Decreto Rilancio: ecco le principali novità

Esenzioni, contributi, bonus sanificazione, ecobonus e detrazioni fiscali contenuti nel provvedimento

 

economiaAOSTA.Il governo ha approvato il Decreto Rilancio con misure a beneficio di imprese e cittadini. Ecco le principali novità del provvedimento.

Provvedimenti con benefici immediati per le piccole e medie imprese italiane

Contributi a fondo perduto
Per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro nel precedente periodo d'imposta, che non han­no cessato l'attività prima del 31 marzo 2020, spetta un contributo a fondo perduto a condi­zione che l'ammontare del fatturato di aprile 2020 sia sceso di almeno il 33% rispetto a quello di aprile 2019 e a chi abbia iniziato l'attività a partire dal primo gennaio 2019.
Sono esclusi dal contributo i dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e i titolari di partita iva iscritti alla gestione separata che hanno diritto alla percezione del contributo di Euro 600.

L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza fra il fat­turato di aprile 2020 e aprile 2019:
- 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi fra 400.000 e 1 milioni di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi fra 1 e 5 milioni di euro.

Il contributo minimo, che verrà erogato a giugno dall'Agenzia delle Entrate e non concorre­rà alla formazione della base imponibile, è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per ottenere il contributo, si dovrà fare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, attra­verso modalità che saranno definite da apposito provvedimento che sarà emanato dal Diret­tore dell'Agenzia delle Entrate.

Proroga versamenti scaduti
I versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, Iva, contributi previdenziali e Inail, atti di accertamento, avvisi bo­nari, sospesi dall'emergenza sanitaria per i mesi marzo, aprile e maggio 2020, slittano al prossimo 16 settembre.
Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o in quattro rate.

Innalzamento tetto delle Compensazioni
Per l'anno 2020 viene aumentato il limite delle compensazioni orizzontali tramite F24 da 700 mila a 1 milione di euro.

Versamento saldo ed acconto Irap
Non è dovuto il versamento del saldo e della prima rata di acconto Irap relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento degli acconti dovuti per tale periodo d'imposta.
Tale previsione si applica alle imprese con ricavi o compensi fino a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto di cui trattasi.

Indennità per i lavoratori autonomi, liberi professionisti, artigiani e commercianti
Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di euro 600 da parte dell'INPS, spetta anche per il mese di aprile la medesima indennità..
Ai liberi professionisti titolari di partita iva iscritti alla Gestione separata che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio pa­ri ad euro 1.000. A tal fine il soggetto deve presentare all'INPS la domanda nella quale au­tocertifica il possesso dei requisiti.

Proroga termine per Superammortamento
Per quanto riguarda il Superammortamento per i beni per i quali si poteva pagare un accon­to entro il 31.12.2019 in misura pari al 20% del costo di acquisizione, con consegna del be­ne entro il 30.06.2020, quest'ultimo termine viene prorogato al 31 dicembre 2020.

Esenzione IMU
Per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'IMU per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari ed immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti va­canze, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività iva esercitate.

Riduzione dell'IVA
E' prevista la riduzione IVA dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione in­dividuale come ventilatori polmonari, mascherine, guanti, gel disinfettanti e altri prodotti, mascherine, ventilatori e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori.
Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è esente dall'IVA, con diritto alla de­trazione sui relativi acquisti.

Lotteria degli scontrini e Registratore Telematico
Viene rinviato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 il regime transitorio per la memorizza­zione dei corrispettivi per i soggetti con volume d'affari fino a 400.000 euro.
Viene rinviato al 1° gennaio 2021 l'avvio della lotteria degli scontrini.

Sugar Tax a Plastic Tax
Sono rinviate al 1 gennaio 2021 le tasse sulle plastiche monouso e le bevande edulcorate, che dovevano entrare in vigore il 1 luglio 2020

Provvedimenti con benefici immediati per le persone fisiche 

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto o credito di imposta
I soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero e restauro della facciata di edifici esistenti;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore e da quest'ultimo recuperato come credito di imposta;
- per la trasformazione in credito di imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Proroga rivalutazione quote e terreni
È prorogata la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto dei terreni edificabili e agrico­li e delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati posseduti da persone fisiche non in regime di impresa, alla data non più del 1 Gennaio 2020, ma del 1 Luglio 2020. Il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di sti­ma e al versamento dell'imposta sostitutiva, pari al 11%, diventa il 30 Settembre.

