Fisco, pagamenti e cartelle sospesi fino al 15 ottobre

Pubblicate le Faq del Decreto Agosto sul sito dell'Agenzia Riscossione

 

Agenzia delle EntrateAOSTA. Con l'entrata in vigore del Decreto Agosto la sospensione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e di accertamento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione è prorogata fino al 15 ottobre 2020. La misura vale anche per la notifica di nuove cartelle, pignoramenti e altri atti di riscossione. Sul sito dell'Agenzia sono pubblicate le faq che spiegano i dettagli della proroga legata all'emergenza Covid-19.

La sospensione riguarda anche le cartelle e gli avvisi per i soggetti della "zona rossa" che resteranno sospesi fino al 15 ottobre 2020 e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre.

Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Ci sarà inoltre più tempo per versare le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l'8 marzo e il 15 ottobre. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre e per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.

Rimarranno sospese fino al 15 ottobre anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro. 

Il Decreto Agosto infine non interviene sulla scadenza della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, che rimane quindi al 10 dicembre 2020. Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della rottamazione-ter, del Saldo e stralcio e della Definizione agevolata delle risorse UE, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell'anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate purché l'integrale versamento delle stesse avvenga entro il 10 dicembre 2020.

 

 

Clara Rossi

 

 

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