Accolti i ricorsi delle società Cape e Dimensioni Green srl. 'Irricevibile' invece quello del Comitato La Valle non è una discarica
Il Tar della Valle d'Aosta ha annullato la delibera con cui la Giunta regionale nel marzo 2020 revocò l'autorizzazione alla gestione di rifiuti speciali nella discarica di località Chalamy, a Issogne. I giudici hanno accolto i ricorsi delle società Cape srl e Dimensioni Green srl che gestiscono il sito e, allo stesso tempo, respinto le istanze del Comitato "La Valle non è una discarica".
La decisione dei giudici amministrativi non sorprende. Il Tar si appoggia infatti alla sentenza della Corte Costituzionale che di recente ha dichiarato illegittime le disposizioni in materia di rifiuti introdotte dalla legge regionale 3/2020 su cui si basava la deliberazione di Giunta ora annullata.
«La restrizione - scrive il Tar - del conferimento dei rifiuti speciali nelle discariche per inerti cozza con i criteri per tali conferimenti previsti nella normativa europea e nel D.lgs. 36/2003 e non possono essere modificati dalla normativa regionale. Inoltre la pronuncia (della Corte Costituzionale, ndr) ha sottolineato come le Regioni non possono individuare tetti percentuali di trattamento dei rifiuti speciali provenienti da altre Regioni».
Irricevibile il ricorso de La Valle non è una discarica
Il Tribunale amministrativo della Valle d'Aosta ha esaminato in parallelo la richiesta del Comitato "La Valle non è una discarica" di annullare gli atti degli anni passati con cui la Regione ha scelto la località di Chalamy per realizzare la discarica per rifiuti inerti. Il ricorso è giudicato «in larga parte irricevibile e quanto al più recente atto impugnato inammissibile».
Il ricorso in sostanza è tardivo secondo il Tar e la replica del Comitato «secondo cui i termini di impugnazione degli atti che incidono sulla sfera di singoli destinatari decorrono dalla sicura e piena conoscenza (...) non coglie nel segno, atteso che riguardo a quegli atti il Comitato, allora inesistente, non poteva essere considerato quale destinatario degli effetti».
In più l'impugnativa dell'unica deliberazione di Giunta approvata quando il Comitato era già costituito è «inammissibile perché la stessa, nella parte impugnata, è priva di un'autonoma valenza lesiva».
Clara Rossi