Fondamentale è garantire l‘equo mantenimento genitoriale dei figli

La questione economica, da tutti ora sottovalutata ora “demonizzata”, nell’affido dei figli, dopo la fine della convivenza dei genitori, resta di fondamentale importanza per contenere la naturale conflittualità genitoriale quando termina un amore e un progetto familiare e/o esistenziale.

La chiarezza nella determinazione delle somme imposte a ciascun genitore per la crescita dei figli non può essere sottaciuta, tenendo presente che, spesso, a pagare è solo il genitore non collocatario, ovvero il padre nel 94% dei casi. L’altro genitore usufruisce della casa familiare (della quale, generalmente, finisce per pagarne il mutuo soltanto il genitore estromesso dai figli e nella quale l’assegnatario, di fatto, può ospitare stabilmente il compagno o la compagna di turno, anche se i figli, spesso, contestano queste presenze estranee in casa), beneficia del rimborso delle spese straordinarie determinate in base ad un protocollo fatto tra giudici e il locale ordine degli avvocati, con valore solo indicativo, ma non vincolante, perché i magistrati applicano le leggi deliberate dal Parlamento, ma non gli accordi contenuti in documenti non vincolanti, scritti dai giudici stessi e dagli avvocati.

Il genitore collocatario, inoltre, beneficia pure di un cospicuo assegno di mantenimento per i figli – talvolta inspiegabile, sproporzionato e ingiustificato – che è sostenuto solo dall’altro genitore – mentre la Costituzione e le leggi parlano di un dovere per ambedue i genitori; percepisce, poi, il 100% dell’assegno unico universale, mentre la legge ricorda che, in presenza di separazione dei genitori, va ripartito al 50% a genitore e, circostanza non di poco conto, può ricevere, come genitore separato convivente con i figli, vari sussidi e contributi economici statali o gestiti dagli enti locali o distribuiti attraverso la Caritas e/o i tanti organismi religiosi, quali, ad esempio, almeno nelle province intorno a Milano, La Società di San Vincenzo de' Paoli. Somme, comunque, sempre pubbliche, che dovrebbero essere comunicate al genitore non collocatario, a cui viene imposto il mantenimento dei figli ed i cui importi dovrebbero essere divisi al 50% tra padre e madre.

I doveri economici verso i figli, come così pretesi dal genitore collocatario e come così determinati dal giudice, senza affatto approfondire sia la corrispondenza al vero dei dati dichiarati dall’affidatario e/o collocatario prevalente sia dell’esistenza di redditi non dichiarati, che, spesso, sono una vera piaga sia per il genitore obbligato a pagare il mantenimento dei figli e le spese straordinarie stabilite su dati non corrispondenti al vero e punitivi per il genitore non collocatario, che, giustamente, ne chiede una verifica da parte della Guardia di Finanza. Verifica che dovrebbe essere predisposta d’ufficio, caso per caso, dal giudice stesso, che, oltre a stabilire la collocazione dei minori, deve decidere sull’entità del mantenimento (a carico di un solo genitore) per i figli, senza mai obbligare il genitore beneficiario a rendicontare dettagliatamente all’altro - quello che paga, tanto per intenderci - l’utilizzo che ne fa delle somme percepite per i figli. L’obbligo della Rendicontazione (all’altro genitore), purtroppo, non è previsto dalla legge.

Il genitore non collocatario, nell’affido dei figli, è sempre perdente, perché non è tutelato dai giudici, che, spesso, emettono provvedimenti superficiali e/o sbrigativi, discriminanti (quasi sempre) la figura paterna e nessuno la tutela dagli abusi, ormai indiscutibili, del genitore che utilizza i figli per distruggerlo, anche economicamente, ricorrendo ad accuse del tutto corrispondenti al vero e con relative denunce, mirate, per alzare il tiro sull’entità dell’assegno di mantenimento e per accaparrarsi i contributi, a volte anche cospicui, pubblici e privati.

E’ (scientificamente) acquisito che, tra i due genitori, generalmente, il più affidabile e attento alle esigenze dei figli è proprio il padre (al 94% estromesso dal collocamento prevalente dato alla madre), ma la stragrande maggioranza dei giudici se ne dimentica e considera il genitore non collocatario in base ad arcaici pregiudizi, secondo i quali i figli devono essere cresciuti sempre dalla madre, anche quando i fatti denunciati dall’altro genitore dimostrano ben altro e, per questo, sono da far valutare attentamente a professionisti non stabilmente prevenuti verso il genitore che, di fatto, estromettono dalla crescita dei propri figli, negando – altra assurdità – l’affido condiviso paritario, l’unico in grado di garantire la bigenitorialità e la cogenitorialità.

La questione economica incide in modo evidente per il sorgere della conflittualità genitoriale e per alimentarla, poiché i provvedimenti economici non possono annullare il diritto alla genitorialità del genitore non collocatario. Vivere in miseria e non avere nemmeno la possibilità di prendersi in locazione un minuscolo monolocale dove vivere e dove ospitare, in modo rocambolesco, i figli, mentre la casa familiare, spesso di proprietà del non collocatario o il cui mutuo lo paga quest’ultimo per intero, viene assegnata alla madre, che, molto spesso, piange miseria, volutamente, mentre, in realtà, altrettanto spesso, gestisce ingenti somme a nero, frutto del proprio lavoro, oltre ai contributi pubblici e privati, a redditi del nuovo compagno, che vive gratuitamente in quella casa e, spesso, ha a disposizione anche somme frutto di ben noti espedienti e può contare sul c.d. gratuito patrocinio, a spese dei contribuenti italiani.