Provvedimenti con benefici differiti nel tempo per le piccole e medie imprese italiane

Bonus Affitti
Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non supe­riori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, spetta un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività. Il credito di imposta, commi­surato all'importo versato in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, spetta ai soggetti che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.
Questa limitazione non sussiste per le strutture alberghiere e agrituristiche, le quali avranno diritto al credito a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrati nel 2019.
Il credito viene ridotto al 30% dei canoni, nel caso di contratti di prestazioni complesse o di affitto di azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività.
L'agevolazione spetta anche agli enti non commerciali in relazione ai canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
Il suddetto credito può essere oggetto di cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclu­si istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari
Il Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, limitatamente al 2020, è pari al 50% degli investimenti effettuati e non più del valore incrementale degli stessi.
Ricordiamo che si tratta degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, an­che online e per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche.
La comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del 2020.

Bonus Sanificazione e acquisti dispositivi di protezione individuale
Ai soggetti esercenti attività di impresa o professione, associazioni e altri enti del Terzo Settore, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (sanificazione degli ambienti, acquisto di DPI, acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, acquisti di termometri, termoscanner, ecc., dispositivi atti a garantire le distanze di sicurezza interpersonale). Il credito spetta fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
Il suddetto credito può essere oggetto di cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclu­si istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Con specifico Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto saranno stabilite le modalità di applicazione e fruizione del credito.

Credito di imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro
Ai soggetti esercenti attività di impresa o professione in luoghi aperti al pubblico, associa­zioni e altri enti del Terzo Settore, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del­le spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di euro 80.000 per beneficiario, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, per la realiz­zazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e utenti.
Il suddetto credito può essere oggetto di cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclu­si istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Con specifico Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto saranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito.

Rafforzamento patrimoniale
Con riferimento alle società di capitali con un fatturato 2019 compreso fra i 5 ed i 50 milio­ni di euro che abbiano subito un calo del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di alme­no il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è previsto:
- un credito di imposta pari al 20% in caso di aumento di capitale a pagamento, ed inte­gralmente versato, con un limite massimo di investimento su cui calcolare il credito di 2 milioni di euro, per i soggetti che effettuano il conferimento;
- un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale di cui al punto precedente a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, per le socie­tà.
Per non decadere dalle agevolazioni di cui sopra, la partecipazione rinveniente dal conferi­mento deve essere posseduta fino al 31/12/2023 e non devono essere distribuite riserve di qualsiasi tipo prima di tale data.
I benefici di cui sopra si cumulano tra loro, ma l'importo complessivo lordo non deve ecce­dere l'ammontare di 800 mila euro per ciascuna società.
Per le imprese con ricavi sopra i 10 milioni di euro che effettuano aumenti di capitale supe­riori ai 250.000 euro, è prevista la possibilità di emettere strumenti finanziari (di ammontare massimo pari al minore tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi 2019) che possono venire sottoscritti dal ‘Fondo Patrimonio PMI entro il 31/12/2020, di 6 anni di durata senza il pagamento di interessi.
La presente agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Provvedimenti con benefici differiti nel tempo per le persone fisiche

Ecobonus e Sismabonus
Viene prevista la detrazione fiscale al 110%, da ripartire in 5 quote annuali, delle spese so­stenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che in­teressano l'involucro dell'edificio (per un ammontare di spesa non superiore a 60 mila euro per ciascuna unità immobiliare che compone l'edificio);
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di clima­tizzazione invernale (per un ammontare di spesa non superiore a 30 mila euro per ciascuna unità immobiliare che compone l'edificio);
- interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (per un ammontare di spesa non superiore a 30 mila euro).
Nel caso di effettuazione di ulteriori interventi di efficientamento energetico previsti dalla normativa pre-esitente congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra, l'aliquota del 110% viene estesa a tutti gli investimenti.

La predetta aliquota del 110% viene applicata anche all'installazione di impianti solari fo­tovoltaici per un ammontare massimo di spesa pari ad euro 48 mila.
Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi effettuati devono assicurare, anche con­giuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Fra gli interventi sono compresi anche quelli per la riduzione del rischio sismico (sismabo­nus) e relativi all'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Le predette disposizioni si applicano agli interventi effettuati da:
- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, su uni­tà immobiliari (per gli edifici unifamiliari si deve trattare di quello adibito ad abitazione principale).


Ceresa dott. Paolo

 

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