I genitori entrano in conflitto e i figli ne subiscono le conseguenze!
È la frase ricorrente che si sente appena la notizia si diffonde nell’ambito familiare o corre nella cronaca di piazza e sui marciapiedi di quartiere. L’evento delle separazioni non desta più meraviglia, si diffonde e si ascolta come fatto abituale della conclusione di un caso finito nella cronaca di tutti i giorni. I termini ricorrenti sono: separazione consensuale o giudiziale, affidamento condiviso e collocamento paritario, a seconda della conclusione. La notizia drammatica della fine di un rapporto prorompe sulle pagine pubbliche come la conclusione del caso travolto dalla ruota inceppata di un meccanismo tortuoso di cui a qualcuno è sfuggita la manovella. E così il caso finisce del tritacarne delle notizie del crimine dove si discute del fatto, ma non della causa.
Le Istituzioni responsabili sono molto brave, nel nostro paese a confondere ruoli e competenze, chiudendo il cerchio intorno ai due litiganti. Due persone un bel giorno, calpestando diritto e morale, decidono di separarsi e come altri occupano uno spazio della scena, sputandosi addosso, contumelie, offese, in pubblico ascolto e in presenza dei figli. A questo punto entrano sulla scena avvocati e figure professionali nel tentativo di rimettere la questione nel percorso più appropriato dell’accordo consensuale o della lite davanti al Giudice. Nel primo caso la coppia, se vi riesce, si accorda alle condizioni la cui stabilità temporale è affidata alla loro cosciente collaborazione, nel secondo caso, è il Giudice ad adottare la decisione sulla scorta di attività e relazioni svolte da altre figure: servizi sociali, tutori, curatori etc.
Se la coppia raggiunge l’accordo spontaneamente evita tutte le conseguenze pesanti della decisione imposta e gli onerosi costi di un percorso che incidono sulle condizioni economiche dei due e soprattutto sui figli, intanto trascinati nel complicato viatico di incontri diretti e gestiti dagli operatori professionali chiamati o nominati. Questo tema si perde nella oscurità di un percorso senza regole, impedito da ingiustificato accesso a sapere. È questo il momento in cui le istituzioni perdono il filo della loro importante presenza, del loro dovere di guidare il percorso verso il fine della legge rivolto ai figli. Sentimenti e ragioni di diritto vengono travolti da un complesso di situazioni e comportamenti affidati alla capacità di pratiche usuali di figure professionali chiamate dalla legge a svolgere un incarico tanto importante per finalità di elevato valore sociale.
Qui invece comincia La gara del tiro alla corda, in cui i bilancieri istituzionali, privi di uno strumento di disciplina, finiscono per collocarsi da una delle parti della corda, indebolendo l’altra parte, con il rischio di arrecare danno al centro dell’equilibrio.
L’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps), sull’onda degli accadimenti e delle tragedie familiari ha deciso di entrare sulla scena parlando un linguaggio diverso, un linguaggio di rottura degli usuali schemi istituzionali, richiamando Giustizia e Servizi a rimettere il problema nel suo alveo naturale delle responsabilità di tutti per il futuro dei figli. Doveri e responsabilità scritti nelle leggi, che non hanno bisogno di Giudici per osservarli e farli osservare. Un obbligo questo che non ha bisogno neppure di politici, i quali, quando chiamati hanno rispolverato il problema per finalità e interessi politici.
E gli altri? Meglio non toccare un mondo in cui s’incontrano istituzioni, professioni e interessi diversi, economici, di carriera, di pratiche giudiziarie e amministrative!
La teoria della nostra Associazione, ormai nota, trae sostegno dal fallimento della materia così come di fatto si svolge e come si applica. Il nostro paradigma parte dai principi consacrati nel concetto del diritto di famiglia. Principi scritti e previsti negli artt. 30 Costituzione, 147,315 bis e 337 ter C.C. Principi che vanno incanalati nella normativa della procedura civile di separazione confluita nella Riforma Cartabia al IV titolo bis di un rito unico per le persone, i minorenni e famiglia. Quando la questione finisce davanti alla Giustizia il caso resta incastrato nelle procedure del così detto rito, secondo i tempi cadenzati di una discussione senza fine. E durante questi tempi i figli, vivono e crescono nel clima della vicenda in cui si parla di diritti, di leggi, di limiti e condizioni.
Bene, la nostra Associazione ritiene invece che il problema vada affrontato in modo diverso, appena nasce e in via preventiva. Il conflitto deve restare nell’ambito della materia di competenza delle istituzioni pubbliche. Il Tribunale va interpellato per omologare un accodo condiviso o chiamato a decretare il divorzio. Il tribunale va coinvolto per gli effetti civili della separazione, come per quelli della unione.
Il primo impatto è la decisione di separazione e in questo momento due persone decidono di interrompere un impegno assunto davanti alla legge o di concordata convivenza. Accordo che si conclude con il decreto di omologazione del Tribunale. Se non vi è accordo, si apre la triste fase giudiziale, che finisce nel groviglio del procedimento istruttorio dei servizi sociali incaricati di attivare corretti procedimenti tesi a conoscere le condizioni di vita della coppia e la loro capacità genitoriale nei confronti dei figli.
In questa fase i servizi sociali o altre figure vengono impegnate dal Giudice per avere un quadro completo della situazione tracciato da indagini conoscitive delle condizioni di vita dei due. Qui il problema si apre nella fase più importante del conflitto. Qui la questione può essere travolta e deviata da comportamenti di possibile inaffidabilità professionale, quasi sempre contestata per pratica d’uso di criteri discrezionali poco attendibili. Qui il Diritto e la Giustizia finiscono nella bolgia delle discussioni infinite senza garanzia di certezza scientifica e giuridica. Tutto ciò perché il percorso degli incontri avviene senza una disciplina regolamentata pubblica e senza garanzia di controllo di legittimità. Qui il giudizio è affidato alla decisione del Giudice che dispone secondo rito e in forza di dati e notizie fornite da operatori che li giurano per dovere professionale, ma non li garantiscono per esito e risultato. Qui la decisione impegna il principio ben scritto nell’Articolo 147 del Codice civile: il matrimonio impone a entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli.
Il discorso della separazione ruota tutto intorno a questo principio che devono saper assicurare tutti i soggetti coinvolti nella questione, sin da subito e prima di tutti i servizi pubblici incardinati negli organici degli Enti territoriali, Regione e Comuni, con le proprie strutture e Organizzazione. Regione e Comuni hanno potere e competenza per disciplinare le attività del servizio di assistenza sociale con una specifica Regolamentazione di garanzia per tutti, per le figure professionali impegnate e per la coppia in conflitto. Un Regolamento che disciplina il percorso di incontri e relazioni dei coniugi con la partecipazione dei legali e eventualmente di altre figure, presenti nel percorso esplorativo di indagine.
Il Protocollo di Intesa costituisce, a nostro avviso, la via più certa per dirimere puntigli e pretese assurde, regolamentare ruoli e competenze e riportare la questione nel canale degli obblighi di legge per le parti in lite di: mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli.
Fuori dal Tribunale è la soluzione del problema. Davanti allo Stato civile del Comune si apre il matrimonio o l’unione e qui lo scioglimento va discusso e concluso.
Teniamo il tribunale fuori dalle ragioni dei sentimenti e chiamiamolo soltanto per omologare l’accordo o decretare il divorzio.
avv. Gerardo spira, presidente onorario Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps),
tel. 348. 408 8690,