Un padre umiliato, che non può contare nemmeno su pochi spiccioli per offrire una pizza ai figli quando sono con lui, che viene considerato solo un bancomat e che, spesso, non può nemmeno difendersi in tribunale, perché lui, a differenza della ex – che, con estrema facilità e senza alcun controllo sulle non corrispondenti al vero dichiarazioni dei redditi effettivi, praticamente addebita a noi cittadini le proprie spese legali, non lavora, se non a nero – non può dedurre le somme versate alla madre per i figli e, così, gli è preclusa qualsiasi istanza di patrocinio a spese dello Stato, che padre è?

Un padre senza reali diritti genitoriali può solo contestare chi amministra la giustizia o chi, generosamente, contribuisce alla sussistenza della giustizia ingiusta, con relazioni copia-incolla, esaltanti le virtù nascoste (se non, addirittura, inesistenti) della genitrice e le carenze di un padre che non può rinunciare al lavoro per assecondare le riunioni ad ordine sparso dei servizi sociali. Questi ultimi, poi, sono quasi sempre incuranti del fatto che i figli li mantiene solo lui (poiché la madre è stata penalmente condannata per non aver mai, ripeto mai, cioè per oltre dieci anni, versato un becco di quattrino al padre per il mantenimento dei figli). Questo non conta per i giudici e per i servizi sociali con deludente professionalità.

Se, durante il lavoro, non risponde alle telefonate dei servizi sociali, lo fa, secondo loro, perché è poco collaborativo, anche se, da anni, chiede di spostare gli incontri dopo le 18, proprio perché non può avere permessi nel lavoro per la particolare mansione che svolge, ma trova un muro, perché il servizio guarda solo i propri orari e chi lo gestisce non è assolutamente disponibile a deroghe nel proprio orario, come, invece, fanno i servizi sociali pubblici, cioè dipendenti direttamente dall’ente pubblico, ma non da appaltatrici cooperative, piene di diritti, ma senza doveri verso i cittadini che pagano loro un incontrollato appalto. Il servizio sociale non può essere improvvisato e la professionalità dei suoi operatori, soprattutto se gestiti da cooperative private, deve essere monitorato sul singolo caso, prima dell’assunzione e durante l’espletamento dell’incarico, rigorosamente disciplinato da un regolamento stilato e controllato – ripetutamente, soprattutto in presenza di reclami da parte dei cittadini – da parte del concessionario (ente locale pubblico). Il servizio pubblico richiede competenze reali e regole certe, altrimenti procura solo ulteriori danni, purtroppo agli utenti.

La conflittualità genitoriale, quasi mai imputabile ad ambedue i genitori, perché richiedere il loro rispetto e quello dei minori, non vuol dire essere conflittuali, ma solamente esercitare il diritto al rispetto di sacrosanti diritti inalienabili. L’equivoco, troppo spesso voluto proprio dal servizio sociale e dalle esose lobby che l’affiancano o, meglio, lo dominano, non giustifica il tentativo delle istituzioni di volere, sempre e ad ogni costo, vedere (inventare) la conflittualità di ambedue i genitori solo per mascherare le scarse competenze del genitore collocatario (la madre al 94%).

La questione economica nell’affido dei minori è estremamente importante, perché, per garantire una vera bigenitorialità e cogenitorialità, occorre equità tra i due genitori, ma non umiliare, sempre e comunque, il genitore non collocatario, succube di giudici non sempre attenti ai minori e ai loro genitori, perché sono coartati da forze socio-politiche. che impongono loro arcaici concetti di paternità e maternità e che impediscono loro scelte nel superiore interesse dei minori, ma a tutela delle evidenti arroganze materne. Le parziali o, addirittura, non corrispondenti al vero dichiarazioni economiche dei genitori non aiutano la giustizia e non tutelano i minori, ridotti, troppe volte, ad oggetti del contendere, perché il gravame economico cade quasi sempre sul genitore non collocatario. Ciò crea discriminazioni, umiliazioni e miseria, ma anche conflittualità, per colpa di una giustizia pigra e poco autonoma, che non dà a Cesare quello che è di Cesare, cioè non riconosce ad ogni persona o situazione il giusto valore e le proprie responsabilità. Così facendo, resta una giustizia ingiusta, che compromette l’equilibrata crescita dei minori.

Resta, pertanto, fondamentale l’equità tra i genitori negli impegni, effettivi, ma non quelli sbandierati ad arte dal genitore più arrogante ed anche il più protetto dall’assenteismo giudiziario.

 

Ubaldo Valentini, pres. Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps),
tl. 347.6504095, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., www.genitoriseparati.it.

 

 -  STRUMENTI

Privacy Policy

Cookie Policy

 

 

Società editrice: Italiashop.net di Camilli Marco
registrata al Tribunale di Aosta N° 01/05 del 21 Gennaio 2005
P.IVA 01000080075