Dichiarata 'inammissibile' la proposta di iniziativa popolare sulla riforma elettorale

Bertin: «leggi 'statutarie' riservate alla rappresentanza politica e non demandabili alle scelte popolari»

 

Consiglio regionale

La proposta di legge di iniziativa popolare sulle elezioni del Consiglio regionale è "inammissibile". Così ha decretato la Commissione per i procedimenti referendari riunita oggi per analizzare il testo depositato dal comitato promotore che intendeva modificare la legge regionale n. 3/1993 e abrogare della legge regionale n. 21/2007 sulla forma di governo.

In attuazione della lr 19/2003 la Commissione per i procedimenti referendari è incaricata di esaminare le proposte di iniziative popolari da sottoporre a referendum e valutarne la competenza regionale e la conformità rispetto a Costituzione, Statuto speciale e vincoli comunitari e internazionali. Ne fanno parte Raffaele Caterina, Elisabetta Palici Di Suni Prat e Francesco Dassano.

«La Commissione - riferisce il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin  - ha motivato l'inammissibilità in un corposo documento di 12 pagine. Il nodo centrale su cui si fonda la delibera risiede nel fatto che il procedimento aggravato di approvazione delle leggi in materia elettorale trova la sua disciplina nell'articolo 15 dello Statuto speciale: le leggi cosiddette "statutarie" non possono essere sottoposte a referendum propositivo, posto che l'unico referendum ammissibile è quello già previsto dallo Statuto, ossia il cosiddetto referendum confermativo».

Più nel dettaglio la Commissione per i procedimenti referendari ha rilevato che «le leggi statutarie, che non sono leggi ordinarie, hanno una "forza passiva peculiare", ossia una capacità di resistere all'abrogazione con legge ordinaria. Nella legge regionale 19/2003 (in materia di iniziativa popolare) per il referendum propositivo vi è un rinvio alle regole previste per il referendum abrogativo: posto che in questo caso - prosegue Bertin - il referendum propositivo è anche abrogativo di norme in materia elettorale e di forma di governo, la Commissione, applicando i limiti al referendum abrogativo desumibili dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (1978, 2000, 2015), ha osservato che le leggi statutarie sono riservate alla rappresentanza politica e non demandabili alle scelte popolari, se non con un referendum confermativo, quale quello disciplinato dallo Statuto».

La deliberazione è stata trasmessa al Comitato promotore dell'iniziativa popolare e al presidente della Regione per la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

 


Clara Rossi

 

 

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