Il protocollo per le spese straordinarie dei minori, sottoscritto (ideato e formulato) dal tribunale e dal locale ordine degli avvocati del distretto, fa riferimento ai giudici locali, senza la pur minima consultazione dei genitori, diretti interessati dei propri figli, delega (affida) la tutela minori e la determinazione del loro mantenimento e delle spese straordinarie agli avvocati, che, in realtà, sono semplici fornitori di prestazione professionale, pagati dal genitore per essere assistito, assieme ai propri figli, nel procedimento incardinato per l’affido degli stessi, è, nell’applicazione, fonte di diatribe tra i genitori.
I parametri standardizzati non sono ammessi, perché non tengono conto del fatto che le spese straordinarie devono essere determinate dal giudice, caso per caso, tenendo conto della reale situazione economica di ciascun genitore, essendo, con la fine della convivenza, le famiglie non più una ma due, e gli schemi del protocollo non si possono applicare in modo manualistico.
L’avvocato, nell’affido, è pagato dal genitore per l’assistenza legale ma non per essere sostituito nella stesura di un protocollo, usato (sarebbe meglio dire abusato) dai giudici e dagli stessi legali, come se fosse una legge emanata dal Parlamento. La difesa civile e penale di un caso singolo non autorizza il legale ad allargarsi su un campo economico che i genitori obbligati al mantenimento ben sperimentano sulla propria pelle. Le leggi le formula e le approva il Parlamento, ma non i giudici, chiamati ad applicarla, ma quelle deliberate a Roma, ma non da sé stessi, in economia, con il legale che, in teoria, difendendo un genitore, costituisce un soggetto esterno. Se vogliono, per ragioni loro, il protocollo lo devono chiedere al Parlamento o al Ministero della Giustizia e tantomeno lo possono rendere obbligatorio, senza l’esistenza del vincolo legislativo.
Perché i dannosi protocolli?
La ragione di questi protocolli, al contrario, è che hanno una validità funzionale all’economia di gestione della giustizia: i giudici, invece di determinare le singole spese straordinarie per il singolo caso specifico, come prevede il diritto civile, le applicano in blocco, facendo riferimento al loro generico protocollo, senza alcuna distinzione aggiuntiva, se non quella prevista da una elencazione delle spese da autorizzare o applicare senza autorizzazione di ambedue i genitori, nonostante le palesi contraddizioni di un protocollo che confonde, quasi sempre, le spese ordinarie, coperte dall’assegno di mantenimento e dall’a.u.u., con quelle straordinarie, che, secondo il codice civile, devono essere imprevedibili, occasionali o rilevanti, non coperte dall'assegno di mantenimento ordinario. Spese che devono avere l’autorizzazione esplicita e tracciabile di ambedue i genitori e non sono applicabili senza il consenso dell’altro genitore, perché le parcelle dei professionisti coinvolti non sono tutte uguali e nemmeno i prezzi praticati da farmacie e centri commerciali.
Ci guadagnano i legali che, con la citazione del protocollo, risparmiano tempo e possono non dare corso alle sollecitazioni del proprio committente, lasciando, però, invariati i compensi che l’ordine determina non in base alla consistenza dell’intervento, ma, più che altro, per fasce. Il protocollo è un business per giudici e avvocati e deve essere vietato, perché è causa di una testata conflittualità genitoriale per l’ampio spazio di manovra lasciato al genitore collocatario (che, per il 94% dei casi, resta sempre la madre, superprotetta dai servizi sociali, dalle lobby femministe, dai centri antiviolenza) e perché considera spese straordinarie anche quelle coperte dall’assegno di mantenimento.
