Finanziamenti fino a 25.000 euro a imprese e lavoratori autonomi: davvero così automatici?

Come accedere alla misura del Dl liquidità per l'emergenza Covid-19

 

BancaAOSTA. Parte l’operazione del Governo italiano relativa al finanziamento ad imprese e lavoratori autonomi garantiti dallo Stato per questa fase di emergenza Covid-19.  Tra questi oggi analizziamo il finanziamento previsto fino ad un massimo di 25.000,00 per imprese e lavoratori autonomi al quale possono accedere grazie ad una garanzia pubblica del 100%. 

Preliminarmente occorre rilevare che pur essendo stato annunciato dal Governo come di facile ed automatico ottenimento, la sua erogazione da parte del sistema bancario potrebbe non essere del tutto agevole e scontata. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni per poter accedere al finanziamento. 

Occorre innanzi tutto valutare quale sia stato il fatturato dell’ultima dichiarazione dei redditi o dell’ultimo bilancio depositato (per le società di capitale) perché l’importo richiesto alla banca non può superare il 25% dei ricavi, per godere della garanzia dello Stato. Quindi questo risulta già un primo rilevante limite che può ridurre l’entità dell’effettivo aiuto all’impresa o al lavoratore autonomo. Attenzione però che una facilitazione è prevista per chi ha costituito la propria attività dal 01/01/2019. In questi casi è richiesta solo un'autocertificazione per attestare i ricavi non potendo disporre ancora della dichiarazione dei redditi al momento della richiesta.

Bisogna aggiungere che, malgrado i supposti automatismi, la banca potrà escludere clienti che non sono classificati in “bonis” o, vista la prassi bancaria, che hanno avuto ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni.

Per presentare la richiesta occorrerà anche che le imprese e i lavoratori autonomi dichiarino di essere stati danneggiati dall'emergenza sanitaria ossia di aver contratto una riduzione del fatturato come conseguenza dell’emergenza epidemiologica.

Ulteriori limitazioni derivano da alcune altre dichiarazione che devono essere rese all’atto della presentazione della domanda: non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 231/2001, articolo 9, comma 2, lettera d) ovvero di aver subito l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; di non essere incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80.

L’utilizzo dei fondi poi non sarà del tutto libero e bisognerà specificare, in sede di richiesta, se  le somme verranno utilizzati per finanziare il capitale circolante, forme di investimento o pagamento ai dipendenti o altro.

Per le dichiarazioni mendaci sono previste sanzioni in caso di revoca totale o parziale dell’agevolazione che comporterà il versamento al Fondo di un importo pari all'aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall’art. 9 del D.Lgs n. 123/1998, che vanno da due a quattro volte l’importo dell’intervento.

Sul fronte del costo dell’operazione si nota che inizialmente il costo del finanziamento sembrava dover essere pari a zero, ora invece è previsto un tasso di interesse che potrà essere applicato dalle banche stimabile tra l’1 e il 2%.

Il finanziamento ottenuto dovrà essere restituito in massimo 72 rate e avrà un periodo di preammortamento fino a un massimo di 24 mesi durante il quale non dovranno essere rimborsate la quota capitale delle singole rate ma solo la relativa quota di interessi.

L’operazione quindi, comunicata inizialmente dal Governo come caratterizzata dalla massima semplicità, rischia di arenarsi per molti cittadini che pur trovandosi in difficoltà oggettiva non riusciranno ad accedere “automaticamente” a questa forma di aiuto.



Ceresa dott. Paolo

 

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