I servizi sociali, nati come risposta alle difficoltà socio-economiche di molte persone, avrebbero dovuto aiutare i cittadini indifesi a far valere i propri diritti. Con l’entrata in vigore della legge sul divorzio, questo istituto ha acquisito particolare rilevanza sociale, ma non solo, nella tutela dei minori, quando, cessata la convivenza dei genitori, i figli vengono affidati e/o collocati presso un genitore, quasi sempre la madre, con una prassi che rasenta la “discriminazione” verso il padre.
I figli sono soggetti che vanno sempre e comunque protetti dai tentativi (quasi sempre riusciti) del genitore più forte, perché protetto dalle istituzioni, a prescindere dalle sue capacità educative nella realtà quotidiana e delle impellenti esigenze dei minori stessi. Il supporto degli assistenti sociali ai giudici è finito per trasformarsi in un incontrollato potere che, nei fatti, si sostituisce al loro potere decisionale, anche nella gestione dell’affido stesso.
Nulla da ridire se il loro operato fosse imparziale, competente e non prevenuto ideologicamente, cioè predisposto per la imparziale tutela del minore, ricordandosi, però (e ricordandolo anche ai giudici compiacenti), che le decisioni sui minori devono essere prese solo dal giudice, sentiti i genitori e la scuola, il quale non può delegare il servizio sociale a sostituirlo nell’applicare la legge.
Spetta al giudice disporre soluzioni sull’affido, mentre il compito dell’assistente sociale, proprio per la sua formazione culturale e competenza professionale, resta esclusivamente quello di informarlo con imparzialità sulla realtà socio-psicologica del minore da affidare e dei suoi genitori. Il giudice applica la legge disposta dal Parlamento, ma non può interpretarla, al limite della legalità, sostituendosi con proprie disposizioni, quali protocolli o tacite prassi non previste dal codice civile, quale, ad esempio, una volta era la collocazione prevalente dei minori presso un genitore e, guarda caso, sempre presso la madre, la quale, consapevole della sua della posizione prevalente con i figli, si sente autorizzata anche a non rispettare le disposizioni del tribunale e di indurre i minori a rifiutare il genitore non più convivente, ma, in compenso, è obbligato ad esborsi economici immotivati, che, quasi sempre, per la maggioranza dei padri, sono anche insostenibili.
Compito del servizio sociale, come ci ricorda la Corte Europea Diritti dell’Uomo (Corte Edu) nelle innumerevoli condanne inflitte all’Italia per il mancato rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), siglata a Roma nel 1950 ed entrata in vigore il 10.10.1955, è di riferire al giudice la situazione dei minori e dei loro genitori e non predisporre provvedimenti in sua sostituzione poiché spetta esclusivamente al giudice stabilire le modalità di gestione dei figli minori, ma non al servizio sociale, il quale, per mancanza di competenza professionale, deve riferire al giudice solo la situazione familiare dei minori e dei loro genitori, ma non può prospettare soluzioni di affido e di gestione della relazione figli-genitore non più convivente con loro.
L’assistente sociale, dunque, deve riferire al giudice la situazione familiare dei minori al centro dei provvedimenti di affido, ma non può disporre nulla in merito ai provvedimenti da prendere di stretta pertinenza del giudice. Il servizio sociale informa, in modo imparziale, il giudice, che, poi, valuta le modalità di affido, basandosi anche sulle relazioni periodiche che gli pervengono da parte del servizio sociale incaricato di riferire la situazione reale dei minori al centro dei provvedimenti giudiziari. La discrezionalità deve essere prevenuta con una ferrea determinazione delle modalità di indagine e della trasparenza, che deve essere garantita ad ogni livello istituzionale.
I servizi sociali, anche a causa del tanto lavoro da svolgere con personale, numericamente insufficiente e, spesso, anche non selezionato ed impreparato, non riescono a raccogliere in modo serio e imparziale le informazioni “ambientali” sul minore e sui suoi genitori, da trasmettere periodicamente al giudice. Spesso, sarebbero costretti a chiedere una proroga dei tempi di consegna della relazione, anche perché al termine del periodo, ancora devono incontrare i genitori e i minori su cui devono riferire al giudice.
