La donazione della casa alla ex non esclude l’assegno divorzile

 

Molti separati sono convinti che lasciare la casa e/o altro immobile alla ex li esoneri dal versare l’assegno di separazione e l’assegno divorzile. Ma è realmente così? No, perché lasciare la casa coniugale e altri beni mobili e immobili alla moglie da cui ci si separa non libera in modo automatico il marito dal pagamento dell’assegno divorzile. L’assegno di separazione per l’ex moglie è finalizzato a garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. L’assegno divorzile, invece, ha natura assistenziale, perequativa e compensativa e viene riconosciuto all’ex coniuge solo se non è economicamente autosufficiente cioè non è in grado a mantenersi da solo.

La donazione dell’immobile in sostituzione dell’assegno di separazione e/o divorzile richiede che ci sia lo specifico accordo scritto tra gli ex coniugi assistiti da un legale per garantire che la donazione dell’immobile risulti una tantum in sostituzione del mantenimento durante la separazione e, in futuro, dell’assegno divorzile se spettante. La moglie deve accettare e sottoscrivere l’accordo con l’esplicita rinuncia a qualsiasi pretesa economica conseguente allo stato di coniuge.

La donazione dell’immobile, anche quando accettata dalla moglie, di per sé non preclude il diritto all’assegno divorzile che sarà valutato solo al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché l’assegno di separazione riguarda il presente e non è proiettabile sulla fine degli obblighi derivanti dal matrimonio, cioè il divorzio che, invece, pone a carico del coniuge più facoltoso specifiche obbligazioni per il contributo della coniuge alla famiglia durante il matrimonio e se dimostra l’impossibilità ad avere redditi adeguati per vivere.

La decisione sull’assegno divorzile va presa al momento della cessazione del vincolo matrimoniale valutando la situazione hic et nunc del momento e non basandosi sulle liberalità pregresse avvenute al momento della separazione.

Un marito ricorre in Cassazione contro la Corte d’Appello siciliana che aveva rintrodotto l’assegno divorzile nonostante la donazione una tantum del 50% della casa familiare in comproprietà il cui mutuo era stato da lui pagato per intero. La donazione era stata fatta per riequilibrare le situazioni economiche dei coniugi che si separavano e nell’atto non era prevista nessuna liberatoria preventiva per il futuro assegno divorzile, se spettante, cioè non si faceva nessun riferimento ai loro futuri rapporti patrimoniali in caso di divorzio.

La signora, dopo la donazione, aveva venduto la casa coniugale ed aveva devoluto il ricavato al figlio per acquistare un appartamento dove andare a vivere e all’atto del divorzio non aveva più redditi sufficienti per vivere.

La Cassazione (Cassazione, I Civ., sentenza n. 13152/2026) tenuto conto che la richiedente, durante la lunga durata del matrimonio e della convivenza, non ha esercitato alcuna attività lavorativa per dedicarsi alla cura della famiglia e all’accudimento dei figli; considerata la sua età, lo stato di bisogno in cui versa, lo squilibrio patrimoniale esistente tra i coniugi, ritiene giusto il riconoscimento dell’assegno divorzile stabilito dalla Corte d’Appello che assolveva alla funzione assistenziale e, al tempo stesso, compensativa e perequativa.

La Cassazione con questa sentenza ci ricorda che quando si fanno donazioni, intendendole come una tantum per colmare le disuguaglianze reddituali tra i due coniugi che si separano e che, sicuramente richiederanno, in seguito, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’atto di donazione deve essere chiaro e prevedere la valenza della donazione anche in caso di una richiesta dell’assegno divorzile da parte della beneficiaria. Altrimenti sarà inevitabile, in presenza di difficoltà economiche da parte della richiedente l’assegno divorzile all’altro coniuge, il riconoscimento del diritto previsto dal codice civile al momento della cessazione degli obblighi derivanti dal matrimonio. La donazione di un immobile al coniuge che si separa e che è economicamente più debole deve essere fatto con chiarezza giuridica, tenendo conto che, comunque, ci può essere una revisione delle situazioni reddituali dei due ex coniugi al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 

Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps),
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