I giudici amministrativi rilevano il difetto di giurisdizione sul caso dei medici e degli operatori sanitari contrari al vaccino anti-Covid
Il Tar della Valle d'Aosta ha dichiarato inammissibile il ricorso contro i provvedimenti dell'Usl Valle d'Aosta sull'obbligo di vaccinazione anti-Covid per i lavoratori della sanità.
Medici e operatori sanitari sia dipendenti dell'Usl sia liberi professionisti, tutti non vaccinati, erano ricorsi al Tribunale amministrativo regionale chiedendo l'annullamento di alcuni atti dell'azienda sanitaria valdostana per illegittimità costituzionale, rivendicando la «libertà di scelta della cura» e «libertà della ricerca scientifica» riconosciuta dalla Costituzione italiana.
«Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo», si legge nella sentenza del Tar. «Trattasi di obbligo vaccinale previsto immediatamente dalla legge senza alcuna intermediazione del potere amministrativo» e pertanto il Tribunale amministrativo non ha competenza sulla questione. «La giurisdizione per questo caso è del giudice ordinario».
Marco Camilli