Covd-19, Valle d'Aosta: firmata l'ordinanza regionale valida dal 7 al 15 gennaio

Le disposizioni del presidente Lavevaz su spostamenti, bar e ristoranti, mascherine, attività sportiva

Le disposizioni del presidente Lavevaz su spostamenti, bar e ristoranti, mascherine, attività sportiva

 

AostaAOSTA. Il presidente della Regione Erik Lavevaz ha firmato l'ordinanza n. 5 del 2021 che adatta al territorio della Valle d'Aosta le ultime disposizioni nazionali per il contenimento del Covid-19. Il provvedimento alleggerisce le restrizioni imposte dal consiglio dei ministri per il periodo dal 7 al 15 gennaio.

Spostamenti sul territorio della Valle d'Aosta

Per quanto riguarda gli spostamenti, l'ordinanza n. 5 conferma il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo ma consente gli spostamenti "sull’intero territorio regionale". Nelle ore del coprifuoco sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, da comprovarsi con autodichiarazione.

È consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata all'interno del territorio regionale, una sola volta al giorno e "nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi". È "fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi".

Uso delle mascherine

L'ordinanza conferma l'obbligo sull'intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. E’ fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni di cui alla presente ordinanza.

Visite agli anziani ospiti delle strutture

Le visite dei famigliari presso le strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale sono consentite, fino al 10 gennaio 2021, secondo quanto previsto dall’ordinanza n. 575 in data 22 dicembre 2020.0.

 

Esercizi commerciali e servizi

Le attività commerciali al dettaglio possono rimanere aperte rispettando le misure di sicurezza già attive: distanza interpersonale di almeno un metro, uso di mascherine e gel disinfettanti, numero di ingressi limitato in base alla superficie del locale, accesso consentito ad un solo componente per nucleo familiare, rispetto dei protocolli anti contagio. I mercati sono aperti nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e dei protocolli in essere.

Ristorazione e attività ricettive

Nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 e dall’11 al 15 gennaio 2021, le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) possono lavorare dalle ore 5 alle ore 18 esclusivamente con servizio al tavolo consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che si tratti di conviventi. È vietata la consumazione al banco. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e, in ogni caso, nelle zone adiacenti agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non sono sottoposte al limite di orario, limitatamente al servizio dei propri ospiti.
Il 9 e 10 gennaio le attività sono sospese, ad eccezione di quelle degli esercizi che assicurano il servizio di mensa e di catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati nel territorio regionale. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi sono consentite, limitatamente al servizio dei propri ospiti.
L'ordinanza consente la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rispetto del mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni, e nel rispetto dei protocolli vigenti.

Attività sportiva e motoria

L'attività sportiva o attività motoria all'aperto si svolgono anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Inoltre lo svolgimento di attività sportiva all’aperto presso impianti, centri e circoli sportivi (comprese le piste di sci nordico) avviene nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. È vietato l'uso degli spogliatori.
Lo scialpinismo è consentito esclusivamente al di fuori dei comprensori sciistici e con l’accompagnamento di guida alpina o maestro di sci, e, comunque, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento.
L’attività venatoria si svolge secondo quanto stabilito della normativa di settore e nel rispetto del distanziamento sociale tra persone non conviventi, e senza alcun assembramento.

Scuola e formazione

Per le scuole secondarie di secondo grado l'ordinanza prevede dal 7 al 9 gennaio 2021 la possibilità di svolgere attività didattica in presenza riservata agli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, allo scopo di garantire l’inclusione scolastica nonché qualora sia necessario l’uso di laboratori, per un monte ore massimo di dieci moduli orari per ogni laboratorio e per ogni classe, esclusivamente per i percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio presenti nell’Istruzione e Formazione professionale, attuati anche da parte di organismi di formazione, in considerazione della fondamentale analogia con le scuole secondarie di secondo grado, rispetto al valore delle attività svolte e al target dei destinatari, nell’Istruzione professionale in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, nonché nell’istruzione tecnica - settore tecnologico, e nell’istruzione liceale - indirizzo artistico e musicale. È inoltre consentito lo svolgimento di attività e corsi extra-scolastici ad indirizzo musicale, limitatamente alle lezioni individuali, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari;
Dall’11 al 15 gennaio è garantito lo svolgimento dell’attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività è erogata tramite la didattica digitatale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie. È’ inoltre consentito lo svolgimento di attività e corsi extra-scolastici ad indirizzo musicale, limitatamente alle lezioni individuali, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari.

Pubblica amministrazione

Le Pubbliche Amministrazioni adottano tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile di lavoro agile - ciò data la necessità di ridurre la mobilità e le occasioni di contagio – sia a garantire la massima qualità ed effettività dei servizi alle cittadine e ai cittadini. Nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, salvo motivate ragioni.

Altre disposizioni

Nell’intero territorio regionale rimangono sospese le altre attività incluse quelle di palestre e piscine, centri benessere, sale giochi e casinò, discoteche, attività sportiva dilettantistica, sagre e fiere, convegni e congressi in presenza. Rimangono chiusi i musei e le mostre. Inoltre è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
Rimangono poi chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Possono utilizzarli solo gli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni.

 

 

Elena Giovinazzo

 

 

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