Valle d'Aosta, nuova ordinanza in vigore fino al 23 dicembre

Le disposizioni su mascherine, ospiti a casa, attività motoria, negozi e ristoranti

 

AostaAOSTA. Il presidente della Regione Erik Lavevaz ha firmato oggi pomeriggio una nuova ordinanza, la n. 570 (scaricabile qui), sulle misure relative all'emergenza Covid-19 che saranno in vigore in Valle d'Aosta da domenica 20 a mercoledì 23 dicembre.

Di seguito il provvedimento nel dettaglio.

Mascherine

È fatto obbligo sull'intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono esclusi da questi obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Coprifuoco notturno

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, di salute o di necessità da inserire in autodichiarazione. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Esercizi commerciali e servizi

L'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00. Rimangono gli obblighi di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro, dilazionare gli ingressi, utilizzare le mascherine, disinfettare le mani, esporre i cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l'accesso. Inoltre accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione i casi (età o condizioni psicofisiche) per i quali sono necessari degli accompagnatori.

Ristorazione e attività ricettive

Le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande si svolgono dalle ore 5 alle ore 18 esclusivamente con servizio al tavolo consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che si tratti di conviventi. Rimane vietata la consumazione al banco. Dopo le ore 18 è vietato anche il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non sono sottoposte al limite di orario, limitatamente al servizio dei propri ospiti. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rispetto del mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni, e nel rispetto dei protocolli vigenti;

Manifestazioni pubbliche

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento. Inoltre tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto del distanziamento sociale e in assenza di pubblico. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Istruzione e formazione

L'ordinanza mantiene fino al 23 dicembre 2020, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 18 della l.r. 11/2020, per le scuole secondarie di secondo grado, la possibilità di svolgere attività didattica in presenza riservandola agli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, allo scopo di garantire l'inclusione scolastica nonché qualora sia necessario l'uso di laboratori, per un monte ore massimo di dieci moduli orari per ogni laboratorio e per ogni classe, esclusivamente per i percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio presenti nell'Istruzione e Formazione professionale, attuati anche da parte di organismi di formazione, in considerazione della fondamentale analogia con le scuole secondarie di secondo grado, rispetto al valore delle attività svolte e al target dei destinatari, nell'Istruzione professionale in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, nonché nell'istruzione tecnica - settore tecnologico, e nell'istruzione liceale - indirizzo artistico e musicale. Infine è consentito lo svolgimento di attività e corsi extra-scolastici ad indirizzo musicale, limitatamente alle lezioni individuali, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari.

Sport e attività motoria

L'attività sportiva o attività motoria all'aperto si svolgono anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Lo svolgimento di attività sportiva all'aperto presso impianti, centri e circoli sportivi (comprese le piste di sci nordico) avvengono nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto, per l'attività svolta presso i suddetti impianti, l'uso degli spogliatoi ivi presenti. La pratica dello sci di alpinismo viene svolta al di fuori dei comprensori sciistici e con l'accompagnamento di guida alpina o maestro di sci, e, comunque, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento. L'attività venatoria si svolge secondo quanto stabilito della normativa di settore e nel rispetto del distanziamento sociale tra persone non conviventi, e senza alcun assembramento.

Attività che rimangono sospese

L'Ordinanza prevede inoltre che, nell'intero territorio regionale, dal 20 dicembre 2020, rimangano sospese numerose attività tra cui palestre, piscine, centri benessere e termali, centri culturali e ricreativi, sport di contatto, attività sportiva dilettantistica di base, sale giochi, sale scommesse e casinò, sale teatrali e cinematografiche, sale da ballo e discoteche, esibizioni e prove di bande e cori, sagre e fiere, convegni e congressi che non si svolgano in modalità a distanza, mostre e musei, biblioteche salvo servizi offerti su prenotazione. Inoltre è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private; è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici (possono utilizzarli solo gli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni). 

 

 

redazione

 

 

Pin It

Articoli più letti su Aostaoggi.it

 

-  STRUMENTI
app mobile

 

Società editrice: Italiashop.net di Camilli Marco
registrata al Tribunale di Aosta N° 01/05 del 21 Gennaio 2005
P.IVA 01000080075