I protocolli per le spese straordinarie: un abuso istituzionale per penalizzare i padri

 

L’intento dei protocolli tra tribunale e l’ordine locale degli avvocati non è quello di garantire una equità nella gestione delle spese straordinarie, come si vorrebbe far credere, che il legislatore ha volutamente non determinato in concreto lasciando al giudice, caso per caso, la discrezione di specificarle in base alle condizioni economiche dei genitori. Queste spese devono avere specifici presupposti: imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza e devono essere preventivamente concordate tra i due genitori, poiché i costi variano da fornitore a fornitore e il genitore non collocatario (al 94% il padre) ha il diritto – dovere di decidere su ciò che deve pagare.

In realtà, l’origine vera di questi protocolli va ricercata, come per l’invenzione del genitore con collocazione prevalente (sempre la madre, di fatto), non previsto dalla legge, nella economia nell’impegno del giudice e dell’avvocato: il primo si richiama a protocolli non legittimati, che variano da tribunale a tribunale, e si risparmia l’onere di decidere, caso per caso, esaminando tutta la documentazione di ambedue i genitori, soprattutto di quello che verrà estromesso dalla vita dei figli, mentre i secondi, con tabelle che non sono atti ufficiali, riducono l’impegno del contraddittorio, ma non l’entità della loro parcella, non sempre fiscalmente dichiarata (solo in parte?).

L’accordo tra giudici e legali riduce il contraddittorio sulle spese e sul mantenimento dei figli ad una farsa e, fatto estremamente grave, il protocollo è stato formulato senza minimamente consultare il genitore che paga l’avvocato per la specifica prestazione professionale, ma non per rappresentarlo in sostituzione del genitore. I figli sono dei genitori, ma non del giudice, dell’avvocato e, tantomeno, dei ben noti impreparati burocrati dei servizi sociali, fortemente schierati con l’ideologia di genere, che disconosce il principio della bigenitorialità e della cogenitorialità.

La strana alleanza tra giudici ed avvocati (tutti si rifanno al protocollo sottoscritto dal locale ordine) fa sì che la maggior parte dei procuratori e difensori di fiducia non si opporrà ai protocolli, se non altro per non irritare il giudice chiamato, di volta in volta, a decidere anche su altri processi da lui patrocinati.

I vari protocolli impongono come spese straordinarie non soggette a preventivi accordi le spese inerenti un’attività sportiva (iscrizione, assicurazione, partecipazioni a gare e tutto il corredo necessario per l’attività). Una assurdità, perché, con la separazione, la famiglia si “duplica” e altrettanto avviene per le spese di gestione, a cui il genitore salassato da obblighi economici, imposti con molta leggerezza dal giudice (per fortuna, non sono tutti così), e ridotto in miseria, come documentano le mense della Caritas, non ha la possibilità di pagare queste spese, non sempre irrilevanti. Versando l’assegno di mantenimento, le spese straordinarie – imposte senza tener conto delle sue contestazioni e/o pagando i mutui contratti durante il matrimonio o quello sulla casa assegnata al genitore collocatario (che vi abita con i figli e, troppo spesso, con l’amante ed i propri genitori o quelli del nuovo partner) nonchè le spese per la pratica di uno sport dei figli – rientrano tra le spese ordinarie coperte dal mantenimento.

Deve essere fatta chiarezza nei provvedimenti di affido dei figli, troppo spesso equivochi, generici e riproposti con un consolidato cliché operativo del giudice, che considera il genitore obbligato al mantenimento come un soggetto che debba pagare tutto dei figli e che, di fatto, riconosce al collocatario uno stipendio, perché tiene prevalentemente i figli senza obbligarlo, come Costituzione e il diritto prevedono, a pagare anche lui un importo pari a quello che percepisce a titolo di mantenimento del figlio dall’altro genitore. Altrimenti, siamo in presenza di una vera e propria discriminazione nei confronti del genitore non collocatario per scelta del giudice, su segnalazione degli onnipotenti e onnipresenti servizi sociali, burocrati impreparati e, quasi sempre, superficiali.

I legali? Tacciono, spesso, sui diritti del genitore patrocinato e lo reprimono psicologicamente per indurlo a non contestare le decisioni e/o propensioni del giudice che si intravedono durante il procedimento di affido. Le parcelle, però, non cambiano e continuano, purtroppo, a non rispettare, in tantissimi casi, le tariffe professionali, generiche e giustificatrici di qualsiasi richiesta economica per l’attività svolta (ma anche non svolta) e sempre favorevoli all’avvocato.

Dinnanzi a queste inaccettabili situazioni non resta che muoversi a difesa dei diritti propri e dei propri figli, non esitando a contestare e, se necessario, a denunciare chi si rende artefice della giustizia ingiusta, come ci ha insegnato Antonio Sonatore.

Con questo contributo concludiamo il ciclo degli interventi inerenti le spese straordinarie, non sempre dovute e, quasi sempre, gestite in modo discriminatorio e punitivo nei confronti di chi già è obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento, del mutuo sulla casa e di tanti altri balzelli suggeriti, troppo spesso e con certezza, da associazioni ed istituzioni che ignorano il principio della bigenitorialità e della cogenitorialità.

Proseguiremo, su queste pagine e come sempre, la nostra campagna informativa in contrasto agli abusi istituzionali e alla inaccettabile discriminazione verso un genitore per tutelare realmente il diritto alla genitorialità e per smascherare chi non fa il proprio dovere per agevolare, vigliaccamente, interessi inammissibili nell’affido dei figli.

 

A cura dell’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps)
Contatti: tel. 347.6504095, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., www.genitoriseparati.it

 

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