L'alternanza dei genitori nella casa familiare

 

Il tribunale di Roma (decreto n. 13579 del 09.10.2025) ripropone, in un processo di separazione, la permanenza dei figli nella casa coniugale con l'alternanza settimanale dei genitori (pendolari) per garantire ai minori la stabilità della residenza dove sono sempre vissuti. L'idea, in realtà, non è nuova ed è stata timidamente sperimentata con esito non sempre soddisfacente in alcuni tribunali italiani, compreso quello valdostano e di Cuneo. Anche in passato ci sono stati tentativi nell'Italia centrale ma poi abbandonati per i risvolti negativi dell'iniziativa sui figli e sui loro genitori.

L'assegnazione della casa coniugale ai figli si prestava e continua a prestarsi a discussioni tra i genitori, spesso solo con motivi futili, per la sua gestione durante la settimana di competenza poiché il giudice, nell'emettere il provvedimento di affido, non prevedeva la regolamentazione delle presenze terze, anche se congiunti, e non affrontava le questioni economiche delle spese di gestione sia ordinarie che straordinarie. Si arrivava a discutere persino sulla liceità dell'uso degli elettrodomestici per persone che non erano i genitori. Più complessa restava e resta la presenza a cena e/o a pranzo degli amici dei figli e i nuovi conviventi del genitore presente in casa soprattutto se vi restava anche la notte.

Se la casa coniugale era di proprietà di un solo genitore, le cose si complicavano ulteriormente. Il giudice, inoltre, per non condizionare la vita del genitore e dei figli fa riferimento alla buona volontà del padre e della madre, non valutando che la discrezionalità o il rifiuto della condivisione dell'affido anche se fatte da un solo genitore possano alimentare un forte disagio tra i figli e una pericolosa conflittualità tra i genitori che, spesso, coinvolge i minori stessi.

Ci sono reali difficoltà economiche perché le case da mantenere da una diventano tre: quella coniugale, quella della madre e quella del padre indispensabili per stare nella settimana di non compresenza con i figli. Se la fine della convivenza pone problemi economici ad ambedue i genitori perché con le stesse risorse economiche della convivenza ora si devono mantenere due famiglie. Con questa forma di affido con alternanza settimanale dei genitori i problemi vengono addirittura triplicati, soprattutto quando la scelta del condiviso non è una scelta congiunta dei due genitori, presa assieme anche ai figli, ma una scelta del tribunale per garantire ai minori la loro inamovibilità dal luogo (casa familiare e/o coniugale) dove sono sempre vissuti.

Le parti, comunque, dovranno provvedere direttamente al mantenimento ordinario dei figli nei periodi di rispettiva permanenza e le spese straordinarie verranno rimborsate da ciascun genitore nella misura del 50%. L'uso del detersivo presente in casa e/o del ferro da stiro per indumenti che non sono dei figli diventa occasione di discussioni e litigi che, di fatto, rendono un inferno la vita dei minori e dei loro genitori.

Salvo diverso accordo, ogni genitore si trasferirà nella casa con i figli per le vacanze estive e per le festività natalizie e pasquali di sua spettanza secondo lo schema ormai standardizzato per tutti i figli dei separati.

Questa forma di affido che, se non pienamente condiviso, alimenta solo la conflittualità tra i due genitori ed ogni occasione diviene buona per litigare, dimenticando, spesso, la presenza dei figli. La rotazione dei genitori nella casa dei figli non costituisce una occasione per eliminare il clima teso e, talvolta, pericoloso per l'equilibrio psico-fisico dei minori, ma aggrava la loro precaria situazione esistenziale poiché, purtroppo, i figli sono le vittime designate.

Il Tribunale di Cuneo aveva previsto l'alternanza settimanale dei genitori nella casa assegnata ai figli e la Corte d'Appello di Torino (decreto n. 314/2024) lo aveva approvato, ma su richiesta dei genitori i cui rapporti erano peggiorati proprio a causa del particolare affido ha poi mantenuto l'affido congiunto con la collocazione tradizionale dei figli. La stessa Cassazione nel 2023 nell'analizzare una controversia di affido dei figli (decreto n. 6810 del 7.3.2023) aveva previsto la possibilità di assegnare la casa familiare ai figli con rotazione dei genitori a seguito, aveva precisato, di “una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale, nel rispetto e nell'esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno”. Dello stesso parere è il prof. avv. Carlo Rimini che in merito a questa forma di affido si era così espresso (Il Sole 24 Ore del 14.06.2024) come “sia difficile imporre soluzioni che incidono pesantemente sulla vita delle persone, se non c'è un accordo. Solo quando c'è sintonia formule come questa possono funzionare”.

L'affido dei figli non può essere improvvisato, come avvento in un caso ad Aosta, perché i minori non possono essere cavie di teorie spesso improvvisate o, addirittura, risultate chiaramente negative e nemmeno si può perseguitare un padre che dovrebbe addirittura pagare il mantenimento del figlio nella settimana che sta con la madre e non è stato mai vietato l'uso della casa e delle strutture del padre quando la madre sta con il figlio ospitando il nuovo compagno, l'altro figlio, gli amici e fungendo oltre che da ristorante e albergo, anche da lavanderia e stireria, ovviamente tutto a spese del padre proprietario della casa. Le spese di gestione della casa, sapientemente, non sono state previste dal giudice, nemmeno quando esplicitamente richieste.

 

Ubaldo Valentini, pres. Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps),
tl. 347.6504095, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., www.genitoriseparati.it

 

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