La disposizione impugnata dal governo «si pone al crocevia delle materie dell’urbanistica e del turismo, assegnate alla competenza legislativa primaria della Regione autonoma Valle d'Aosta»
«Non è incostituzionale la previsione regionale di un periodo massimo di durata dell'attività di locazione turistica relativa alle prime case». Lo ha stabilito la Consulta con una sentenza depositata oggi sul giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale sugli affitti brevi per finalità turistiche approvata lo scorso anno e, nello specifico, dell'art. 4, comma 1, lettera f) del testo legislativo.
Lo scorso mese di ottobre il Consiglio dei Ministri si era rivolto alla Corte Costituzionale contestando la violazione dell'art. 117 della Costituzione. Per la legge regionale, per le camere situate in unità abitative rientranti nella categoria di abitazione principale l'attività locativa può avere una durata massima di 180 giorni annui. Secondo il governo, questo «predeterminare il periodo massimo annuo di esercizio dell’attività locatizia, realizzerebbe un'indebita compressione delle facoltà proprietarie e quindi dell’autonomia privata, così esorbitando dalle competenze legislative regionali».
La Corte Costituzionale non ha condiviso i rilievi dello Stato. «La disposizione regionale impugnata», si legge nella sentenza, «lungi dall'incidere sulla disciplina della durata dei contratti di locazione turistica breve e quindi sulla materia dell’ordinamento civile, come sostenuto dal ricorrente, si pone al crocevia delle materie dell’urbanistica e del turismo, assegnate alla competenza legislativa primaria della Regione autonoma Valle d'Aosta». Essa «si inserisce coerentemente nel quadro di previsioni regionali il cui esclusivo orizzonte – che coincide con la sfera di competenza – è quello di governare le trasformazioni urbanistiche connesse alla moltiplicazione delle locazioni turistiche brevi, in un’ottica di tutela del territorio e di realizzazione di una sua ordinata pianificazione (sentenza n. 124 del 2021), che si coniuga con quell’attività di "promozione, vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività turistiche" che questa Corte ha già riconosciuto appartenere alla competenza legislativa residuale regionale (sentenza n. 84 del 2019)».
La sentenza ha dunque dichiarato «non fondata la questione di legittimità costituzionale».
Clara Rossi