Violò obbligo green pass sul lavoro, giudice lo assolve: nessuna differenza tra vaccinati e non

Sentenza del Tribunale Militare di Napoli: il fatto non sussiste, vaccini anti Covid incapaci di limitare la diffusione del virus

 

Certificazione Covid

Il Tribunale Militare di Napoli ha assolto un militare accusato di essere entrato per alcuni minuti sul luogo di lavoro, una struttura militare, nonostante gli fosse stato vietato l'accesso in quanto non vaccinato e quindi sprovvisto del green pass in quel periodo obbligatorio. Secondo il giudice che ha esaminato il procedimento "il fatto non sussiste per difetto del requisito di necessaria offensività della condotta".

Orientandosi diversamente rispetto a recenti pronunce della Corte Costituzionale, il giudice nella sua sentenza che potrebbe avere effetti a livello nazionale afferma che l'ingresso nella struttura senza green pass "non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all'ingresso di soggetti vaccinati provvisti di green pass".

Nella sentenza il giudice motiva la sua decisione di non luogo a procedere esaminando anzitutto la questione della capacità - "o meglio della incapacità" - dei vaccini di impedire il diffondersi del virus.

"Il giudice non può limitarsi a recepire passivamente e supinamente dati scientifici ancora non definitivi e provvisori, sia pure se provenienti dalle autorità nazionali ed internazionali preposte alla ricerca scientifica", si legge nella sentenza, ma al contrario "è tenuto ad operare un vaglio critico su tali dati". Ed è "un dato incontrovertibile emergente dal naturale accadimento dei fatti" che "i soggetti vaccinati per SARS-CoV-2 possano contrarre e trasmettere il contagio". Di conseguenza "vaccinati e non vaccinati vanno necessariamente trattati come soggetti tra loro sostanzialmente equivalenti".

Affinché un fatto sia rilevante a livello penale "non è sufficiente che questo risulti formalmente conforme al modello legale", ma serve che il fatto sia "effettivamente e concretamente lesivo e offensivo del bene giuridico tutelato dalla norma". Nel caso in questione l'imputato "non ha leso alcun bene giuridico, non avendo determinato alcun rischio ulteriore per la salute pubblica rispetto all'ingresso dei soggetti vaccinati".

Il giudice si sofferma poi sull'obbligo vaccinale e sui diritti costituzionali e ancora una volta si discosta dalla Consulta. Quest'ultima, con una sentenza di quest'anno, afferma che "il rischio di insorgenza di evento avverso, anche grave, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale".

Il giudice del Tribunale Militare di Napoli sostiene invece che la questione vada interpretata in modo diverso. Nella sentenza scrive: "Un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato". Nel caso dei vaccini anti Covid, afferma il giudice, "il verificarsi di un evento avverso grave o fatale (...) rientra tra gli eventi che si verificano in un numero non indifferente di casi e quindi prevedibili". Il fatto che l'accusato non si sia vaccinato "è scriminato dalla necessità di salvare sé dal pericolo attuale di un danno grave alla propria persona, nel quale l'imputato sarebbe incorso proprio sottoponendosi alla vaccinazione obbligatoria".

Il giudice definisce infine "esasperatamente formalistica e cinica" l'interpretazione della Corte Costituzionale sul fatto che, in merito all'obbligo vaccinale, i cittadini avevano facoltà di scegliere se vaccinarsi o no, sapendo d incorrere nella sospensione dal lavoro quando previsto. Nella sentenza il giudice di Napoli sottolinea che "il lavoro, per una persona che intende vivere una vita libera e dignitosa, non è una scelta, bensì una necessità. Non vi è quindi margine di scelta alcuno per il lavoratore, il quale se vuole continuare a sopravvivere dignitosamente, si vede costretto a sottoporsi al trattamento sanitario obbligatorio" per non perdere la retribuzione.

Con queste motivazioni, il giudice del Tribunale Militare di Napoli stabilisce la "irrilevanza, sotto il profilo penalistico, della condotta contestata all'imputato" e ritiene "non altrimenti evitabile anche la condotta di sottrazione" all'obbligo di vaccinazione.

 

 

Clara Rossi

 

 

Pin It

Articoli più letti su Aostaoggi.it

 

-  STRUMENTI
app mobile

 

Società editrice: Italiashop.net di Camilli Marco
registrata al Tribunale di Aosta N° 01/05 del 21 Gennaio 2005
P.IVA 01000080075