I centri estivi non sono una spesa straordinaria

Terminato l’anno scolastico, puntualmente sorge la necessità di dirimere le controversie tra i genitori su chi deve pagare i costi dei centri estivi, che ogni anno lievitano e di tanto. La gestione dei centri viene affidata, quasi sempre, a strutture private, le cui garanzie di sicurezza e utilità per i minori non sempre sono garantite per la quasi totale assenza di controlli da parte dell’ente pubblico che li autorizza. Il personale utilizzato, i c.d. educatori, non sempre viene preparato al programma socio-educativo che dovrebbero attuare nelle tante ore in cui i bambini vengono lasciati alla loro sorveglianza e cura. Anche questo è un problema che non può essere trattato – quando lo si affronta – con superficialità e, spesso, anche con leggerezza, soprattutto in merito alle responsabilità civili e penali del personale che coordina i vari gruppi di bambini. Non bisogna, poi, dimenticare che, per oggettive esigenze dei genitori che lavorano e non hanno a chi affidare i propri figli in loro assenza, i minori frequentano più turni (che sono di due settimane) e, di fatto, vengono gestiti dai centri estivi.

A chi compete pagare l’iscrizione e/o la retta di questi centri? L’onere della retta per il centro estivo, con valenza di socializzazione, spetta al genitore collocatario/affidatario, che deve chiedere l’autorizzazione preventiva anche all’altro genitore. Il centro estivo, di fatto, non altro è che un luogo dove parcheggiare i minori in assenza del genitore e il genitore che percepisce il mantenimento per i figli deve provvedere alla loro custodia in sua assenza. Non ci interessa cosa dicano i protocolli locali (tribunale e ordine avvocati locali) sulle spese straordinarie, perché l’art. 30 della Costituzione dice che spetta ad ambedue i genitori il mantenimento dei figli, comprese le spese straordinarie, la cui maggior parte – secondo questi non vincolanti protocolli – sono sempre a carico del genitore estromesso dai figli, mentre, come per l’assegno di mantenimento quando non si concede l’affido paritario, dovrebbe essere a carico di ambedue i genitori, anche in presenza dell’affido paritario, perché i figli trascorrono pari tempo con ciascun genitore, che provvede a loro con il mantenimento diretto, quando i minori sono con lui.

Non importa cosa sia scritto nel Protocollo del Tribunale, che ha escluso categoricamente il genitore dei figli, unico autorizzato a parlare e decidere, comprese le spese straordinarie, dei propri figli, mentre il legale è un professionista pagato, ma non per sostituire il genitore che lo ha incaricato della difesa legale dei diritti dei minori e del genitore. I magistrati applicano la legge, ma non possono, furbescamente, formulare protocolli sostitutivi della legge, spesso settari e non rispettosi delle leggi vigenti. Le leggi le fa il Parlamento, ma non il tribunale e tantomeno gli avvocati, che dovrebbero, invece, vigilare sull’applicazione corretta delle leggi da parte dei giudici.

Un ordine degli avvocati che non tutela i cittadini e i minori non merita credibilità.

I centri estivi sono pagati da ambedue i genitori con l’affido condiviso paritario e, altrimenti, solo dal genitore collocatario e/o affidatario, poiché queste spese non hanno nulla di urgenza e imprevedibilità, cioè le conosceva fin dal momento in cui ha chiesto la collocazione prevalente/affido dei figli. Non solo. L’altro genitore ha il dovere di controllare e, quindi, di autorizzare, la frequentazione di queste iniziative estive, chiedendo, a chi le gestisce, le garanzie assicurative, le competenze e le responsabilità personali degli educatori/animatori, a cui sono, di fatto, affidati i minorenni per alcune ore al giorno. A chi di dovere compete il monitoraggio, anche preventivo, dell’attività degli animatori e dei centri estivi.

E’ fuori dubbio l’utilità socio-psico-pedagogica di questi centri estivi per i minori, che possono non solo socializzare tra loro, ma possono acquisire competenze non prevedibili durante l’anno scolastico, essendo i ragazzi impegnati nella scoperta del sapere e nelle progressive specializzazioni in discipline scolastiche, come pure è presente la necessità di avere a disposizione di momenti aggregativi, da parte di chi non può disporre diversamente dei figli durante l’orario di lavoro. La scuola, sull’esempio di quelle che organizzano da anni per i propri studenti momenti aggregativi estivi o tengono aperta la scuola anche durante il periodo estivo per metterla a disposizioni per iniziative educative, ma non prettamente scolastiche riservate ai propri iscritti. L’ente locale ha il dovere morale, ma non solo, di attivarsi per dare vita a centri estivi per i bambini, pagati direttamente dalle casse comunali o di aggregarsi con le scuole del territorio per fornire un servizio diverso, ma utile sia ai minori che ai genitori, presso cui ci trovano durante il periodo delle ferie scolastiche, coinvolgendo anche parrocchie e associazioni che si occupano dei minori.

Non è fuori luogo aprire un pubblico confronto su queste tematiche, coinvolgendo direttamente i genitori, gli insegnanti e il volontariato presente nel territorio.

 

A cura dell’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps),
tl. 347.6504095, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., www.genitoriseparati.it

 

 

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