Acquisito che i giudici applicano la legge, emanata dal Parlamento e i decreti attuativi del Ministero della Giustizia, e non applicano provvedimenti (leggine proprie) per gestire il diritto di famiglia, restando inviolabile il diritto al contraddittorio di ciascun cittadino, i protocolli citati nelle ordinanze, nei decreti e nelle sentenze di affido vanno sempre contestati, perché, a parere di molti, sono un puro abuso di potere che crea discriminazione tra i due genitori e crea una netta separazione tra genitore ridotto economicamente al lastrico e il collocatario dei figli, che, nonostante le nette e documentabili denunce dell’altro genitore, beneficia di specifiche agevolazioni e percepisce contributi e prebende per sé e per i figli presso di lui collocati, all’insaputa dell’atro genitore. In questi numerosissimi casi, circostanza strana, ma non troppo, non si predispongono specifiche indagini per far emergere i redditi e i contributi sommersi.
La pericolosità dei diffusi protocolli artigianali
I protocolli, di cui ogni tribunale se ne è costruito uno, sono generici e contraddittori, obbligando “l’oppresso” genitore non collocatario a pagare anche la mensa, come se gli alimenti non fossero compresi nell’assegno di mantenimento, i trasporti, le attività sportive, i libri scolastici e, in alcuni casi, perfino i vestiti nel cambio stagione, ecc. C’è da chiedersi a cosa servano le somme versate come assegno di mantenimento per i figli. Non per una giustizia sociale e giuridica, ma solo per sfruttare ulteriormente il genitore sbattuto fuori casa, anche quando l’abitazione è interamente sua o in comproprietà con la madre dei suoi figli, e deve sostenere, senza riuscirci, le spese di una abitazione dove poter abitare ed accogliere i figli quando sono con lui. Il protocollo rafforza la discriminazione del genitore obbligato, sempre e fino alla totale umiliazione per la povertà che lo costringe a vivere in macchina e, di fatto, a rinunciare alla presenza dei figli, perché non ha un luogo idoneo dove accoglierli.
I protocolli vanno eliminati, perché sono espressione di una giustizia ingiusta.
I protocolli per la gestione delle spese straordinarie possono essere solo indicativi, ma non impositivi, perché le spese straordinarie devono essere determinate, caso per caso, come ci ricorda il codice civile, dal giudice o collegio giudicante che emette i provvedimenti di affido dei minori e dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti.
I protocolli, che vengono utilizzati dai giudici alla stregua di una legge, la cui applicazione va sempre contestata, perché sono fonte di ulteriore ingiustizia sociale ed etica e causa di una conflittualità genitoriale che danneggia esclusivamente i minori e umilia profondamente il genitore non collocatario, sempre il padre, a cui non si riconosce alcuna dignità genitoriale ed umana.
I legali, il cui ordine di appartenenza ha sottoscritto questi iniqui protocolli, non possono e non vogliono tutelare apertamente il proprio assistito che, al contrario sovente lo inducono a rispettare l’iniquo protocollo. Siamo all’assurdo e nessuno interviene. I padri, spesso perseguitati da una giustizia ingiusta, devono contestare anche le parcelle del proprio legale, se standardizzate per fasce (senza specificare quali atti, udienze, incontri, telefonate, ecc. hanno fatto), così come disposto dal loro ordine di appartenenza, e se nulla fanno per combattere le disuguaglianze di un protocollo che gli stessi, attraverso, l’ordine di appartenenza, hanno sottoscritto e, di conseguenza, non l’impugnano dinnanzi al giudice dell’affido.
I protocolli sono fonte di ingiustizia che, invece di pianificare la collaborazione tra i genitori, alimenta, senza alcun dubbio, la conflittualità per la imposta ingiustizia nei confronti del genitore non collocatario e per la umiliante discriminazione derivante da una mistificazione dei suoi diritti genitoriali.
Ma la giustizia non avrebbe dovuto eliminare la conflittualità tra i genitori? E’ una idilliaca speranza annullata dalle leggine dei giudici (protocolli e altro) e dall’opportunismo di troppi avvocati che non vogliono andare contro l’ordine e contri i giudici locali.
Siamo a disposizione di tutti i padri estromessi dalla vita dei propri figli e ridotti in miseria da una giustizia ingiusta. Contattateci per essere illuminati su questi inopportuni ed iniqui provvedimenti dei giudici e degli avvocati.
Ubaldo Valentini, pres. Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps)
tl. 347.6504095,




