Segretari comunali, Corte Costituzionale boccia una norma regionale

Dichiarata la illegittimità costituzionale della norma sull'iscrizione di alcuni soggetti all'albo regionale senza corso di formazione

 

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma approvata dalla Valle d'Aosta per far fronte alla carenza di segretari degli enti locali e dei Comuni che introduceva una modalità straordinaria di iscrizione all'Albo regionale. 

La questione della illegittimità costituzionale sollevata dal Consiglio dei Ministri "è fondata nella parte in cui" la norma contestata (l'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2022) esonera alcune categorie di soggetti dal corso di formazione professionalizzante per segretari comunali e dal superamento dei relativi esami finali. Le categorie interessate sono i dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato e i soggetti in possesso di laurea magistrale e "dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale".

Secondo la Consulta "l'esonero dei soggetti che non hanno superato lo specifico concorso segretariale dal corso di formazione e dal relativo esame finale previsto dal legislatore" regionale "rinnova ed aggrava la violazione dell’art. 97 Cost., perché consente la diretta iscrizione all'albo (sia pur in via straordinaria) senza nemmeno il previo accrescimento delle loro capacità tecnico-professionali".

Il fatto che la disposizione ritenuta illegittima sia di carattere straordinario "non attenua la lesione qui riscontrata". La Corte sottolinea che, se da una parte i soggetti iscritti con queste modalità speciali "possono svolgere le funzioni di segretario comunale solo a tempo determinato, per reggenza o copertura temporanea", dall'altra "la straordinarietà dell'iscrizione all'albo indica soltanto che la possibilità di iscriversi è soggetta a un termine, ma nulla dice circa la durata dell'iscrizione".

Con la stessa sentenza inoltre la Consulta dichiara inammissibile o non fondate altre questioni di legittimità costituzionale avanzate dallo Stato.

 

 

Clara Rossi

 

 

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