Ludopatia, il Tar respinge un ricorso contro i 'luoghi sensibili' di Quart

Il Tribunale amministrativo della Valle d'Aosta conferma la discrezionalità riconosciuta dal legislatore sul distanziometro

 

Il Tar della Valle d'Aosta è tornato a occuparsi ancora una volta del "distanziometro" introdotto dalla legge regionale contro il gioco d'azzardo. Anche in questa occasione la sentenza è favorevole all'applicazione della normativa.

Il Tribunale amministrativo regionale si è pronunciato sul ricorso di una società che intendeva aprire un'agenzia di scommesse ippiche a Quart, in località Amérique, con cambio di destinazione d'uso di un locale commerciale da discoteca a sala scommesse. Avviate le pratiche a febbraio 2019 e ottenuto il permesso di costruire nel gennaio 2020, i piani della società si sono bloccati a maggio, quando il Comune di Quart ha inserito nella mappa dei "luoghi sensibili" uno studio di fisioterapia e alcune attività ricreative-sportive collocate a meno di 500 metri dalla futura agenzia. Per effetto di questa decisione la Questura di Aosta ha negato il rilascio della licenza per l'attività di scommesse.

La società si è opposta alle scelte del Comune di Quart in merito ai "luoghi sensibili". Per il Tar valdostano però il ricorso è infondato. Secondo i giudici amministrativi infatti «non appare irragionevole né esorbitante dal perimetro normativo primario la scelta comunale» dei luoghi sensibili e, di conseguenza, quella della Questura di Aosta di non autorizzare l'attività di scommesse ippiche nell'ex discoteca.

Come già stabilito in altre due sentenze del 2020, il Tar ha anche rigettato i rilievi sulla legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge regionale contro la ludopatia. «La discrezionalità riconosciuta al legislatore nella scelta di quale criterio di misurazione della distanza dai luoghi "sensibili" adottare, tra quelli astrattamente possibili, non sembra dunque essere stata esercitata in maniera irragionevole», scrivono i giudici. In particolare «l'adozione del criterio di misurazione della distanza in linea d'aria non pare di per sé incoerente o contraddittorio rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, ovvero quella di prevenire la ludopatia "allontanando" i punti in cui si raccoglie il gioco pubblico dai luoghi "sensibili"».

Inoltre, si legge sempre nella sentenza, «non sussiste la denunciata sproporzione tra la tutela della salute e la libertà d'impresa, perché è rimasto indimostrato l'assunto che l'adozione del criterio di misurazione della distanza in linea d'aria impedirebbe l'esercizio del gioco su tutto il territorio regionale».

 

 

Elena Giovinazzo

 

 

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