Mutui regionali, Corte Costituzionale: illegittima l'esclusione dei non cittadini

Incostituzionale escludere i proprietari di immobili che non sono cittadini italiani o Ue: anche loro pagano le tasse

La sede della Consulta (da cortecostituzionale.it)

La legge regionale 3/2013 sulle "Disposizioni in materia di politiche abitative" è incostituzionale nella parte in cui esclude i cittadini stranieri e non appartenenti all'Ue dalla possibilità di ottenere i mutui agevolati per il recupero di fabbricati in Valle d'Aosta, una misura che ha lo scopo di recuperare zone abbandonate e rilanciare l'edilizia. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale esaminando un ricorso dell'Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi). 

Secondo i giudici, «vìola il principio della ragionevolezza la radicale esclusione dall’accesso al mutuo agevolato di chi non ha la nazionalità italiana o di un Paese dell’Unione europea, in quanto criterio del tutto scollegato dalla ratio della disciplina censurata». La sentenza rileva che i proprietari di immobili da almeno quindici anni nel territorio hanno «concorso, anche se privi della cittadinanza italiana o europea, ad alimentare le risorse a disposizione degli enti territoriali pagando tasse e imposte sull’immobile». Inoltre è ritenuto «privo di ogni fondamento» l'argomento della difesa della Regione sulla maggiore difficoltà di accertamento del merito creditizio nel caso di cittadini stranieri.

La Consulta inoltre evidenzia che se «in una delle zone che il legislatore intende recuperare vi sia un insediamento di stranieri extra UE, la loro esclusione dalla erogazione di agevolazioni per finanziare il recupero degli immobili finirebbe per impedire il meccanismo incentivante e, dunque, andrebbe a riverberarsi negativamente sui medesimi obiettivi» della legge.

L'Agsi aveva ricorso sia contro il requisito della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, sia contro il criterio della residenza protratta da almeno otto anni. Su quest'ultimo punto, i giudici hanno respinto il ricorso. «A fronte di una misura - scrivono i giudici - estranea all’ambito delle prestazioni che soddisfano bisogni primari, non travalica il limite della manifesta irragionevolezza la scelta del legislatore regionale di valorizzare il radicamento territoriale nell’accesso a un beneficio finalizzato proprio al recupero di alcuni ambiti del territorio regionale, adottando la lungo residenza come requisito che è alternativo ad altro e che non determina una assoluta e definitiva esclusione dall’agevolazione».

Dunque valorizzare la residenza per molti anni non è irragionevole, mentre «escludere gli stranieri solo in quanto tali, benché essi si trovino nelle medesime condizioni che giustificano l’agevolazione in relazione agli interessi pubblici protetti, si pone in aperto contrasto con l’art. 3 Cost». Di conseguenza «l’art. 80 della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2013 è costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole ", con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all’Unione europea"».

 

 

Clara Rossi

 

 

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