTI
app mobile

 

Società editrice: Italiashop.net di Camilli Marco
registrata al Tribunale di Aosta N° 01/05 del 21 Gennaio 2005
P.IVA 01000080075