«Ristabilita la legalità accogliendo integralmente il ricorso proposto dal delegato sindacale Osapp»

Il Tar della Valle d'Aosta ha annullato una graduatoria per la sostituzione di due agenti della casa circondariale di Brissogne.
Il provvedimento del Provveditorato regionale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta era stato impugnato da un candidato che, nella prova scritta, aveva ottenuto lo stesso punteggio del secondo classificato. In base alla procedura (un interpello a tempo determinato per cinque anni), in caso di parità tra candidati, per formare la graduatoria doveva essere valutato il titolo di studio e assegnato un punteggio aggiuntivo. Secondo la persona che ha presentato il ricorso invece questo punteggio aggiuntivo non è stato attribuito.
Il Ministero si è difeso affermando che "queste tipologie di interpelli sono regolate da accordi con le organizzazioni sindacali", ma i giudici del Tar hanno respinto l'argomentazione. Si legge nella sentenza breve: "Il carattere “para-concorsuale” […] e interno della procedura, se certamente assegna un minor grado di formalismo e rigidità alla procedura stressa, accentuando la discrezionalità dell'organo amministrativo, non può tuttavia condurre ad obliterare quel fondamentale presidio della trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa che, anche nelle procedure selettive interne, deve essere osservato ed è costituito dalla pubblicità e trasparenza dei criteri valutativi, che debbono essere resi intellegibili e attingibili ex ante a tutti i dipendenti interessati”.
Il commento dell'Osapp
Il legale dell'Osapp, Maria Immacolata Amoroso, interviene sulla sentenza con una nota di commento. "La Direzione della Casa Circondariale di Aosta indice un interpello interno, ne stabilisce le regole e, al termine della procedura, ritiene di potersene discostare. Il Tar Valle d'Aosta ha ristabilito la legalità, accogliendo integralmente il ricorso proposto dal delegato sindacale Osapp".
La sentenza dei giudici amministrativi "riafferma un principio fondamentale dell'azione amministrativa: le regole contenute in un bando vincolano innanzitutto l'Amministrazione che le ha emanate e non possono essere modificate o disattese a procedimento concluso. Il Tribunale ha annullato la graduatoria impugnata, per quanto di interesse del ricorrente, disponendo l'applicazione del criterio previsto dall'interpello, dal quale egli era stato illegittimamente escluso. Ha inoltre condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge".
C.R.