All’inizio del periodo precedente, ho scritto “sarebbero” in corsivo, perché, se non ce la fanno con i tempi per carenza di personale, hanno l’obbligo di chiedere l’aumento del personale a disposizione all’ente da cui dipendono – visto che le problematiche politiche non sono responsabilità né degli utenti, né degli operatori sociali, che sono meri esecutori dei provvedimenti adottati dall’organo legislativo – ed una proroga del termine entro cui consegnare la relazione al giudice, ma, almeno la proroga del termine si rifiutano puntualmente di chiederla, creando disagi sia all’ufficio giudiziario destinatario, che agli utenti che agli avvocati.
Tutto ciò non favorisce la corretta tutela del minore e del genitore non collocatario, le cui funzioni genitoriali vengono ridotte o racchiuse solo in obblighi economici, che, spesso, nemmeno è in grado di assolvere. Le proroghe della data di consegna delle relazioni da parte del servizio sociali alimenta la conflittualità tra i genitori, perché il rinvio, spesso consuetudinario, allunga indebitamente la durata del procedimento giudiziario con i relativi costi. Talvolta i genitori vengono informati della necessità di una nuova convocazione sostitutiva per la mancanza della relazione del servizio sociale solo la mattina stessa dell’udienza, quando i genitori, o almeno uno, sono presenti con il proprio procuratore (che, giustamente, pretende la sua parcella) e, anche con i testi convocati per essere sentiti sul thema decidendum, i quali hanno chiesto inutilmente il permesso lavorativo ed hanno sostenuto le spese per essere presenti. Spese che saranno addebitate al genitore che li ha fatti convocare.
Il rinvio dell’udienza induce il giudice ad emettere provvedimenti-tampone per dare risposte generiche a situazioni estremamente critiche, su cui, invece, il giudice è tenuto a pronunciarsi in modo chiaro per salvaguardare la bigenitorialità e la cogenitorialità. Il disagio, in definitiva, colpisce soprattutto i minori, che subiscono, di fatto, una precarietà stabilizzata e una incertezza quasi sempre devastante per la loro crescita serena a cui hanno diritto.
Le relazioni del servizio sociale, fatte frettolosamente e secondo un cliché ripetitivo, dove cambiano solo i nomi degli attori, sono inutili, perché sono incapaci ad aggiornare, in tempo reale, il giudice sulla situazione esistenziale e sociale, sia dei minori che dei loro genitori, su cui il magistrato deve pronunciarsi. Le relazioni non solo sono, per mancanza di tempo o, forse, di adeguata professionalità, un copia-incolla di altri vissuti, ma sono pure la razionalizzazione di anacronistici presupposti ideologici e/o culturali, incapaci, oggi, di interpretare la realtà che ci circonda e nella quale vivono i futuri cittadini di un mondo dominato dalla tecnologia, che ha la presunzione di sostituire l’uomo con i robot umanoidi e l’intelligenza artificiale.
Le tardive relazioni sei servizi sociali sono un ulteriore incremento dei costi giudiziari e non hanno la indispensabile scientificità tipica degli operatori sociali, che dovrebbero essere monitorati dall’ente pubblico da cui dipendono e disciplinati con regolamenti (seri), la cui applicazione è un dovere per tutti. Pena, altrimenti, non resta che la chiusura di strutture che non garantiscono trasparenza, oggettività, competenza professionale e completezza nel riferire i dati raccolti, senza le frequenti ed interessate omissioni.
Il problema di fondo, oltre a quello relativo ai tempi della consultazione del servizio sociale, è quello dell’utilità delle loro relazioni, sia per i minori che per i loro genitori. Altrimenti, facciamone a meno e, forse, ci sarà anche minore manipolazione dei diritti minorili e genitoriali.
Ubaldo Valentini, pres. Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps),
tl. 347.6504095,




