Valle d'Aosta, in arrivo le semplificazioni per sostenere l'edilizia

Il governo regionale adegua la legge urbanistica del 1998 della Valle d'Aosta al Decreto Semplificazioni

 

EdiliziaAOSTA. Con le leggi di bilancio 2020/2023 l'Amministrazione regionale intende modificare le norme sull'urbanistica e l'edilizia in Valle d'Aosta. I cambiamenti sono introdotti dal collegato alla legge di bilancio che ha iniziato l'iter di esame per l'approdo in Consiglio Valle e che tocca la legge regionale 11/1998 andando ad adeguare la disposizioni regionali ad alcune regole introdotte a livello nazionale principalmente con il Decreto Semplificazioni.

Alcune novità riguardano il permesso di costruire, gli interventi soggetti a Scia edilizia e la previsione dello stato legittimo degli immobili che non è contemplata dalla legge di 22 anni fa.

Obiettivo delle modifiche, si legge, è facilitare il recupero del patrimonio edilizio esistente e l'adeguamento ai nuovi parametri di risparmio energetico e di benessere abitativo. Indirettamente la nuova normativa intende sostenere e rilanciare il settore edilizio.

Intervento urbanisticamente rilevante

Una delle principali modifiche riguarda l'introduzione della definizione di urbanisticamente rilevante nei cambiamenti delle destinazione d'uso, un concetto da cui dipenderà la necessità di ottenere il permesso di costruire se le modifiche alla legge saranno approvate. A questa novità è associato un ampiamento dei casi in cui è sufficiente la Scia edilizia.

Con questa disposizione è consentito effettuare interventi di manutenzione straordinaria subordinati alla sola Segnalazione certificata di inizio attività (la Scia) anche nei casi in cui i progetti prevedono un cambiamento della destinazione d'uso, situazione che invece prima era categoricamente esclusa. La condizione è che non si tratti di modifiche urbanisticamente rilevanti, cioè che comportino un aumento del carico urbanistico inteso come dotazioni aggiuntive di servizi e spazi pubblici. La stessa condizione è prevista per opere di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia "purché non comportino neanche modifiche al sedime e alla volumetria complessiva degli edifici".

Di conseguenza, nell'ambito del rilascio dei permessi di costruire, gli interventi soggetti a contributi di onerosità sono i cambi di destinazione d'uso con modifiche urbanisticamente rilevanti anche privi di opere edilizie ad essi connessi. 

Inoltre, sempre in base alle modifiche proposte, sono assoggettate a Scia le opere di manutenzione straordinaria per il franzionamento o l'accorpamento di unità immobiliari "anche se comportino la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico". Due le condizioni necessarie: che la volumetria complessiva non subisca modifiche e che si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Deroghe sulle distanze tra edifici

Il collegato alla legge di bilancio permette di demolire e ricostruire in deroga agli obblighi sulle distanze minime. Questa possibilità - introdotta con un apposito articolo, l'88bis - prevede che in caso di demolizione e ricostruzione di edifici, la ricostruzione sia consentita "nei limiti delle distanze preesistenti" se le dimensioni del lotto non permettono di rispettare le distanze minime tra gli edifici e dai confini.

Silenzio assenso

Per il rilancio del permesso di costruire attualmente è previsto il silenzio assenso in mancanza di un provvedimento entro i termini stabiliti. Il collegato alla legge di bilancio stabilisce che in questi casi il responsabile del procedimento debba rilasciare entro 15 giorni, anche in via telematica, l'attestazione dell'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.

Stato di legittimo interesse

Altra novità è l'introduzione dello stato di legittimo interesse dell'immobile per la presentazione, il rilascio e la formazione dei titoli abitativi. Gli uffici competenti sono tenuti ad acquisire d'ufficio documenti, dati e informazioni in possesso delle stesse amministrazioni e "non possono chiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati".

Agibilità e requisiti minimi

Ulteriori cambiamenti introdotti dal collegato al bilancio riguardano la disciplina dell'agibilità e dei requisiti di altezza minima e igienico-sanitari stabilendo che l'obbligo di adeguamento ai limiti si applichi nel caso di ristrutturazioni e non per interventi più limitati di manutenzione o risanamento. Anche in questo caso il riferimento è al Decreto Semplificazioni (d.l. n. 76/2020).

 

 

Elena Giovinazzo

 

 

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