Cassazione: impianti di risalita devono pagare l'Imu

Accolto ricorso dell'Agenzia delle Entrate sulla classificazione (errata) come servizio pubblico degli impianti a servizio delle piste da sci

 

Corte di CassazioneAOSTA. Gli impianti di risalita a servizio delle piste da sci e le loro stazioni non sono classificabili come destinati al trasporto pubblico e sono soggette al pagamento dell'Imu. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione pronunciandosi su ricorsi promossi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società Cervino Spa contro due sentenze della Commissione Tributaria Regionale risalenti una al 2015 e l'altra al 2012.

La questione riguarda la classificazione di impianti di nuova costruzione dalla quale dipende l'assoggettabilità alle imposte. 

Come riporta la sentenza 13070 della V sezione civile riferita a due seggiovie a 4 posti a Torgnon, per quanto riguarda "impianti di risalita, funivie, sciovie, seggiovie e simili si è ritenuto che, costituendo strumenti indispensabili per il funzionamento di strutture sportive (...) allestite dai Comuni per finalità di incremento turistico e di sviluppo economico, tali impianti sono soliti avere destinazione esclusivamente commerciale". Dunque "con riferimento ad impianti di risalita funzionali al servizio di piste sciistiche, e quindi alle sciovie, non sussiste il presupposto del classamento come mezzo pubblico di trasporto".

Come spiega la sentenza, la legge prevede "una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro". 

Secondo la Cassazione "risulta pertanto illegittimo" l'inquadramento "nella categoria E/1 (stazione di trasporto terrestre) di un impianto a servizio esclusivo di una ben specifica categoria di utenti (gli utilizzatori delle piste per scopi ludico-sportivi)" ed è invece ritenuta "corretta la classificazione in categoria D/8" per immobili con capacità reddituale assoggettabile a imposta".

Lo stesso ragionamento è inserito nella sentenza 13069 riferita ad una seggiovia con stazione a Valtournenche.

La V sezione civile fa riferimento anche alla normativa regionale. Secondo i giudici non "costituisce elemento di valutazione ai fini della classificazione catastale la meritevolezza sociale della finalità ludico sportiva che, se può giustificare il riconoscimento da parte del legislatore, anche regionale, di eventuali misure di sostegno e di incentivazione, nei limiti in cui non costituiscano aiuti di stato, non determina certo una assimilazione dell'attività ad un servizio pubblico".

 

 

Marco Camilli

 

 

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