E’ acquisito che la presenza continuata di ambedue i genitori nella vita dei figli è quanto mai indispensabile per prevenire i preoccupanti fenomeni devianti che funestano la nostra società minorile italiana. La causa di tutto questo malessere giovanile va ricercata anche nella nuova politica familiare incentrata sugli interessi dell’adulto e non sulle esigenze inderogabili dei minori, figli di genitori non più conviventi, abbandonati a sé stessi in balìa delle bande che sostituiscono la qualificata presenza genitoriale. La figura paterna è stata annullata, sia culturalmente che legalmente, con la politica delle famiglie occasionali e allargate e delle preminenti e inderogabili esigenze dell’adulto che ha poco tempo – spesso poca voglia anche – di fare il genitore, anche in sostituzione, del padre estromesso per decreto dalla vita dei figli.
L’affido condiviso paritetico, come formulato nel 2017 - “Linee Guida sull’affido condiviso” - e adottato ufficialmente il 15.04.2021 dalla sez. Famiglia del Tribunale di Brindisi, può costituire una fattiva risposta a questi problemi I tribunali, talvolta supportati/condizionati anche da una ondeggiante e interessata cultura degli psicologi tuttofare e da una politica assai loquace ma assente, però, sulle problematiche familiari, solo raramente applicano quanto proposto dal tribunale di Brindisi, nove anni fa, per imporre la condivisione della responsabilità genitoriale nell’educazione e formazione dei figli (diritto alla cogenitorialità) e per il rispetto del diritto della prole alla bigenitorialità.
L’affido paritetico mira a garantire al minore la presenza fattiva di ambedue i genitori, abbandonando il principio dell’affidamento monogenitoriale mistificato con iniziative (sempre improprie, inventate dai giudici quali la collocazione prevalente dei figli presso un genitore, il protocollo per la gestione (automatica) delle spese straordinarie che, invece, come le legge esplicitamente prevede, devono essere determinate direttamente, caso per caso, dal giudice e non da un formale protocollo di giudici e avvocati locali con la rigorosa esclusione dei genitori. La questione economica non può essere affrontata con leggerezza e non può – mai - ridurre in miseria il genitore obbligato (94% dei casi il padre), alimentando conflittualità e una vergognosa emarginazione del genitore che, al contrario, con la sua fattiva presenza potrebbe prevenire l’attuale intollerabile situazione minorile.
Troppi indebiti interessi avallano la teoria che la madre resta sempre la madre anche quando si comporta diversamente nei confronti dei figli, la quale, comunque, nei tribunali viene sempre previlegiata e tollerata come chiedono le bellicose associazioni di genere, paladine dell’antiviolenza di circostanza, che, purtroppo come quotidianamente sperimentato, spesso sono anche ispiratrici di denunce faziose create (inventate) a tavolino.
Alla luce di queste basilari considerazioni, si potrà oggettivamente verificare le reali disponibilità verbali del genitore collocatario - che rifiuta l’affido paritetico non per tutela educativa dei minori ma solo per convenienza economica quali l’assegno di mantenimento per i figli da parte del padre non collocatario, l’assegnazione della casa coniugale o familiare, anche quando di esclusiva proprietà dell’altro genitore, che le consente di ospitare gli amanti di turno, magari anche con i loro figli, il beneficio, come madre collocataria, delle case popolari, dei vari e infiniti contributi e benefici riservati al genitore separato convivente con i figli oppure, per le stesse motivazioni, avere tante esenzioni e previlegi fiscali – a rispettare il diritto della bigenitorialità dei figli talvolta frettolosamente affidatigli.
Il centro estivo non può essere, di fatto, una opportunità per collocare i figli durante l’estate perché tali strutture, con animatori che fungono da baby-sitter e/o custodi anonimi dei minori, solo marginalmente costituiscono una risorsa culturale ed educativa per i minori.
Le vacanze estive, per ogni minore, libero dal gravame scolastico, è l’occasione per trascorrere più tempo con i genitori e tale occasione non può essere annullata da esigenze di adulti poco sensibili ai doveri genitoriali. I costi dei centri estivi, però, non possono essere suddivisi tra i genitori come spese straordinarie ma devono essere sostenuti da chi, in quel periodo, tiene i figli perché sono spese ordinarie e sono, sovente, anche molto costose.
Il centro estivo (comunque, non superiore ai quindici giorni) va rivisto nelle sue finalità e nelle sue conseguenziali strutturazioni per essere una proposta educativa che va ben oltre l’organizzazione dei giochi fatta quasi sempre senza il coinvolgimento dei genitori. Altrimenti queste iniziative si trasformano in una opportunità temporanea o una giustificazione per l’occupazione lavorativa degli animatori e dirigenti di queste strutture. L’essere una famiglia va preferito sempre perché manca, oggi, proprio questa occasione nel mondo dei minori quando finisce la convivenza dei genitori.
La proposta che formuliamo con questo intervento è quello di arrivare ad una diversa modulazione delle vacanze estive dei figli, durata di circa tre mesi, che potrebbero essere ripartite al 50% tra i due genitori, coinvolgendo, quando possibile, anche i nonni e gli altri familiari di ambedue i genitori. Per farlo occorre la disponibilità di ambedue i genitori e, se manca questa condivisione, la esplicita richiesta di uno di loro a deroga delle disposizioni affidatarie da formulare con urgenza al tribunale. La risposta potrebbe essere rapida, anche in presenza delle abituali opposizioni del genitore collocatario che, ovviamente, per i tre mesi estivi, non percepirà l’assegno di mantenimento e si vedrà ridotto rimborso delle spese straordinarie.
Se la risposta del tribunale sarà evasiva e scarsamente disponibile alla bigenitorialità, sarà compito del difensore del ricorrente trarre le conseguenze di questo rifiuto e decidere future azioni giudiziarie, ma anche disciplinari, a tutela dei minori e del genitore non collocatario perché applicare la legge è ben diverso dall’interpretarla sempre a favore di un solo genitore, il solito affidatario, e/o sostituire la legge con protocolli dei giudici e dei legali e sull’inesistente principio dell’affido prevalente del minore ad un solo genitore e, guarda caso, sempre a favore della madre. L’avvocato viene pagato dal genitore per mansioni difensive e il magistrato è pagato per applicare la legge approvata dal Parlamento e non per imporre protocolli indebitamente imposti.
Ubaldo Valentini, pres. Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps),
tl. 347.6504095,




